Art. 3. Nella determinazione degli importi effettuata con i criteri stabiliti nei precedenti articoli 1 e 2, l'AIMA dovra', in ogni caso, tener conto della detrazione dell'eventuale numero di piante relative alle particelle denunciate per le quali la somma delle quote spettanti superi 100. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1990 Il Ministro-Presidente: SACCOMANDI