Art. 2. 1. Ai fini della determinazione dell'importo relativo alla voce "beni strumentali": non deve tenersi conto di quello relativo ai beni immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione o dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura siel 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso; per il beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorche' non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, va diminuito degli onerin finanziari. 2. Le voci "costo del venduto" e "costo delle materie impiegate" sono determinate sommando l'ammontare delle esistenze inziali dei beni di cui all'art. 53 del citato testo unico delle imposte sui redditi - esclusi quelli di cui al comma 1, lett. c), dello stesso articolo, e delle opere, fomiture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali. 3. La voce "indice di rotazione" e' determinata rapportando il "costo del venduto" alla consistenza media del magazzino costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del "costo del venduto". 4. La voce "altri costi" e' determinata comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle altre voci, e, per gli esercenti attivita' d'impresa, esclusi il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze pas- sive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del citato testo unico delle imposte sui redditi. 5. Ai fini della determinazione della voce "locali" si deve moltiplicare la superficie degli stessi per il coefficiente, espresso in migliaia di lire per metro quadrato. Per l'individuazione dei locali e la determinazione della loro dimensione deve farsi riferimento ai criteri stablliti ai fini dell'imposta comunale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, cosi' come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal decreto-legge n. 90 del 1990. Per le attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5, ultimo periodo, dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 66 del 1989. 6. Ai fini della determinazione dell'importo relativo alla voce "retribuzioni" fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 2, devono comprendersi relativamente ai lavoratori dipendenti gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attivlta' eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonehe' le partecipazioni agli utili. Le spese sostenute in relazione a ciascun addetto che ha svolto la sua attivita' per una parte soltanto dell'anno devono essere ragguagliate a 312 giorni lavorativi.