Art. 5. Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali. Le partite devono rimanere sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino alla conferma che nessuna traccia di "Corynebacterium sepedonicum" e' stata scoperta in occasione di tali esami.