Art. 8.
  1.  L'ammontare  calcolato  a norma degli artt. 5 e 6 e' assunto ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  che  per la determinazione
dell'ammontare complessivo dei corrispettivi realizzati.
  Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficale della
Repubblica itliana.

  Roma, 21 dicembre 1990
                          Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                          ANDREOTTI
Il Ministro delle fnanze
       FORMICA