Art. 5.
  Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono
essere prelevati  ufficialmente  campioni  rappresentativi  destinati
agli  esami  ufficiali.  Le  partite  devono rimanere sotto controllo
ufficiale e non possono essere  commercializzate  o  utilizzate  fino
alla conferma che nessuna traccia di "Corynebacterium sepedonicum" e'
stata scoperta in occasione di tali esami.