Art. 4.
  1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e' valutato in
lire 830 miliardi per l'anno 1991, in lire 1.392 miliardi per  l'anno
1992 ed in lire 1.230 miliardi annui a decorrere dal 1993. Agli oneri
relativi agli anni 1991 e 1992 si provvede  utilizzando  parzialmente
le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Oneri connessi
con il ripiano dei disavanzi USL per  gli  anni  1987  e  1988  (rate
ammortamento   mutui)"  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1990-1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero
del tesoro per l'anno 1990.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.