(all. 1 - art. 1)
                                149.
                        Quito, 30 giugno 1988
   ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
         ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR
                 (entrata in vigore: 11 aprile 1990)
                   ACCORDI DI COOPERAZIONE TECNICA
                                 TRA
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                                  E
              IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
dell'Ecuador,  d'ora  innanzi  denominati  "le  Parti",   desiderando
rafforzare i vincoli di amicizia stabiliti tra i popoli dei due Paesi
e   concordando   sull'opportunita'  di  intensificare  le  relazioni
reciproche sulla base del mutuo  vantaggio  attraverso  l'ampliamento
della  cooperazione  allo  sviluppo tra i due Paesi, nel quadro della
Legge n. 49  del  26-2-1987  relativa  alla  nuova  disciplina  della
cooperazione italiana allo sviluppo, hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Le  parti  si  impegnano  a  prendere  tutte le misure per promuovere
iniziative congiunte di cooperazione allo sviluppo  e  ad  adoperarsi
per assicurare l'armonioso svolgimento dei loro rapporti.
ARTICOLO 2
Le  Parti  favoriranno  la  cooperazione particolarmente nei seguenti
settori: agricoltura e industria agro-alimentare, energia e  miniere,
formazione professionale, comunicazioni e sanita', oltre ad eventuali
altri settori da concordare.
ARTICOLO 3
La cooperazione potra' essere attuata mediante:
a. la concessione di crediti particolarmente agevolati destinati alla
realizzazione di progetti di sviluppo.
b.  l'invio  nella  Repubblica  dell'Ecuador  di esperti italiani che
potranno svolgere mansioni operative o consultive;
c. la concessione di borse di studio e la partecipazione di cittadini
equatoriani a corsi di formazione e di apprendistato in Italia;
d. la promozione  e,  ove  necessario,  la  sovvenzione  di  studi  e
progettazioni, elaborati da ditte italiane;
e.  la  fornitura  di  attrezzature, materiale e servizi a condizioni
convenienti o a titolo gratuito;
f. la partecipazione a programmi di cooperazione tecnica con enti  od
organismi internazionali;
g.  la  partecipazione  alla  creazione  o rafforzamento di centri di
formazione professionale e di specializzazione nonche' di  centri  di
ricerca scientifica e innovazione tecnologica e laboratori;
h.  ogni  altra  forma  di  cooperazione  concordata tra le autorita'
competenti.
ARTICOLO 4
Le diverse iniziative di  cooperazione  allo  sviluppo  che  verranno
realizzate   in  attuazione  del  presente  Accordo  dovranno  essere
concordate tra i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.
Allo stesso modo,  qualsiasi  problema  inerente  all'esecuzione  del
presente Accordo potra' essere esaminato, in qualunque momento e pre-
via  notificazione,  dai  due  Governi  attraverso  i  normali canali
diplomatici.
ARTICOLO 5
Per   l'esecuzione  delle  attivita'  di  cooperazione  previste  dal
presente Accordo, le Parti potranno concludere specifici  protocolli,
nei  quali  verranno  definite  le  modalita'  ed  i piani di azione,
nonche' le responsabilita' ed i contributi che ne derivano per le due
Parti, inclusi quelli di natura finanziaria.
Per la conclusione  dei  predetti  protocolli,  il  Governo  Italiano
delega  la  Direzione  Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del
Ministero degli Affari Esteri ed il Governo  dell'Ecuador  delega  il
Ministero degli Affari Esteri.
In  Ecuador  i  seguiti  dei  progetti  saranno a carico del Comitato
Nazionale di Cooperazione Tecnica.
ARTICOLO 6
Lo svolgimento delle attivita' di cooperazione previste dal  presente
Accordo  potra' essere affidato a societa', enti privati o pubblici e
ad altre organizzazioni delle Parti.
ARTICOLO 7
Le Parti, secondo  quando  previsto  dalle  rispettive  legislazioni,
assicureranno  tutta  l'assistenza  possibile  alle persone fisiche o
giuridiche per lo svolgimento delle attivita' di cooperazione contem-
plate dal presente Accordo.
Il Governo della Repubblica dell'Ecuador,  in  conformita'  a  quanto
disposto  dall'art.  75  della  Legge  sulle  immunita',  privilegi e
franchigie diplomatiche, consolari e degli organismi  internazionali,
riconoscera'  il  diritto  alla  libera  importazione di materiali ed
equipaggiamenti di lavoro di natura tecnica e scientifica nonche' dei
materiali  di  diffusione  sociale   o   culturale   destinati   alla
realizzazione dei progetti concordati tra le parti.
A tal fine dovra' essere presentato anticipatamente al Ministero del-
le  Finanze,  tramite la Cancelleria, il piano di attivita' e di esi-
genze urgenti per quanto  concerne  le  importazioni relative  ad  un
periodo non inferiore ai sei mesi.
I  membri  delle  missioni  di  assistenza  tecnica, in conformita' a
quanto stabilito nel II paragrafo  dell'art.  74  della  Legge  sulle
immunita',  privilegi  e  franchigie diplomatiche, con solari e degli
organismi internazionali, usufruiranno in  Ecuador  dei  privilegi  e
delle  franchigie  previste negli articoli 58, 59 e 61 della predetta
Legge.
ARTICOLO 8
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti
dalla  loro  appartenenza  a  comunita',  unioni  economiche,  gruppi
regionali o sub-regionali.
Le   Parti   si  riservano  il  diritto  di  procedere  ad  eventuali
consultazioni in relazione ai rispettivi impegni internazionali senza
che, tuttavia, queste consultazioni possano rimettere in  discussione
gli obiettivi fondamentali del presente Accordo.
ARTICOLO 9
Alla  data  di  entrata  in vigore del presente Accordo cesseranno di
avere effecacia le  norme  dell'Accordo  di  cooperazione  economica,
industriale  e  tecnica  sottoscritto  il  27  giugno  1978 che siano
incompatibili con le disposizioni del presente Accordo.
ARTICOLO 10
I  due  Governi si notificheranno mediante scambio dite l'adempimento
delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore
del  presente  Accordo,  che  avra'  luogo  a  partire   dalla   data
dell'ultima di tali notificazioni.
Il  presente  Accordo  avra'  una  validita'  di  tre  anni  e  sara'
tacitamente rinnovato in mancanza di denuncia di una delle Parti  con
un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza.
La  denuncia  del  presente Accordo non pregiudichera' i diritti e le
obbligazioni derivanti dall'Accordo stesso nel periodo anteriore alla
denuncia.
Fatto  a  Quito,  il  30  giugno  millenovecentoottantotto,  in   due
esemplari, rispettivamente nella lingua italiana e spagnola, entrambi
ugualmente validi.
Per il Governo della
Repubblica Italiana
Giovanni Battista Crosetti
Ambasciatore d'Italia
(Firma illeggibile)
                                                 Per il Governo della
                                              Repubblica dell'Ecuador
                                                  (Firma illeggibile)
                                                Rafael Garcia Velasco
                                         Ministro degli Affari Esteri