Art. 2.
  1.  I  versamenti  previsti  dall'articolo precedente devono essere
eseguiti a norma  dell'art.  38  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni,
distintamente da quelli i cui termini non sono stati sospesi e per  i
quali  restano  fermi  tutti  gli  obblighi  previsti  dalla  vigente
normativa.
  2.   Nelle  deleghe  conferite  alle  aziende  di  credito  per  il
versamento  di  ciascuna  rata,  i  contribuenti  interessati  devono
indicare  quale  anno  di  imposta  di  riferimento  il  1990 e, come
periodo, il mese di settembre (codice 09) per i contribuenti  di  cui
al comma 1, lettera a), dell'articolo precedente e il terzo trimestre
(codice 33) per i contribuenti di cui al comma 1, lettera  b),  dello
stesso articolo.