IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  25  maggio, 26 giugno, 10 ottobre, 19
settembre, 26 settembre, 31 ottobre, 21 novembre e 26 novembre 1989 e
23  febbraio 1990 presentate dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., con
sede in Milano, intese  ad  ottenere  l'approvazione  di  tariffe  di
assicurazione  sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione
delle  analoghe  in  vigore,  nonche'  l'autorizzazione  ad   elevare
l'aliquota di retrocessione del rendimento per specifici contratti;
  Viste  le  lettere  n. 924659 del 27 dicembre 1989, n. 020032 del 4
gennaio 1990, n. 021188 del 6 aprile 1990 e n. 021968 del  29  maggio
1990,  con  le  quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo -  ISVAP,  ha  comunicato  che  non
esistono   elementi   ostativi   alla  emanazione  del  provvedimento
richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione  sulla  vita  e  le  condizioni  di
polizza  in  sostituzione  delle analoghe in vigore, presentate dalla
MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:
   1) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa
a tasso tecnico 4%);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffe  di  assicurazione  mista  a premio annuo rivalutabile
(tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di  premio  adottati  sono  gli
stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa
a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)  tariffe  di  assicurazione  mista  a premio annuo rivalutabile
(tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%). I  tassi  di  premio  adottati
sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);
   8)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 7);
   9)  tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso
tecnico 0%, 3% e 4%);
  10)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 9);
  11)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da applicare a contratti di assicurazione in forma mista, di
cui ai precedenti punto 1) e 5)  allorquando  il  premio  corrisposto
superi l'importo di L. 1.000.000;
  12)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui ai precedenti punti 3) e 7)  allorquando  il  premio  corrisposto
superi l'importo di L. 700.000;
  13)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto 9) allorquando il premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000.
  Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti
punti 5), 6), 7) e 8) potranno essere utilizzate, esclusivamente  per
l'emissione di contratti assunti in coassicurazione;
  14) tariffa di assicurazione di gruppo per il solo caso di morte da
utilizzare per  l'emissione,  in  coassicurazione  con  la  Compagnia
assicuratrice  Unipol  S.p.a., di una polizza di gruppo stipulata dal
F.A.G. - Fondo assistenza dei dipendenti  della  S.p.a.  Graziano  di
Tortona, a favore dei propri iscritti;
  15) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di cui al
punto 14).