Art. 3.
  1.  Le regioni possono autorizzare le unita' sanitarie locali e gli
altri enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati  dalle  quote
regionali  del  Fondo  sanitario  nazionale  ad  assumere impegni per
l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti  di
parte  corrente  autorizzati  con  il  bilancio  di  previsione,  per
provvedere a spese improcrastinabili  e  di  assoluta  urgenza  entro
limiti prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente.
  2.  Per  il  finanziamento  della spesa autorizzata in eccedenza ai
sensi del comma 1, le regioni possono autorizzare le unita' sanitarie
locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari ad assumere
con i propri tesorieri  anticipazioni  straordinarie  di  cassa  alle
condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria.
(( 3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle             ))
(( autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti ))
(( consuntivi dei singoli enti, e gli oneri derivati dalle         ))
(( anticipazioni straordinarie di cassa di cui al comma 2 sono     ))
(( assunti a carico delle regioni e province autonome e sono       ))
(( finanziati con operazioni di mutuo, fino alla concorrenza di    ))
(( lire 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o        ))
(( provincia autonoma, con oneri di ammortamento a carico dello    ))
(( Stato.                                                          ))
(( 3-bis.  Alla differenza residua si fa fronte:                   ))
(( a) quanto al 25 per cento con oneri a carico del bilancio delle ))
(( regioni e province autonome, che vi provvedono o con propri     ))
(( mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili    ))
(( ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti ))
(( di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni        ))
(( previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, per la        ))
(( copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle      ))
(( entrate tributarie previste dall'articolo 6 della legge 14      ))
(( giugno 1990, n. 158  (a) .                                      ))
(( b) quanto al restante 75 per cento mediante accensione di mutui ))
(( con oneri di ammortamento a carico dello Stato.                 ))
(( 3-ter. Le operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a       ))
(( carico dello Stato possono essere attivate con le aziende ed    ))
(( istituti di credito ordinario e speciale individuati ai sensi   ))
(( dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25      ))
(( novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 25 gennaio 1990, n. 8 (b), e secondo condizioni e durata  ))
(( stabilite ai sensi della norma medesima; al pagamento delle     ))
(( rate di ammortamento provvedono gli enti mutuatari.             ))
(( 3-quater. All'onere per l'ammortamento dei mutui per il         ))
(( finanziamento della spesa di pertinenza statale, valutato in    ))
(( lire 2.185 miliardi a decorrere dal 1992, gli enti mutuatari    ))
(( provvedono mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario ))
(( nazionale all'uopo prevista e vincolata.                        ))
  4.  Le  disposizioni  del  presente  decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
 
             (a)  Il testo dell'art. 6 della legge n. 158/1990 (Norme
          di delega in materia di autonomia impositiva delle  regioni
          e  altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra
          lo Stato e le regioni) e' il seguente:
             "Art.  6.  -  1.  Al  fine  di attribuire alle regioni a
          statuto ordinario una piu' ampia  autonomia  impositiva  in
          adempimento  del precetto di cui al secondo comma dell'art.
          119 della Costituzione,  il  Governo  della  Repubblica  e'
          delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti  aventi
          valore  di  legge  ordinaria  in  conformita'  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
               a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale
          di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952,
          e  successive  modificazioni,  dovuta  sulle  formalita' di
          trascrizione,  iscrizione  e   annotazione   nei   pubblici
          registri   automobilistici   nelle  dette  regioni  la  cui
          aliquota dovra' essere determinata da ciascuna regione, con
          riferimento    alle   formalita'   eseguite   nel   proprio
          territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20  per
          cento  ed un limite massimo non superiore all'80 per cento,
          in  rapporto   all'ammontare   dell'imposta   erariale   di
          trascrizione   dovuto   per   la  relativa  formalita';  la
          riscossione,  gli  adempimenti  e   le   sanzioni   saranno
          uniformati  alle  norme  vigenti  per l'imposta erariale di
          trascrizione in quanto compatibili;
               b)  istituzione  di  una  addizionale  all'imposta  di
          consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi
          diversi  da  quelli delle imprese industriali ed artigiane,
          di cui all'art. 10 del decreto-legge 7  febbraio  1977,  n.
          15,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 aprile
          1977, n. 102, dovuta sul  consumo  effettuato  nelle  dette
          regioni,  la  cui entita', commisurata ai metri cubi di gas
          metano erogati, sara' determinata da ciascuna regione  ento
          i  limiti  minimi  di lire 10 e massimi di lire 50 al metro
          cubo. Sara' prevista un'imposta  regionale  sostitutiva  di
          detta  addizionale e di pari importo della stessa, a carico
          delle utenze esenti, comprese quelle di cui al  ventunesimo
          comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la
          riscossione dell'addizionale  e  dell'imposta  sostitutiva,
          gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme
          vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di
          cui  all'art.  10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  1977,
          n. 102;
               c)  previsione  della facolta' delle regioni a statuto
          ordinario di istituire un'imposta regionale  sulla  benzina
          per  autotrazione,  erogata dagli impianti di distribuzione
          ubicati nelle predette regioni la cui entita',  commisurata
          ai  litri  di  benzina  erogati, e' determinata da ciascuna
          regione, entro un limite massimo di non piu' di lire 30  al
          litro;  tale  imposta  e'  dovuta  dal soggetto consumatore
          della benzina e riscossa  dal  soggetto  erogatore  che  e'
          tenuto   a   versarla   alla   regione.   Le  modalita'  di
          accertamento, i  termini  per  il  versamento  dell'imposta
          nelle  casse  regionali,  le  sanzioni,  da  determinare in
          misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del
          tributo evaso, le indennita' di mora e gli interessi per il
          ritardato pagamento dovranno essere  disposti  da  ciascuna
          regione con propria legge.
             2.  Le  norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate
          con uno o piu' decreti  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  i
          Ministri  del  tesoro  e  per  gli  affari  regionali  ed i
          problemi  istituzionali,  sentite  la   Conferenza   e   le
          commissioni  permanenti  delle  due  Camere  competenti per
          materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1  gennaio
          1991".
             Per il testo ovvero l'argomento delle disposizioni sopra
          richiamate si veda in appendice.
             (b)  Per  il  testo  dell'art. 4 del D.L. n. 382/1989 si
          veda la nota (a) all'art. 1.
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:
             Si   trascrive   il   testo   ovvero  l'argomento  delle
          disposizioni alle quali l'art. 6 della legge n. 158/1990 fa
          rinvio:
             - L'art. 119 della Costituzione cosi' recita:
             "Art.  119.  -  Le  regioni  hanno autonomia finanziaria
          nelle  forme  e  nei  limiti  stabiliti  da   leggi   della
          Repubblica,  che  la coordinano con la finanza dello Stato,
          delle province e dei comuni.
             Alle  regioni  sono attribuiti tributi propri e quote di
          tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per
          le  spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
             Per  provvedere  a  scopi determinati, e particolarmente
          per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna
          per legge a singole regioni contributi speciali.
             La  regione  ha un proprio demanio e patrimonio, secondo
          le modalita' stabilite con legge della Repubblica".
             -  La legge n. 952/1977 reca: "Modificazione delle norme
          sulla registrazione degli  atti  da  prodursi  al  pubblico
          registro  automobilistico  e  di  altre norme in materia di
          imposte di registro".
             -   Il   testo   dell'art.   10   del  D.L.  n.  15/1977
          (Contenimento  del  costo  del  lavoro  e  dell'inflazione,
          nonche'  modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti
          petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul  valore
          aggiunto),  come  sostituito dalla legge di conversione, e'
          il seguente:
             "Art.  10.  -  Il gas metano usato come combustibile per
          impieghi diversi da quelli  delle  imprese  industriali  ed
          artigiane  e'  assoggettato  ad  imposta  di  consumo nella
          misura di lire 30 al metro cubo.
             L'imposta   e'   dovuta   da   soggetti  che  forniscono
          direttamente il prodotto ai consumatori.
             Dagli  importatori  del  prodotto  di cui al primo comma
          confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore e'
          dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.
             Agli    effetti    dell'applicazione   dell'imposta   si
          considerano metano anche le miscele con aria  o  con  altri
          gas  nelle  quali  il metano puro e' presente in misura non
          inferiore al 70  per  cento,  in  volume.  Per  le  miscele
          gassose  contenenti  metano  puro in misura inferiore al 70
          per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di
          metano puro.
             Per  le  miscele di gas metano con aria o con altri gas,
          ottenute nelle officine del gas  di  citta',  l'imposta  si
          applica   con   riguardo  ai  quantitativi  di  gas  metano
          originari, secondo le percentuali stabilite nel  precedente
          comma, impiegati nelle miscelazioni.
             Per  il  gas  ottenuto nelle officine del gas di citta',
          con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
          altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
          di metano puro che risulta in esso contenuta.
             Non e' soggetto ad imposta il metano biologico destinato
          agli usi propri dello stesso produttore.
             I  soggetti  di cui al secondo comma devono prestare una
          cauzione pari al cinque per cento dell'imposta  dovuta  per
          il   quantitativo  di  metano  presumibilmente  immesso  in
          consumo per usi soggetti ad imposta in un mese.
             Nella   prima   applicazione  del  presente  decreto  la
          cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data  di
          entrata in vigore dello stesso decreto.
             Sono  esonerate  dall'obbligo  di  prestare  cauzione le
          amministrazioni dello Stato e  degli  enti  pubblici  e  le
          aziende  municipalizzate.  L'Amministrazione finanziaria ha
          facolta' di esonerare dal predetto obbligo  i  soggetti  di
          notoria  solvibilita'.   L'esonero  puo' essere revocato in
          qualsiasi momento; in tal  caso  la  cauzione  deve  essere
          prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
             Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente
          articolo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8  e
          9  del  decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con
          modificazioni, nella legge  10  maggio  1976,  n.  249.  Le
          relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del
          Ministro per le finanze.
             I  maggiori  introiti  derivanti  dall'applicazione  del
          presente articolo e del precedente art. 7,  sono  riservati
          allo Stato".
             -  Il  ventunesimo  comma  dell'art.  11  della legge n.
          784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione della  GEPI,  per
          la  razionalizzazione  e  il  potenziamento  dell'industria
          chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale,  della
          continuita'   della   produzione  e  della  gestione  degli
          impianti  del  gruppo  Liguigas-Liquichimica   e   per   la
          realizzazione  del progetto di metanizzazione) prevede che:
          "Al fine di incentivarne l'impiego,  il  gas  metano  usato
          come  combustibile  per  usi civili nei territori di cui al
          primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di
          consumo,  istituita  con  l'art.  10  del  decreto-legge  7
          febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni,  nella
          legge 7 aprile 1977, n. 102".