Art. 7. 1. L'ammontare calcolato ai sensi delle disposizioni del presente capo e' aumentato dei componenti positivi diversi dai ricavi di cui all'art. 53 del citato testo unico delle imposte sui redditi ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili ai sensi degli articoli 50 e 79 dello stesso testo unico. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 50, comma 7, secondo periodo, e nell'art. 79, comma 6, del medesimo testo unico.