149. Quito, 30 giugno 1988 ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR (entrata in vigore: 11 aprile 1990) ACCORDI DI COOPERAZIONE TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, d'ora innanzi denominati "le Parti", desiderando rafforzare i vincoli di amicizia stabiliti tra i popoli dei due Paesi e concordando sull'opportunita' di intensificare le relazioni reciproche sulla base del mutuo vantaggio attraverso l'ampliamento della cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi, nel quadro della Legge n. 49 del 26-2-1987 relativa alla nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Le parti si impegnano a prendere tutte le misure per promuovere iniziative congiunte di cooperazione allo sviluppo e ad adoperarsi per assicurare l'armonioso svolgimento dei loro rapporti. ARTICOLO 2 Le Parti favoriranno la cooperazione particolarmente nei seguenti settori: agricoltura e industria agro-alimentare, energia e miniere, formazione professionale, comunicazioni e sanita', oltre ad eventuali altri settori da concordare. ARTICOLO 3 La cooperazione potra' essere attuata mediante: a. la concessione di crediti particolarmente agevolati destinati alla realizzazione di progetti di sviluppo. b. l'invio nella Repubblica dell'Ecuador di esperti italiani che potranno svolgere mansioni operative o consultive; c. la concessione di borse di studio e la partecipazione di cittadini equatoriani a corsi di formazione e di apprendistato in Italia; d. la promozione e, ove necessario, la sovvenzione di studi e progettazioni, elaborati da ditte italiane; e. la fornitura di attrezzature, materiale e servizi a condizioni convenienti o a titolo gratuito; f. la partecipazione a programmi di cooperazione tecnica con enti od organismi internazionali; g. la partecipazione alla creazione o rafforzamento di centri di formazione professionale e di specializzazione nonche' di centri di ricerca scientifica e innovazione tecnologica e laboratori; h. ogni altra forma di cooperazione concordata tra le autorita' competenti. ARTICOLO 4 Le diverse iniziative di cooperazione allo sviluppo che verranno realizzate in attuazione del presente Accordo dovranno essere concordate tra i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri. Allo stesso modo, qualsiasi problema inerente all'esecuzione del presente Accordo potra' essere esaminato, in qualunque momento e pre- via notificazione, dai due Governi attraverso i normali canali diplomatici. ARTICOLO 5 Per l'esecuzione delle attivita' di cooperazione previste dal presente Accordo, le Parti potranno concludere specifici protocolli, nei quali verranno definite le modalita' ed i piani di azione, nonche' le responsabilita' ed i contributi che ne derivano per le due Parti, inclusi quelli di natura finanziaria. Per la conclusione dei predetti protocolli, il Governo Italiano delega la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ed il Governo dell'Ecuador delega il Ministero degli Affari Esteri. In Ecuador i seguiti dei progetti saranno a carico del Comitato Nazionale di Cooperazione Tecnica. ARTICOLO 6 Lo svolgimento delle attivita' di cooperazione previste dal presente Accordo potra' essere affidato a societa', enti privati o pubblici e ad altre organizzazioni delle Parti. ARTICOLO 7 Le Parti, secondo quando previsto dalle rispettive legislazioni, assicureranno tutta l'assistenza possibile alle persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento delle attivita' di cooperazione contem- plate dal presente Accordo. Il Governo della Repubblica dell'Ecuador, in conformita' a quanto disposto dall'art. 75 della Legge sulle immunita', privilegi e franchigie diplomatiche, consolari e degli organismi internazionali, riconoscera' il diritto alla libera importazione di materiali ed equipaggiamenti di lavoro di natura tecnica e scientifica nonche' dei materiali di diffusione sociale o culturale destinati alla realizzazione dei progetti concordati tra le parti. A tal fine dovra' essere presentato anticipatamente al Ministero del- le Finanze, tramite la Cancelleria, il piano di attivita' e di esi- genze urgenti per quanto concerne le importazioni relative ad un periodo non inferiore ai sei mesi. I membri delle missioni di assistenza tecnica, in conformita' a quanto stabilito nel II paragrafo dell'art. 74 della Legge sulle immunita', privilegi e franchigie diplomatiche, con solari e degli organismi internazionali, usufruiranno in Ecuador dei privilegi e delle franchigie previste negli articoli 58, 59 e 61 della predetta Legge. ARTICOLO 8 Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti dalla loro appartenenza a comunita', unioni economiche, gruppi regionali o sub-regionali. Le Parti si riservano il diritto di procedere ad eventuali consultazioni in relazione ai rispettivi impegni internazionali senza che, tuttavia, queste consultazioni possano rimettere in discussione gli obiettivi fondamentali del presente Accordo. ARTICOLO 9 Alla data di entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di avere effecacia le norme dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica sottoscritto il 27 giugno 1978 che siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo. ARTICOLO 10 I due Governi si notificheranno mediante scambio dite l'adempimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo, che avra' luogo a partire dalla data dell'ultima di tali notificazioni. Il presente Accordo avra' una validita' di tre anni e sara' tacitamente rinnovato in mancanza di denuncia di una delle Parti con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza. La denuncia del presente Accordo non pregiudichera' i diritti e le obbligazioni derivanti dall'Accordo stesso nel periodo anteriore alla denuncia. Fatto a Quito, il 30 giugno millenovecentoottantotto, in due esemplari, rispettivamente nella lingua italiana e spagnola, entrambi ugualmente validi. Per il Governo della Repubblica Italiana Giovanni Battista Crosetti Ambasciatore d'Italia (Firma illeggibile) Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador (Firma illeggibile) Rafael Garcia Velasco Ministro degli Affari Esteri