Art. 2.
  Dopo  l'art.  288  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti
dall'intestazione:
Scuola  diretta  a  fini  speciali per terapisti della riabilitazione
della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva
  Art.  289.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
terapisti  della  riabilitazione  della   neuro   e   psicomotricita'
dell'eta' evolutiva presso l'Universita' degli studi di Messina.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  i terapisti qualificati a
svolgere la riabilitazione di soggetti in eta' evolutiva con disturbi
neuromotori, psicomotori e neuropsichici.
  Art.  290.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile  di  abbreviazioni.  Ciascun  anno  di   corso   prevede
quattrocento  ore  di  insegnamento  e  di attivita' pratiche guidate
(tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle  ore
previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato  in  sei
per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto studenti.
  Art. 291. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia e l'istituto di neuropsichiatria infantile.
  Art.  292.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla suola, nei limiti dei posti  determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  dalla
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 293. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1  Anno:
   anatomia  generale  e funzionale del sistema nervoso dell'apparato
locomotore (*);
   fisiologia   generale,   del   sistema   nervoso  e  dell'apparato
locomotore (*);
   pediatria  generale  (nozioni  correlazionistiche  di  anatomia  e
fisiopatologia);
   nozioni di psicologia dell'eta' evolutiva;
   nozioni di neurologia infantile;
   nozioni di ortopedia e traumatologia;
   protesi ortopediche;
   protesi acustiche;
   protesi visive;
   nozioni pratiche - teoriche di massoterapia e di elettroterapia I;
   nozioni pratiche - teoriche di fisioterapia I;
   nozioni pratiche - teoriche di terapia occupazionale I;
   nozioni pratiche - teoriche di terapia del linguaggio I.
  2  Anno:
   nozioni  pratiche  -  teoriche di massoterapia e di elettroterapia
II;
   nozioni pratiche - teoriche di fisioterapia II;
   nozioni pratiche - teoriche di terapia occupazionale II;
   nozioni pratiche - teoriche di terapia del linguaggio II;
   nozioni di neuropsichiatria infantile;
   nozioni di testologia dell'eta' evolutiva;
   nozioni di psicopedagogia;
   nozioni di psicomotricita' I.
      -------------------------------------------------------
   Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
   Lo  studente  e' tenuto altresi' a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  dei  testi  scientifici,  sara' effettuato entro il primo
biennio.
  3  Anno:
   tecniche speciali di riabilitazione neuro e psicomotoria;
   tecniche collaterali di riabilitazione neuro e psicomotoria;
   nozioni di psicomotricita' II.
  Art.  294.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti dell'istituto di neuropsichiatria infantile.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
specializzando  un  adeguato  periodo  di  esperienza e di formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 295. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 6 ottobre 1990
                                       Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES