Art. 2.
  1.  I  mutui  indicati  nell'articolo 1, comma 1, da assumere entro
l'anno 1990, possono essere concessi, in via di anticipazione, previa
autorizzazione  del  Ministero  del  tesoro, sulla base del disavanzo
presunto risultante, per ciascuno  degli  anni  1987  e  1988,  dalla
rispettive documentazioni contabili.
  2.  Le  istanze  di mutuo relative alle quote della spesa sanitaria
finanziabile  a  saldo  devono   contenere   apposita   dichiarazione
attestante  che  le  unita'  sanitarie  locali  hanno  trasmesso alla
delegazione  regionale  della  Corte  dei  conti  la   documentazione
occorrente  per il controllo di regolarita' contabile di legittimita'
e  che  risultano  acquisite  le  determinazioni   e   le   eventuali
osservazioni  della  Corte,  come previsto dall'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (a).
  3.  I  mutui non assunti negli anni indicati nell'articolo 1, comma
1, e nell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge  25
novembre  1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
gennaio  1990,  n.  8  (b),  possono  essere  contratti  negli   anni
successivi.
 
             (a)  Il  comma  1  dell'art.  19  del  D.L.  n.  65/1989
          (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede  che:
          "L'atto  ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato
          dai comitati di gestione delle unita' sanitarie  locali  ai
          fini    delle   leggi   di   ripiano   dei   disavanzi   di
          amministrazione   e    controfirmato    dal    coordinatore
          amministrativo  e dal presidente del collegio dei revisori,
          che congiuntamente  ne  attestano  la  corrispondenza  alle
          scritture e documentazioni contabili, deve essere portato a
          conoscenza  dell'assemblea   del   consiglio   comunale   o
          dell'assemblea  della  comunita'  montana  o dell'assemblea
          dell'associazione intercomunale competente  e  deve  essere
          trasmesso,  unitamente  alla  documentazione  afferente  la
          gestione cui si  riferisce  il  ripiano,  alla  delegazione
          regionale  della  Corte  dei  conti  per  il  controllo  di
          regolarita' contabile di legittimita'. La determinazione  e
          le   eventuali  osservazioni  della  Corte  debbono  essere
          allegate agli atti da inviarsi alla regione".
             (b)  Per  il  testo  dell'art. 4 del D.L. n. 382/1989 si
          veda la nota (a) all'art. 1.