Art. 2.
  Per   i   produttori   che   abbiano  presentato  una  denuncia  di
coltivazione  per  variazione  in  aumento  del  numero   di   piante
produttive,  successivamente  all'applicazione del regolamento CEE n.
586/88 l'AIMA e' autorizzata a corrispondere a titolo di anticipo  il
minore  tra  l'importo  richiesto  e  quello determinato applicando i
seguenti criteri:
   1)   per  il  numero  di  piante  definite  ai  sensi  del  citato
regolamento CEE  n.  586/88  o  rilevate  dallo  schedario  oleicolo,
l'importo determinato applicando le rese CEE;
   2)  per il maggior numero di piante denunciate il 70% dell'importo
come sopra determinato.