Art. 2. 1. I versamenti previsti dall'articolo precedente devono essere eseguiti a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, distintamente da quelli i cui termini non sono stati sospesi e per i quali restano fermi tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa. 2. Nelle deleghe conferite alle aziende di credito per il versamento di ciascuna rata, i contribuenti interessati devono indicare quale anno di imposta di riferimento il 1990 e, come periodo, il mese di settembre (codice 09) per i contribuenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo precedente e il terzo trimestre (codice 33) per i contribuenti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo.