(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                    Al Presidente della Repubblica
   L'assemblea  dell'associazione intercomunale dell'unita' sanitaria
locale n. 9 di Cosenza - alla quale la legge assegna cinquanta membri
-  si  e'  dimostrata  incapace di provvedere, nei termini prescritti
dalle norme vigenti, al  fondamentale  adempimento  dell'approvazione
del bilancio di previsione del 1990.
   Infatti,  la seduta, all'uopo indetta per il giorno 2 aprile 1990,
andava deserta.
   Pertanto,  il comitato regionale di controllo, con decisione del 6
giugno  1990,  regolarmente   notificata   a   tutti   i   componenti
dell'assemblea,  convocava  l'organo  inadempiente  per  il giorno 20
giugno  1990  per  provvedere  all'approvazione  del  bilancio,   con
l'espressa  avvertenza  che,  decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
convocazione, si  sarebbe  dato  corso  ai  provvedimenti  di  rigore
previsti dalla legge.
   Le sedute, tenutesi il 20 giugno, 18 e 19 luglio 1990, risultavano
nuovamente infruttuose.
   Conseguentemente,  l'organo  di controllo, nominava un commissario
ad acta che provvedeva,  in  via  sostitutiva,  all'approvazione  del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.
   Il  prefetto  di  Cosenza,  ritenendo essersi verificata l'ipotesi
prevista dagli articoli 39, commi 1 e 2, e 49 della  legge  8  giugno
1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento degli organi ordinari dalla
citata  unita'  sanitaria  locale,  disponendone  nel   contempo   la
sospensione.
   Si   ritiene  che,  nella  specie,  ricorrano  i  presupposti  per
addivenire  allo  scioglimento  dell'assemblea  e  del  comitato   di
gestione,  essendosi  verificata  una  persistente  violazione  degli
obblighi ad essi imposti dalla legge sopracitata.
   Mi  pregio,  pertanto,  di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto col quale  si  provvede  allo  scioglimento
dell'assemblea  dell'associazione  intercomunale  e  del  comitato di
gestione dell'unita' sanitaria locale n. 9 di Cosenza ed alla  nomina
di   un   commissario   straordinario  per  la  provvisoria  gestione
dell'unita' sanitaria locale stessa nella persona del  prof.  Antonio
Aquino con i poteri spettanti al presidente ed all'assemblea, nonche'
al presidente ed  al  comitato  di  gestione  della  suddetta  unita'
sanitaria locale, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma
di legge.
    Roma, 12 novembre 1990
                                     Il Ministro dell'interno: SCOTTI