Art. 4.
  1.   L'importo   risultante  dalla  applicazione  dei  coefficienti
contenuti nelle tabelle di cui  all'art.  1  va  adeguato,  salvo  il
disposto  del  comma 3, sulla base della tabella M, in relazione alla
localizzazione provinciale, per tutti i settori di attivita' e per, i
settori relativi al commercio al minuto, altre attivita'  commerciali
e  servizi,  anche  in  relazione alla ubicazione dell'attivita' - se
svolta in comuni con popolazione superiore a  50.000  abitanti  -  in
zona centrale, semiperiferica o periferica secondo la classificazione
di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.
  2.  Se l'attivita' svolta in piu' luoghi in relazione ai quali sono
previsti correttivi territoriali di diverso  valore,  si  applica  il
correttivo  del luogo nel quale sono conseguiti i maggiori compensi o
ricavi.
  3. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si  applicano
nei  riguardi:  dei  rivenditori  in  base  a contratti estimatori di
giornali e di periodici, anche su supporti  audiovideomagnetici;  dei
distributori  di  carburante; dei rivenditori di generi di monopolio,
valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari,  dei
medici  convenzionati con il Servizio sanitario nazionale con tariffe
sociali uguali su tutto  il  territorio  nazionale;  degli  esercenti
attivita'  di  commercio  al  minuto,  altre  attivita' commerciali e
servizi senza utilizzazione di locali  o  aree  attrezzate  tranne  i
depositi o magazzini. La esclusione opera a condizione che i compensi
o  ricavi  derivanti  dalle  suddette  attivita'  non siano inferiori
all'80 per cento dell'ammontare complessivo dei compensi o ricavi.