Art. 2.
  1.  Ai  fini  della  determinazione dell'importo relativo alla voce
"beni strumentali": non deve tenersi conto di quello relativo ai beni
immobili; va computato il valore dei beni il cui costo  unitario  non
e'  superiore  a 1 milione di lire; le spese relative all'acquisto di
beni  mobili  adibiti  promiscuamente   all'esercizio   dell'arte   e
professione  o  dell'impresa  ed  all'uso personale o familiare vanno
computate nella  misura  siel  50  per  cento;  il  valore  dei  beni
posseduti  per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni
di possesso; per il beni acquisiti  in  dipendenza  di  contratti  di
locazione  finanziaria,  l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti,
ancorche' non scaduti, compreso il prezzo di riscatto,  va  diminuito
degli onerin finanziari.
  2.  Le  voci  "costo del venduto" e "costo delle materie impiegate"
sono determinate sommando l'ammontare  delle  esistenze  inziali  dei
beni  di  cui  all'art.  53  del citato testo unico delle imposte sui
redditi - esclusi quelli di cui al comma 1, lett.  c),  dello  stesso
articolo,  e delle opere, fomiture e servizi di durata ultrannuale di
cui al successivo art. 60 - a quello degli  acquisti  dei  menzionati
beni  effettuati  nell'anno  e  sottraendo l'ammontare delle relative
rimanenze finali.
  3. La voce "indice di  rotazione"  e'  determinata  rapportando  il
"costo  del venduto"  alla consistenza media del magazzino costituita
dalla semisomma delle esistenze iniziali  e  delle  rimanenze  finali
considerate ai fini della individuazione del "costo del venduto".
  4.  La  voce  "altri  costi"  e'  determinata  comprendendo tutti i
componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle altre
voci, e, per gli esercenti attivita' d'impresa, esclusi il  costo  di
acquisto  di  azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di
massa, le partecipazioni  agli  utili  spettanti  agli  associati  in
partecipazione,  le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze pas-
sive e le perdite di beni e su  crediti,  le  quote  di  ammortamento
anticipato  e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di
cui all'art. 79, comma 7, del citato testo unico  delle  imposte  sui
redditi.
  5.  Ai  fini  della  determinazione  della  voce  "locali"  si deve
moltiplicare la superficie degli stessi per il coefficiente, espresso
in migliaia di lire per  metro  quadrato.  Per  l'individuazione  dei
locali   e   la  determinazione  della  loro  dimensione  deve  farsi
riferimento ai criteri stablliti ai fini dell'imposta comunale di cui
al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  1989,  n.  144,  cosi'  come modificato dal
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito  dalla  legge  27
novembre  1989,  n.  384,  e dal decreto-legge n. 90 del 1990. Per le
attivita'  esercitate  senza  utilizzazione   di   locali   od   aree
attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi
o  magazzini,  non trova applicazione la disposizione di cui al comma
5, ultimo periodo, dell'art. 1 del citato  decreto-legge  n.  66  del
1989.
  6.  Ai  fini  della  determinazione dell'importo relativo alla voce
"retribuzioni" fermo restando  il  disposto  dell'art.  1,  comma  2,
devono   comprendersi  relativamente  ai  lavoratori  dipendenti  gli
stipendi, i salari, gli altri compensi  in  danaro  o  in  natura,  i
contributi,  le  quote  di  indennita'  di  quiescenza  e  previdenza
maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno
al lavoratore che ha cessato  l'attivlta'  eventualmente  dedotte  in
base  al criterio di cassa - nonehe' le partecipazioni agli utili. Le
spese sostenute in relazione a ciascun addetto che ha svolto  la  sua
attivita' per una parte soltanto dell'anno devono essere ragguagliate
a 312 giorni lavorativi.