Art. 5. 1. I coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, della legge 27 aprile 1989, n. 154, sono stabiliti, per il periodo di imposta 1990, nelle misure indicate nelle tabelle allegate, vistate dal Ministro proponente, per ciascuna categona di attivita' economica svolta in modo prevalente, relativamente agli esercenti attivita' di impresa, distinte a seconda che essi si avvalgano dell'apporto di dipendenti e/o coadiuvanti (tabella F) ovvero non si avvalgano del detto apporto (tabella G); e relativamente agli esercenti arti e professioni, distinte a seconda che gli stessi siano titolari anche di reddito di lavoro dipendente, diverso da quello derivante da pensioni di ogni genere o da assegni ad esse equiparati (tabella H) ovvero non siano titolari di detto reddito (tabella I). Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, si applica la tabella prevista per i titolari di reddito anche di lavoro dipendente, se in tale situazione si trova almeno la meta' degli associati. Per attivita' prevalente si intende quella da' cui deriva nell'anno la maggiore entita' dei compensi o ricavi. 2. L'ammontare risultante dalla applicazione dei coefficienti presuntivi va maggiorato dell'importo di lire 18 milioni. 3. Nelle ipotesi di attivita' svolte da imprese familiari e societa' di persone cui all'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche' in presenza di associazioni in partecipazione, l'importo relativo alle retribuzioni degli addetti alle attivita' deve comprendere una somma pari al salario figurativo - indicato, per ciascun settore di attivita, nella tabella L - moltiplicata per il numro dei soci, ridotto di uno, con occupazione prevalente nella socicta', ovvero per il numero degli associati che apportino esclusivamente lavoro con occupazione prevalente nella impresa, ovvero per il numero dei collaboratori familiari. Relativamente a questi ultimi si fa riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno di essi qualora essa sia inferiore al salario figurativo. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni l'importo di lire 18 milioni di cui al comma 2 va moltiplicato per il numero degli associati, ridotto di uno. 4. Nelle ipotesi di inizio o di cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno 1990, l'ammontare degli importi relativi alla retribuzione degli addetti, alle spese telefoniche, ai consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, al "costo del venduto" e al costo delle materie impiegate ed agli "altri costi" deve essere ragguagliato all'anno. L'ammontare complessivo risultante dall'applicazione dei coefficienti, inclusi quelli relativi ai valori non rapportati all'anno, deve essere poi ragguagliato al numero dei giorni compresi nel periodo in cui e' stata svolta l'attivita'. 5. Per gli esercenti attivita' d'impresa, titolari anche di reddito di lavoro dipendente diverso da quello derivante da pensioni di ogni genere od assegni ad esse equiparati, l'importo risultante dalla applicazione dei coefficienti sulla base delle disposizioni contenute nei commi precedenti e' ridotto del 10 per cento. Tale riduzione spetta anche alle societa' di persone di cui all'art. 5 del citato Testo Unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente al numero dei soci titolari anche di reddito di lavoro dipendente. 6. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, l'ammontare risultante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi sulla base delle disposizioni contenute nei commi precedenti e' ridotto del 25 per cento per il primo anno di attivita', del 15 per cento per il secondo anno e del 10 per il terzo anno. 7. La tabella F deve essere utilizzata dagli esercenti attivita' di impresa che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori dipendenti e/o coadiuvanti comunque qualificati, compresi i collaboratori nell'impresa familiare, il coniuge facente parte dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, gli associati in partecipazione ed i soci di societa' di persone.