Art. 3. 1. Le regioni possono autorizzare le unita' sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del Fondo sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente. 2. Per il finanziamento della spesa autorizzata in eccedenza ai sensi del comma 1, le regioni possono autorizzare le unita' sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari ad assumere con i propri tesorieri anticipazioni straordinarie di cassa alle condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria. (( 3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle )) (( autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti )) (( consuntivi dei singoli enti, e gli oneri derivati dalle )) (( anticipazioni straordinarie di cassa di cui al comma 2 sono )) (( assunti a carico delle regioni e province autonome e sono )) (( finanziati con operazioni di mutuo, fino alla concorrenza di )) (( lire 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o )) (( provincia autonoma, con oneri di ammortamento a carico dello )) (( Stato. )) (( 3-bis. Alla differenza residua si fa fronte: )) (( a) quanto al 25 per cento con oneri a carico del bilancio delle )) (( regioni e province autonome, che vi provvedono o con propri )) (( mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili )) (( ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti )) (( di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni )) (( previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, per la )) (( copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle )) (( entrate tributarie previste dall'articolo 6 della legge 14 )) (( giugno 1990, n. 158 (a) . )) (( b) quanto al restante 75 per cento mediante accensione di mutui )) (( con oneri di ammortamento a carico dello Stato. )) (( 3-ter. Le operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a )) (( carico dello Stato possono essere attivate con le aziende ed )) (( istituti di credito ordinario e speciale individuati ai sensi )) (( dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 )) (( novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 25 gennaio 1990, n. 8 (b), e secondo condizioni e durata )) (( stabilite ai sensi della norma medesima; al pagamento delle )) (( rate di ammortamento provvedono gli enti mutuatari. )) (( 3-quater. All'onere per l'ammortamento dei mutui per il )) (( finanziamento della spesa di pertinenza statale, valutato in )) (( lire 2.185 miliardi a decorrere dal 1992, gli enti mutuatari )) (( provvedono mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario )) (( nazionale all'uopo prevista e vincolata. )) 4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
(a) Il testo dell'art. 6 della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) e' il seguente: "Art. 6. - 1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una piu' ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'art. 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette regioni la cui aliquota dovra' essere determinata da ciascuna regione, con riferimento alle formalita' eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalita'; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili; b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entita', commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sara' determinata da ciascuna regione ento i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sara' prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102; c) previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette regioni la cui entita', commisurata ai litri di benzina erogati, e' determinata da ciascuna regione, entro un limite massimo di non piu' di lire 30 al litro; tale imposta e' dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che e' tenuto a versarla alla regione. Le modalita' di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennita' di mora e gli interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna regione con propria legge. 2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la Conferenza e le commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1991". Per il testo ovvero l'argomento delle disposizioni sopra richiamate si veda in appendice. (b) Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 382/1989 si veda la nota (a) all'art. 1. Con riferimento alla nota (a) all'art. 3: Si trascrive il testo ovvero l'argomento delle disposizioni alle quali l'art. 6 della legge n. 158/1990 fa rinvio: - L'art. 119 della Costituzione cosi' recita: "Art. 119. - Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni. Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali. La regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita' stabilite con legge della Repubblica". - La legge n. 952/1977 reca: "Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro". - Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 15/1977 (Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonche' modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto), come sostituito dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 10. - Il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane e' assoggettato ad imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo. L'imposta e' dovuta da soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori. Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore e' dovuta una corrispondente sovrimposta di confine. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro e' presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano puro. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas ottenuto nelle officine del gas di citta', con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. Non e' soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore. I soggetti di cui al secondo comma devono prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta in un mese. Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i soggetti di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente art. 7, sono riservati allo Stato". - Il ventunesimo comma dell'art. 11 della legge n. 784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liguigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione) prevede che: "Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102".