Art. 8. 1. L'ammontare calcolato a norma degli artt. 5 e 6 e' assunto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che per la determinazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi realizzati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficale della Repubblica itliana. Roma, 21 dicembre 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro delle fnanze FORMICA