160. Roma, 9 maggio 1990 Accordo tra il Ministro dei Trasporti della Repubblica italiana, il Ministro dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria ed il Ministro dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania sul miglioramento del trasporto ferroviario che attraversa le Alpi (Entrata in vigore: 9 maggio 1990) ACCORDO tra il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana, il Ministro dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria ed il Ministro dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania sul miglioramento del trasporto ferroviario che attraversa le Alpi Il Ministro dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania, il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria, di seguito denominati "parti contraenti", hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Per un maggiore utilizzo della via ferroviaria nel traffico di transito le capacita' del trasporto combinato sulla linea del Brennero devono essere notevomente aumentate. Articolo 2 L'Accordo si riferisce alla linea ferroviaria Monaco - Verona compresi i terminal alle due estremita'. Articolo 3 Le parti contraenti appoggiano: - le misure adottate nel frattempo in base agli accordi presi a Roma nel 1986 ed a Udine nel 1989; - l'aumento di capacita' nel breve periodo di 31 treni al giorno concordato dalle Amministrazioni ferroviarie per la linea del Brennero. Le parti contraenti convengono sul fatto che il perseguito massimo utilizzo delle ferrovie non debba fallire per le strozzature di capacita'. In tal senso le parti contraenti fanno riferimento agli accordi conclusi ed ai rapporti elaborati dal 1986 e assicurano la cooperazione a cio' necessaria. Grazie al completamento della linea Muenchen-Muhldorf-Freilassing, la linea Muenchen-Rosenheim verra' decongestionata in modo tale da poter raggiungere, nel traffico ferroviario sull'asse del Brennero, l'obiettivo di una capacita' complessiva di 200 treni al giorno. Articolo 4 A questo fine le parti contraenti faranno si' che la Deutsche Bundesbahn, le Oesterreichische Bundesbahnen nonche' le Ferrovie del- lo Stato realizzino di reciproca intesa i provvedimenti di investi- mento e di organizzazione dell'esercizio a cio' necessari. Per il raggiungimento di queste finalita' saranno effettuati al relativo livello di competenza al piu' presto, possibilmente entro il 1994, i necessari miglioramenti dell'infrastruttura: - costruzione della galleria di circonvallazione di Innsbruck; - realizzazione del profilo C tra Verona e Brennero, cosi' da rendere possibile il trasporto di veicoli stradali con una altezza allo spigolo di 4 metri sui carri a piano ribassato; - potenziamento della linea aerea sulla tratta italiana nonche' costruzione di nuove sottostazioni; - realizzazione di ulteriori misure tecniche (blocco automatico e circolazione banalizzata sui tratti di linea ad alto traffico e cioe' in adiacenza alle stazioni di Verona, Trento, Bolzano e Brennero nonche' nell'intera tratta austriaca), per migliorare ulteriormente la percorribilita' della linea; - completamento del centro intermodale "Terminal Verona Quadrante Europa" per l'aumento della capacita' di carico e scarico sul territorio italiano; - costruzione del terminal di Muenchen Riem; - progresso sostanziale dei lavori di costruzioni sulla linea Muenchen-Muhldorf-Freilassing (appena possibile sul piano tecnico e d'esercizio, questa linea sara' utilizzata per alleggerire la linea Muhldorf-Rosenheim); - provvedimenti di potenziamento (tra l'altro: interventi tecnici per la sicurezza nonche' eliminazione di passaggi a livello) sul tratto Grafing-Rosenheim-Kiefersfelden, per migliorare ulteriormente la capacita' della linea. I Ministri dei Trasporti si informeranno reciprocamente in caso di importanti modifiche della situazione normativa e delle regolamentazioni del tasporto merci pesante via strada, in modo che possano essere effettuate delle consultazioni tempestive prima dell'entrata in vigore delle modifiche previste, allo scopo di pervenire ogni qualvolta possibile a procedure concordate. Articolo 5 Le Ferrovie sono contemporaneamente invitate ad elaborare offerte concorrenziali per il trasporto combinato sulla linea del Brennero, in cooperazione con le Societa' del trasporto merci combinato, offerte che devono essere competitive nel mercato dei trasporti, in particolare per quanto concerne la qualita', i tempi del trasporto e le tariffe. Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo le parti contraenti si impegneranno a compensare alle rispettive Ferrovie le eventuali perdite di gestione, secondo le normative nazionali. Nella determinazione di tali perdite si deve tener conto dei costi di trasporto risultanti alle ferrovie e dei ricavi da esse ottenibili. Le modalita' ed i criteri delle compensazioni saranno regolati separatamente con scambio di lettere tra le parti contraenti. Le parti contraenti si adopereranno a che, nell'interesse della rapidita' del trasporto, si faccia uso delle possibilita' ammesse giuridicamente per ottimizzare le operazioni ai terminali e per eliminare gli ostacoli amministrativi, in particolare quelli di natura doganale, veterinaria e fitosanitaria. Articolo 6 Le parti contraenti si impegnano ad adoperarsi, in caso di interruzioni continuative del traffico combinato di durata superiore a cinque ore, per rendere possibile alle unita' di carico prenotate o in corso di viaggio (nella misura in cui queste ultime possono essere scaricate) il proseguimento del viaggio sulla strada. Le modalita' saranno concordate separatamente dalle autorita' competenti. Articolo 7 Gli incaricati delle parti contraenti, delle Ferrovie nonche' delle Societa' di Traffico Combinato si incontreranno periodicamente per esaminare lo stato di avanzamento dei lavori e stabilire ulteriori iniziative. Le problematiche che non possono trovare soluzione nell'ambito di tali incontri saranno presentate ai Ministri per la loro decisione. Articolo 8 Questo Accordo entra in vigore il giorno della sua firma ed e' valido per un periodo di sei anni. Successivamente la sua validita' si prolunga volta per volta di altri cinque anni, qualora non venga denunciato a mezzo notifica da una delle parti contraenti con l'osservanza di un termine di sei mesi dalla scadenza. Il presente Accordo lascia invariato l'Accordo concernenente il traffico ferroviario via Brennero, firmato a Roma il 22 novembre 1989 dal Ministro dei trasporti della Repubblica Italiana e dal Ministro Federale dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria. Visto: Roma, 9 maggio 1990 In tre originali, ciascuno in tedesco ed italiano, in ogni parola ugualmente vincolanti. Il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana (Firma illeggibile) Il Ministro Federale della Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria (Firma illeggibile) Il Ministro dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania (Firma illeggibile)