Art. 2. 1. I mutui indicati nell'articolo 1, comma 1, da assumere entro l'anno 1990, possono essere concessi, in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalla rispettive documentazioni contabili. 2. Le istanze di mutuo relative alle quote della spesa sanitaria finanziabile a saldo devono contenere apposita dichiarazione attestante che le unita' sanitarie locali hanno trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarita' contabile di legittimita' e che risultano acquisite le determinazioni e le eventuali osservazioni della Corte, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (a). 3. I mutui non assunti negli anni indicati nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (b), possono essere contratti negli anni successivi.
(a) Il comma 1 dell'art. 19 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: "L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere portato a conoscenza dell'assemblea del consiglio comunale o dell'assemblea della comunita' montana o dell'assemblea dell'associazione intercomunale competente e deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarita' contabile di legittimita'. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione". (b) Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 382/1989 si veda la nota (a) all'art. 1.