Art. 2. Per i produttori che abbiano presentato una denuncia di coltivazione per variazione in aumento del numero di piante produttive, successivamente all'applicazione del regolamento CEE n. 586/88 l'AIMA e' autorizzata a corrispondere a titolo di anticipo il minore tra l'importo richiesto e quello determinato applicando i seguenti criteri: 1) per il numero di piante definite ai sensi del citato regolamento CEE n. 586/88 o rilevate dallo schedario oleicolo, l'importo determinato applicando le rese CEE; 2) per il maggior numero di piante denunciate il 70% dell'importo come sopra determinato.