Art. 2- bis. (( 1. Le eccedenze di spesa rispetto alle entrate complessive, )) (( registrate dalle unita' sanitarie locali e dagli altri enti che )) (( erogano assistenza sanitaria per l'esercizio 1989, sono coperte )) (( in via prioritaria con i proventi derivanti dall'alienazione )) (( totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli articoli )) (( 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 )) (a), (( non )) (( soggetti a vincoli di qualsiasi natura. I disavanzi delle )) (( unita' sanitarie locali e degli altri enti che erogano )) (( assistenza sanitaria che non dispongono di beni patrimoniali )) (( alienabili e le eventuali eccedenze che non sia possibile )) (( coprire con le alienazioni di cui sopra, determinati dalle )) (( regioni e province autonome con criteri e modalita' da )) (( definirsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto )) (( con quello del tesoro, sono ripianati dalle regioni mediante )) (( operazioni di mutuo, da stipulare nel secondo semestre )) (( dell'anno 1992, con le aziende e gli istituti di credito )) (( ordinario e speciale individuati da apposito decreto del )) (( Ministro del tesoro, che ne definisce anche la durata e le )) (( modalita'. Le regioni e le province autonome fanno fronte agli )) (( oneri di ammortamento, valutati in lire 1.500 miliardi a )) (( decorrere dal 1993, con specifiche quote del Fondo sanitario )) (( nazionale all'uopo previste e vincolate a decorrere dall'anno )) (( 1993. Sugli atti di alienazione vigila una commissione nominata )) (( dalla regione o provincia autonoma e presieduta da un )) (( magistrato delle giurisdizioni amministrative che si avvale )) (( delle valutazioni dei locali uffici tecnici erariali. ))
(a) Il testo degli articoli 61, 65 e 66 della legge n. 833/1978 e' riportato in appendice. Con riferimento alla nota (a) all'art. 2-bis: La legge n. 833/1978 reca: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale". Si trascrive il testo dei relativi articoli 61, 65 e 66: "Art. 61 (Costituzione delle unita' sanitarie locali). - Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le norme di cui al precedente titolo I, individuano gli ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali, ne disciplinano con legge i compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti sanitari di base. Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unita' sanitarie locali. Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano disposizioni: a) per il graduale trasferimento ai comuni, perche' siano attribuiti alle unita' sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del Servizio sanitario nazionale; b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unita' sanitarie locali del personale gia' dipendente dagli enti ed uffici di cui alla precedente lettera a) che a norma della presente legge e' destinato alle unita' sanitarie locali, nonche' per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4, del precedente art. 15; c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unita' sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilita' in ordine alla stessa. Fino a quando non sara' stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle attivita' sportive, nelle regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuera' ad essere assicurata, con l'osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e delle normative stabilite dalle singole federazioni sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti". "Art. 65 (come modificato dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638) (Attribuzione, per i servizi delle unita' sanitarie locali, di beni gia' di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi). - (( In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali. )) Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonche' la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi. Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata legge 29 giugno 1977, n. 349, che provvedono altresi' al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attivita' di assistenza sanitaria attribuite alle unita' sanitarie locali. I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle direzioni generali degli enti soppressi, sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che e' attribuito al patrimonio dello Stato. (( Le regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalita'". )) "Art. 66 (Attribuzione, per i servizi delle unita' sanitarie locali, di beni gia' di pertinenza di enti locali). - Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali: a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi; b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art. 64, nonche' degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali. I rapporti giuridici relativi alle attivita' di assistenza sanitaria attribuite alle unita' sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio. E' affidata alle unita' sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria. Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 61. Con le stesse modalita' ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalita' giuridica. Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonche' la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi".