Art. 6.
  1.  Ai  fini  della determinazione degli importi relativi alle voci
contenute nelle  tabelle F, G, H ed I, si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 2.
  2.   L'importo   risultante  dalla  applicazione  dei  coefficienti
contenuti nelle tabelle di cui all'art. 5 va adeguato,  in  relazione
alla   localizzazione   geografica   e   territoriale,   secondo   le
disposizioni contenute nell'art. 4.
  3. Per gli esercenti arti e professioni  il  coefficiente  relativo
all'anzianita'  eve  essere  moltiplicato per il numero degli anni di
attivita' escludendo i primi cinque. Per coloro che hanno superato  i
trent'anni di attivita' il coemciente deve essere moltiplicato per un
numero  pari  a  25,  diminuito degli anni di attivita' successivi al
trentesimo.