(all. 12 - art. 1)
                                160.
                         Roma, 9 maggio 1990
 Accordo tra il Ministro dei Trasporti della Repubblica italiana, il
  Ministro dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica
                            d'Austria ed
 il Ministro dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania sul
   miglioramento del trasporto ferroviario che attraversa le Alpi
                 (Entrata in vigore: 9 maggio 1990)
                               ACCORDO
      tra il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana,
         il Ministro dell'Economia Pubblica e dei Trasporti
                     della Repubblica d'Austria
 ed il Ministro dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania
                   sul miglioramento del trasporto
                 ferroviario che attraversa le Alpi
Il  Ministro  dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania, il
Ministro dei Trasporti  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Ministro
dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria, di
seguito denominati "parti contraenti", hanno convenuto quanto segue:
                             Articolo 1
Per  un  maggiore  utilizzo  della  via  ferroviaria  nel traffico di
transito  le  capacita'  del  trasporto  combinato  sulla  linea  del
Brennero devono essere notevomente aumentate.
                             Articolo 2
L'Accordo  si  riferisce  alla  linea  ferroviaria  Monaco  -  Verona
compresi i terminal alle due estremita'.
                             Articolo 3
Le parti contraenti appoggiano:
- le misure adottate nel frattempo in base agli accordi presi a  Roma
nel 1986 ed a Udine nel 1989;
-  l'aumento  di  capacita'  nel  breve periodo di 31 treni al giorno
concordato  dalle  Amministrazioni  ferroviarie  per  la  linea   del
Brennero.
Le  parti  contraenti  convengono sul fatto che il perseguito massimo
utilizzo delle ferrovie non  debba  fallire  per  le  strozzature  di
capacita'.  In  tal  senso le parti contraenti fanno riferimento agli
accordi conclusi ed ai rapporti elaborati dal 1986  e  assicurano  la
cooperazione a cio' necessaria.
Grazie al completamento della linea Muenchen-Muhldorf-Freilassing, la
linea Muenchen-Rosenheim verra' decongestionata in modo tale da poter
raggiungere,   nel   traffico  ferroviario  sull'asse  del  Brennero,
l'obiettivo di una capacita' complessiva di 200 treni al giorno.
                             Articolo 4
A questo fine le parti contraenti faranno si' che la Deutsche
Bundesbahn, le Oesterreichische Bundesbahnen nonche' le Ferrovie del-
lo Stato realizzino di reciproca intesa i provvedimenti  di  investi-
mento e di organizzazione dell'esercizio a cio' necessari.
Per  il  raggiungimento  di  queste  finalita'  saranno effettuati al
relativo livello di competenza al piu' presto, possibilmente entro il
1994, i necessari miglioramenti dell'infrastruttura:
- costruzione della galleria di circonvallazione di Innsbruck;
- realizzazione del profilo C tra Verona e Brennero, cosi' da rendere
possibile  il  trasporto  di  veicoli  stradali  con una altezza allo
spigolo di 4 metri sui carri a piano ribassato;
- potenziamento della  linea  aerea  sulla  tratta  italiana  nonche'
costruzione di nuove sottostazioni;
-  realizzazione  di  ulteriori  misure tecniche (blocco automatico e
circolazione banalizzata sui tratti di linea ad alto traffico e cioe'
in adiacenza alle stazioni di  Verona,  Trento,  Bolzano  e  Brennero
nonche'  nell'intera  tratta austriaca), per migliorare ulteriormente
la percorribilita' della linea;
- completamento del centro  intermodale  "Terminal  Verona  Quadrante
Europa"  per  l'aumento  della  capacita'  di  carico  e scarico  sul
territorio italiano;
- costruzione del terminal di Muenchen Riem;
-  progresso  sostanziale  dei  lavori  di  costruzioni  sulla  linea
Muenchen-Muhldorf-Freilassing  (appena  possibile sul piano tecnico e
d'esercizio, questa linea sara' utilizzata per alleggerire  la  linea
Muhldorf-Rosenheim);
- provvedimenti di potenziamento (tra l'altro: interventi tecnici per
la  sicurezza  nonche' eliminazione di passaggi a livello) sul tratto
Grafing-Rosenheim-Kiefersfelden,  per  migliorare  ulteriormente   la
capacita' della linea.
I  Ministri  dei  Trasporti si informeranno reciprocamente in caso di
importanti   modifiche   della   situazione   normativa    e    delle
regolamentazioni  del  tasporto merci pesante via strada, in modo che
possano  essere  effettuate  delle  consultazioni  tempestive   prima
dell'entrata  in  vigore  delle  modifiche  previste,  allo  scopo di
pervenire ogni qualvolta possibile a procedure concordate.
                             Articolo 5
Le Ferrovie sono contemporaneamente  invitate  ad  elaborare  offerte
concorrenziali  per  il trasporto combinato sulla linea del Brennero,
in cooperazione  con  le  Societa'  del  trasporto  merci  combinato,
offerte che devono essere competitive nel mercato dei trasporti, in
particolare  per quanto concerne la qualita', i tempi del trasporto e
le tariffe.
Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo  le  parti
contraenti  si  impegneranno a compensare alle rispettive Ferrovie le
eventuali perdite di gestione, secondo le normative nazionali.  Nella
determinazione  di  tali  perdite  si  deve  tener conto dei costi di
trasporto risultanti alle ferrovie e dei ricavi da esse ottenibili.
Le modalita'  ed  i  criteri  delle  compensazioni  saranno  regolati
separatamente con scambio di lettere tra le parti contraenti.
Le  parti  contraenti  si  adopereranno  a  che, nell'interesse della
rapidita' del trasporto, si faccia  uso  delle  possibilita'  ammesse
giuridicamente  per  ottimizzare  le  operazioni  ai  terminali e per
eliminare gli  ostacoli  amministrativi,  in  particolare  quelli  di
natura doganale, veterinaria e fitosanitaria.
                             Articolo 6
Le   parti   contraenti  si  impegnano  ad  adoperarsi,  in  caso  di
interruzioni continuative del traffico combinato di durata  superiore
a cinque ore, per rendere possibile alle unita' di carico prenotate o
in corso di viaggio (nella misura in cui queste ultime possono essere
scaricate)  il  proseguimento  del viaggio sulla strada. Le modalita'
saranno concordate separatamente dalle autorita' competenti.
                             Articolo 7
Gli  incaricati  delle parti contraenti, delle Ferrovie nonche' delle
Societa' di Traffico Combinato si  incontreranno  periodicamente  per
esaminare  lo  stato  di avanzamento dei lavori e stabilire ulteriori
iniziative.
Le problematiche che non possono  trovare  soluzione  nell'ambito  di
tali incontri saranno presentate ai Ministri per la loro decisione.
                             Articolo 8
Questo Accordo entra in vigore il giorno della sua firma ed e' valido
per  un  periodo  di  sei  anni.  Successivamente la sua validita' si
prolunga volta per volta di altri  cinque  anni,  qualora  non  venga
denunciato  a  mezzo  notifica  da  una  delle  parti  contraenti con
l'osservanza di un termine di sei mesi dalla scadenza.
Il presente  Accordo  lascia  invariato  l'Accordo  concernenente  il
traffico ferroviario via Brennero, firmato a Roma il 22 novembre 1989
dal  Ministro  dei trasporti della Repubblica Italiana e dal Ministro
Federale dell'Economia Pubblica  e  dei  Trasporti  della  Repubblica
d'Austria.
Visto: Roma, 9 maggio 1990
In  tre  originali,  ciascuno in  tedesco ed italiano, in ogni parola
ugualmente vincolanti.
Il Ministro dei Trasporti
della Repubblica Italiana
(Firma illeggibile)
                                           Il Ministro Federale della
                                              Economia Pubblica e dei
                                                      Trasporti della
                                                 Repubblica d'Austria
                                                  (Firma illeggibile)
                                            Il Ministro dei Trasporti
                                            della Repubblica Federale
                                                          di Germania
                                                  (Firma illeggibile)