Art. 5.
 
  1.  I  coefficienti  presuntivi  di  reddito  o di corrispettivi di
operazioni imponibili di cui all'art. 11, comma 2, del  decreto-legge
2  marzo  1989,  n. 69, convertito, con modificazioni, della legge 27
aprile 1989, n. 154, sono stabiliti, per il periodo di imposta  1990,
nelle  misure  indicate  nelle tabelle allegate, vistate dal Ministro
proponente, per ciascuna categona di attivita'  economica  svolta  in
modo  prevalente,  relativamente agli esercenti attivita' di impresa,
distinte a seconda che essi si avvalgano dell'apporto  di  dipendenti
e/o  coadiuvanti  (tabella    F)  ovvero  non  si avvalgano del detto
apporto  (tabella  G);  e  relativamente  agli   esercenti   arti   e
professioni,  distinte  a seconda che gli stessi siano titolari anche
di reddito di lavoro  dipendente,  diverso  da  quello  derivante  da
pensioni  di  ogni genere o da assegni ad esse equiparati (tabella H)
ovvero non siano titolari di detto  reddito  (tabella  I).    Per  le
associazioni  costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni, si applica la tabella prevista per i
titolari di reddito anche di lavoro dipendente, se in tale situazione
si trova almeno la meta' degli associati. Per attivita' prevalente si
intende quella da' cui  deriva  nell'anno  la  maggiore  entita'  dei
compensi o ricavi.
  2.  L'ammontare  risultante  dalla  applicazione  dei  coefficienti
presuntivi va maggiorato dell'importo di lire 18 milioni.
  3. Nelle  ipotesi  di  attivita'  svolte  da  imprese  familiari  e
societa'  di  persone  cui  all'art.  5  del citato testo unico delle
imposte  sui  redditi,  nonche'  in  presenza  di   associazioni   in
partecipazione,  l'importo  relativo  alle retribuzioni degli addetti
alle attivita' deve comprendere una somma pari al salario  figurativo
-  indicato,  per  ciascun  settore  di  attivita,  nella tabella L -
moltiplicata per il numro dei soci, ridotto di uno,  con  occupazione
prevalente  nella  socicta', ovvero per il numero degli associati che
apportino esclusivamente  lavoro  con  occupazione  prevalente  nella
impresa,   ovvero   per   il   numero  dei  collaboratori  familiari.
Relativamente a questi ultimi si fa riferimento alla quota di reddito
spettante a ciascuno di essi qualora essa sia  inferiore  al  salario
figurativo.    Per le associazioni costituite tra persone fisiche per
l'esercizio in forma associata di arti  e  professioni  l'importo  di
lire 18 milioni di cui al comma 2 va moltiplicato per il numero degli
associati, ridotto di uno.
  4. Nelle ipotesi di inizio o di cessazione dell'attivita' nel corso
dell'anno  1990, l'ammontare degli importi relativi alla retribuzione
degli  addetti,  alle  spese  telefoniche,  ai  consumi  di  energia,
carburanti,  lubrificanti e simili, al "costo del venduto" e al costo
delle  materie  impiegate  ed  agli   "altri   costi"   deve   essere
ragguagliato    all'anno.    L'ammontare    complessivo    risultante
dall'applicazione dei coefficienti, inclusi quelli relativi ai valori
non rapportati all'anno, deve essere poi ragguagliato al  numero  dei
giorni compresi nel periodo in cui e' stata svolta l'attivita'.
  5. Per gli esercenti attivita' d'impresa, titolari anche di reddito
di  lavoro dipendente diverso da quello derivante da pensioni di ogni
genere od assegni ad  esse  equiparati,  l'importo  risultante  dalla
applicazione dei coefficienti sulla base delle disposizioni contenute
nei  commi  precedenti  e'  ridotto  del 10 per cento. Tale riduzione
spetta anche alle societa' di persone di cui all'art.  5  del  citato
Testo  Unico  delle  imposte sui redditi, proporzionalmente al numero
dei soci titolari anche di reddito di lavoro dipendente.
  6. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, l'ammontare
risultante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi  sulla  base
delle  disposizioni  contenute nei commi precedenti e' ridotto del 25
per cento per il primo anno di attivita', del 15  per  cento  per  il
secondo anno e del 10 per il terzo anno.
  7. La tabella F deve essere utilizzata dagli esercenti attivita' di
impresa  che  si avvalgono delle prestazioni di lavoratori dipendenti
e/o  coadiuvanti  comunque  qualificati,  compresi  i   collaboratori
nell'impresa   familiare,   il  coniuge  facente  parte  dell'azienda
coniugale  non  gestita  in  forma  societaria,  gli   associati   in
partecipazione ed i soci di societa' di persone.