Art. 4. 1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e' valutato in lire 830 miliardi per l'anno 1991, in lire 1.392 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 1.230 miliardi annui a decorrere dal 1993. Agli oneri relativi agli anni 1991 e 1992 si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.