Art. 6. 1. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci contenute nelle tabelle F, G, H ed I, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2. 2. L'importo risultante dalla applicazione dei coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 5 va adeguato, in relazione alla localizzazione geografica e territoriale, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4. 3. Per gli esercenti arti e professioni il coefficiente relativo all'anzianita' eve essere moltiplicato per il numero degli anni di attivita' escludendo i primi cinque. Per coloro che hanno superato i trent'anni di attivita' il coemciente deve essere moltiplicato per un numero pari a 25, diminuito degli anni di attivita' successivi al trentesimo.