Art. 3.
  1.  I  coefficienti  di cui alle tabelle A e B sono utilizzabili ai
fini dell'accertamento nei riguardi dei soggetti di cui all'art.  12,
comma  2,  del  citato  decreto-legge  n.  69  del  1989,  sempreche'
l'ammontare  dei  corrispettivi,  compensi   o   ricavi   determinati
induttivamente  sulla  base  di  ciascuno dei coefficienti stessi non
risulti superiore a 18 milioni di  lire.    Qualora  l'ammontare  dei
corrispettivi,  compensi  o  ricavi  dichiarati  risulti  inferiore a
quelli determinati induttivamente entro il limite di  18  milioni  di
lire  sulla  base  di due o piu' coefficienti, in sede di acceramento
gli uffici devono tener conto del coeffiaente piu'  significativo  in
relazione  alle  specifiche  condizioni  di  esercizio dell'attivita'
svolta dal contribuente.
  2. I coefficienti di cui alle tabelle C, D ed E  sono  utilizzabili
per  selezionare  le  posizioni  dei contribuenti di cui all'art. 12,
comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, nei  confronti  dei
quali,  ai  fini  dell'accertamento,  sono applicabili i coefficienti
presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili  di
cui  al  capo  II. La selezione, che riguarda anche i soggetti di cui
all'art. 12, comma 2,  del  ripetuto  decreto-legge  n.  69  nei  cui
confronti  non trovano applicazione in sede di accertamento, ai sensi
del comma precedente, i coefficienti di cui alle tabelle A e B,  deve
essere operata sulla base di due o piu' coefficienti.