Art. 2. Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzino, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalita' della popolazione italiana antecedente le SIMSIF 1970/1972 nonche' le relative condizioni di polizza, gia' approvate per la predetta societa', non possono piu' essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.