Art. 4. 1. L'importo risultante dalla applicazione dei coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 1 va adeguato, salvo il disposto del comma 3, sulla base della tabella M, in relazione alla localizzazione provinciale, per tutti i settori di attivita' e per, i settori relativi al commercio al minuto, altre attivita' commerciali e servizi, anche in relazione alla ubicazione dell'attivita' - se svolta in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti - in zona centrale, semiperiferica o periferica secondo la classificazione di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392. 2. Se l'attivita' svolta in piu' luoghi in relazione ai quali sono previsti correttivi territoriali di diverso valore, si applica il correttivo del luogo nel quale sono conseguiti i maggiori compensi o ricavi. 3. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano nei riguardi: dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici; dei distributori di carburante; dei rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale con tariffe sociali uguali su tutto il territorio nazionale; degli esercenti attivita' di commercio al minuto, altre attivita' commerciali e servizi senza utilizzazione di locali o aree attrezzate tranne i depositi o magazzini. La esclusione opera a condizione che i compensi o ricavi derivanti dalle suddette attivita' non siano inferiori all'80 per cento dell'ammontare complessivo dei compensi o ricavi.