Art. 3.
  Nella   determinazione  degli  importi  effettuata  con  i  criteri
stabiliti nei precedenti articoli 1 e 2, l'AIMA dovra', in ogni caso,
tener conto della detrazione dell'eventuale numero di piante relative
alle  particelle  denunciate  per  le  quali  la  somma  delle  quote
spettanti superi 100.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1990
                                   Il Ministro-Presidente: SACCOMANDI