Art. 7.
  1.  L'ammontare  calcolato ai sensi delle disposizioni del presente
capo e' aumentato dei componenti positivi diversi dai ricavi  di  cui
all'art.  53  del  citato testo unico delle imposte sui redditi ed e'
ridotto dei componenti negativi deducibili ai sensi degli articoli 50
e 79 dello stesso testo unico.    Resta  ferma  l'applicazione  delle
disposizioni  contenute  nell'art.  50,  comma  7, secondo periodo, e
nell'art. 79, comma 6, del medesimo testo unico.