Art. 2- bis.
 
(( 1. Le eccedenze di spesa rispetto alle entrate complessive,     ))
(( registrate dalle unita' sanitarie locali e dagli altri enti che ))
(( erogano assistenza sanitaria per l'esercizio 1989, sono coperte ))
(( in via prioritaria con i proventi derivanti dall'alienazione    ))
(( totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli articoli    ))
(( 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 )) (a), (( non ))
(( soggetti a vincoli di qualsiasi natura. I disavanzi delle       ))
(( unita' sanitarie locali e degli altri enti che erogano          ))
(( assistenza sanitaria che non dispongono di beni patrimoniali    ))
(( alienabili e le eventuali eccedenze che non sia possibile       ))
(( coprire con le alienazioni di cui sopra, determinati dalle      ))
(( regioni e province autonome con criteri e modalita' da          ))
(( definirsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto    ))
(( con quello del tesoro, sono ripianati dalle regioni mediante    ))
(( operazioni di mutuo, da stipulare nel secondo semestre          ))
(( dell'anno 1992, con le aziende e gli istituti di credito        ))
(( ordinario e speciale individuati da apposito decreto del        ))
(( Ministro del tesoro, che ne definisce anche la durata e le      ))
(( modalita'. Le regioni e le province autonome fanno fronte agli  ))
(( oneri di ammortamento, valutati in lire 1.500 miliardi a        ))
(( decorrere dal 1993, con specifiche quote del Fondo sanitario    ))
(( nazionale all'uopo previste e vincolate a decorrere dall'anno   ))
(( 1993. Sugli atti di alienazione vigila una commissione nominata ))
(( dalla regione o provincia autonoma e presieduta da un           ))
(( magistrato delle giurisdizioni amministrative che si avvale     ))
(( delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali.           ))
 
             (a)  Il  testo degli articoli 61, 65 e 66 della legge n.
          833/1978 e' riportato in appendice.
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 2-bis:
             La  legge  n.  833/1978  reca: "Istituzione del Servizio
          sanitario nazionale". Si trascrive il  testo  dei  relativi
          articoli 61, 65 e 66:
             "Art. 61 (Costituzione delle unita' sanitarie locali). -
          Le regioni, entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge  e  secondo  le  norme di cui al precedente
          titolo I, individuano gli ambiti territoriali delle  unita'
          sanitarie  locali,  ne disciplinano con legge i compiti, la
          struttura, la gestione, l'organizzazione, il  funzionamento
          e  stabiliscono  i criteri per l'articolazione delle unita'
          sanitarie locali in distretti sanitari di base.
             Con  provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979
          secondo  le  norme  dei  rispettivi  statuti   le   regioni
          costituiscono le unita' sanitarie locali.
             Le  regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma
          precedente, adottano disposizioni:
               a)  per  il  graduale trasferimento ai comuni, perche'
          siano  attribuiti  alle  unita'  sanitarie  locali,   delle
          funzioni,  dei  beni  e  delle  attrezzature  di  cui  sono
          attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a  norma
          della  presente  legge,  vengano  a cessare i compiti nelle
          materie proprie del Servizio sanitario nazionale;
               b)  per  l'utilizzazione presso i servizi delle unita'
          sanitarie locali del personale gia' dipendente  dagli  enti
          ed  uffici  di  cui  alla precedente lettera a) che a norma
          della presente legge e'  destinato  alle  unita'  sanitarie
          locali, nonche' per il trasferimento del personale medesimo
          dopo la definizione degli organici secondo quanto  disposto
          nei  provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto
          dal penultimo comma, punto 4, del precedente art. 15;
               c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla
          precedente lettera a) a partire dalla data di  costituzione
          delle  unita'  sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i
          limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni  del
          personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere
          periodici controlli della spesa  e  le  responsabilita'  in
          ordine alla stessa.
             Fino  a  quando non sara' stato emanato il provvedimento
          di cui al secondo comma del presente  articolo,  la  tutela
          sanitaria  delle  attivita' sportive, nelle regioni che non
          abbiano emanato proprie norme in  materia,  continuera'  ad
          essere  assicurata,  con l'osservanza dei principi generali
          contenuti nella legge 26 ottobre 1971,  n.  1099,  e  delle
          normative  stabilite  dalle  singole  federazioni  sportive
          riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti".
             "Art.  65  (come  modificato  dall'art. 5 della legge 23
          aprile 1981, n. 155, e dall'art. 21 del D.L.  12  settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
          novembre 1983, n. 638) (Attribuzione, per i  servizi  delle
          unita'  sanitarie  locali, di beni gia' di pertinenza degli
          enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi).  -
          ((   In  applicazione  del  progetto  di  riparto  previsto
          dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 29  giugno  1977,
          n.  349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto
          del Ministro del tesoro, di concerto  con  i  Ministri  del
          lavoro  e  della  previdenza sociale e delle finanze, sia i
          beni mobili  ed  immobili  che  le  attrezzature  destinati
          prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti,
          casse  mutue  e  gestioni  soppressi  sono  trasferiti   al
          patrimonio   dei  comuni  competenti  per  territorio,  con
          vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali. ))
             Con  legge  regionale  sono  disciplinati lo svincolo di
          destinazione dei  beni  di  cui  al  precedente  comma,  il
          reimpiego  ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla
          loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione
          e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonche' la tutela
          dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.
             Alle  operazioni  di trasferimento di cui al primo comma
          provvedono i commissari  liquidatori  di  cui  alla  citata
          legge  29  giugno 1977, n.  349, che provvedono altresi' al
          trasferimento di tutti i rapporti giuridici  relativi  alle
          attivita'  di  assistenza  sanitaria attribuite alle unita'
          sanitarie locali.
             I  rimanenti  beni,  ivi  comprese le sedi in Roma delle
          direzioni generali degli enti  soppressi,  sono  realizzati
          dalla  gestione  di  liquidazione  ai sensi dell'art. 77 ad
          eccezione  dell'immobile  sede  della  Direzione   generale
          dell'INAM che e' attribuito al patrimonio dello Stato.
          ((    Le  regioni  assegnano  parte  dei  beni  di  cui  al
          precedente  comma  in  uso  all'Istituto  nazionale   della
          previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario
          nazionale, per le esigenze  connesse  allo  svolgimento  di
          compiti  di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge,
          nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza  sociale
          per    le    esigenze    delle   sezioni   circoscrizionali
          dell'impiego,   secondo    piani    concordati    con    le
          amministrazioni  predette tenendo conto delle loro esigenze
          di efficienza e funzionalita'". ))
            "Art.  66  (Attribuzione,  per  i  servizi  delle  unita'
          sanitarie locali,  di  beni  gia'  di  pertinenza  di  enti
          locali).  - Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui
          sono collocati, con vincolo  di  destinazione  alle  unita'
          sanitarie locali:
               a)  i  beni  mobili  ed  immobili  e  le  attrezzature
          appartenenti alle province o a consorzi di  enti  locali  e
          destinati  ai  servizi  igienico-sanitari,  compresi i beni
          mobili ed immobili e  le  attrezzature  dei  laboratori  di
          igiene e profilassi;
               b)  i  beni mobili ed immobili e le attrezzature degli
          enti   ospedalieri,   degli   ospedali    psichiatrici    e
          neuro-psichiatrici   e   dei   centri   di  igiene  mentale
          dipendenti dalle province o  da  consorzi  delle  stesse  o
          dalle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza e beneficenza
          (IPAB) di cui al settimo comma dell'art. 64, nonche'  degli
          altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari
          extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di
          enti locali.
             I   rapporti   giuridici   relativi  alle  attivita'  di
          assistenza  sanitaria  attribuite  alle  unita'   sanitarie
          locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio.
             E' affidata alle unita' sanitarie locali la gestione dei
          beni mobili ed immobili e delle attrezzature  destinati  ai
          servizi  igienico-sanitari  dei  comuni  e all'esercizio di
          tutte le funzioni dei comuni e  loro  consorzi  in  materia
          igienico-sanitaria.
             Le    regioni   adottano   gli   atti   legislativi   ed
          amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti  di
          cui   ai   precedenti  commi  e  per  regolare  i  rapporti
          patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui
          alle lettere a) e b) del primo comma.
             Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede
          con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 61.
             Con  le stesse modalita' ed entro gli stessi termini gli
          enti ed istituti di cui alle lettere  a)  e  b)  del  primo
          comma perdono, ove l'abbiano, la personalita' giuridica.
             Con  legge  regionale  sono  disciplinati lo svincolo di
          destinazione dei beni di cui al primo comma,  il  reimpiego
          ed  il  reinvestimento  in  opere  di  realizzazione  e  di
          ammodernamento dei presidi sanitari dei  capitali  ricavati
          dalla  loro alienazione o trasformazione, nonche' la tutela
          dei beni culturali eventualmente ad essi connessi".