Art. 3. 1. I coefficienti di cui alle tabelle A e B sono utilizzabili ai fini dell'accertamento nei riguardi dei soggetti di cui all'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, sempreche' l'ammontare dei corrispettivi, compensi o ricavi determinati induttivamente sulla base di ciascuno dei coefficienti stessi non risulti superiore a 18 milioni di lire. Qualora l'ammontare dei corrispettivi, compensi o ricavi dichiarati risulti inferiore a quelli determinati induttivamente entro il limite di 18 milioni di lire sulla base di due o piu' coefficienti, in sede di acceramento gli uffici devono tener conto del coeffiaente piu' significativo in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attivita' svolta dal contribuente. 2. I coefficienti di cui alle tabelle C, D ed E sono utilizzabili per selezionare le posizioni dei contribuenti di cui all'art. 12, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, nei confronti dei quali, ai fini dell'accertamento, sono applicabili i coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili di cui al capo II. La selezione, che riguarda anche i soggetti di cui all'art. 12, comma 2, del ripetuto decreto-legge n. 69 nei cui confronti non trovano applicazione in sede di accertamento, ai sensi del comma precedente, i coefficienti di cui alle tabelle A e B, deve essere operata sulla base di due o piu' coefficienti.