Art. 2.
  Le   tariffe  di  assicurazione  sulla  vita  in  forma  mista  che
utilizzino, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole
di  mortalita'  della  popolazione  italiana  antecedente  le  SIMSIF
1970/1972 nonche' le relative condizioni di polizza,  gia'  approvate
per  la  predetta  societa', non possono piu' essere applicate e sono
sostituite dalle corrispondenti  tariffe  e  relative  condizioni  di
polizza di cui al precedente art. 1.