(all. 13 - art. 1)
                                161.
                     Washington, 24 maggio 1990
 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana, la Banca Mondiale
     per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) e l'Associazione
 Internazionale per lo sviluppo relativo alla creazione di un fondo
         fiduciario destinato a consulenti esterni italiani
                 (Entrata in vigore: 24 maggio 1990)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                               ACCORDO
Accordo  del  24 maggio 1990 tra il Governo della Repubblica Italiana
(qui di seguito denominata "Italia"), la Banca Internazionale per  la
Ricostruzione  e  lo  Sviluppo  (qui  di seguito denominata "BIRS") e
l'Associazione  internazionale  per  lo  Sviluppo  (qui  di   seguito
denominata "IDA");
Premesso   che  l'Italia,  la  BIRS  e  l'IDA  stanno  cooperando  al
confinanziamento di progetti e programmi  di  sviluppi  e  desiderano
allargare detta cooperazione alle aree previste nel presente Accordo;
Premesso  che  l'Italia  desidera mettere a disposizioni fondi a dono
per il finanziamento di singoli consulenti in relazione ai progetti e
ai programmi di sviluppo della BIRDS e dell'IDA;
Premesso che la BIRS e l'IDA sono disposte ad utilizzare detti  fondi
sulla  base dei termini e delle condizioni stabilite qui di seguito o
come altrimenti concordato tra l'Italia, la BIRS e l'IDA;
Con il presente atto le Parti hanno concordato quanto segue:
                             ARTICOLO 1
1. Il termine "Banca"  sara'  riferito  alla  BIRS  o  all'IDA  o  ad
entrambe,   e   il  termine  "Finanziamento"  sara'  riferito  ad  un
finanziamento BIRS o ad un credito IDA o ad entrambi, ogni  qualvolta
detti  termini  vengano  utilizzati  nelle  disposizioni seguenti del
presente Accordo.
2. L'Italia conviene di mettere a disposizione della  Banca  un  dono
dell'importo  di  1.000.000  di  dollari  USA  (un milione USS). Tale
importo potra' essere utilizzato dalla Banca in  un  periodo  di  tre
anni  a  partire dalla data del presente Accordo per il finanziamento
degli emolumenti, delle spese rimborsabili e delle spese  di  viaggio
dei singoli individui impegnati in progetti e programmi di triennale,
o  qualora l'importo del dono sia interamente impegnato anteriormente
alla scadenza di detto periodo, le  Parti  esamineranno  i  risultati
raggiunti  ai  sensi  del presente Accordo e decideranno se ulteriori
fondi debbano essere messi a disposizione per un ulteriore periodo di
tempo.
3. La Banca stipulera' dei contratti con i consulenti  nella  maniera
opportuna,  ma  pur sempre conformemente ai termini e alle condizioni
del  presente  Accordo,  al  fine  di  assumere  e  utilizzare  detti
consulenti.  A  meno che non venga diversamente deciso dall'Italia, i
consulenti finanziati con i fondi messi a disposizioni in conformita'
al presente Accordo (qui di seguito chiamati "Consulenti"):
I) non devono mai essere stati dipendenti della Banca;
II) possono essere assunti piu' di una volta solo se  e'  passato  un
anno dall'ultima assunzione da parte della Banca;
III)  devono  essere cittadini italiani, tenendo conto delle esigenze
derivanti  da  specifici  progetti  e   programmi   della   Banca   e
dell'eventualita' di dover disporre di Consulenti particolari;
IV)  devono  essere  assunti esclusivamente per brevi incarichi. Cio'
significa che nessun incarico deve superare i 40  giorni  retribuiti.
L'onorario giornaliero dei consulenti e' basato sulla loro esperienza
e  sulle  qualifiche  -  in  conformita' alla linea di condotta della
Banca - e non deve superare i 300 dollari USA al giorno.
4. La scelta  degli  specifici  progetti  e  programmi  per  i  quali
verranno  finanziati  i consulenti in conformita' al presente Accordo
(detti  progetti  e  programmi  verranno  qui  di  seguito   chiamati
"Progetti")  sara' unicamente a discrezione della Banca. Su richiesta
della Banca, l'Italia cerchera'  di  indicare  candidati  adatti  per
servizi di consulenza da finanziare ai sensi del presente Accordo.
5.  I consulenti verranno scelti e assunti dalla Banca in conformita'
alla sua prassi ed alle sue procedure generali.
6. La Banca comunichera' due volte all'anno all'Italia le scelte  op-
erate  riguardo  ai  Progetti  ed ai Consulenti in connessione con il
presente Accordo, inviando una copia della richiesta approvata e  una
relazione   sommaria   degli   impieghi   del  Fondo  Fiduciario  dei
Consulenti.
7. La Banca sara' responsabile della supervisione dei Progetti e  dei
Consulenti,  e  terra'  l'Italia  informata  dei  progressi  di detti
Progetti e dell'operato di detti Consulenti, di volta in volta  e  su
ragionevole richiesta da parte dell'Italia. L'Italia riconosce che la
Banca    sara'    l'unica    responsabile    dell'amministrazione   e
dell'applicazione di qualsiasi accordo sottoscritto tra (i) la  Banca
e  terze  parti riguardo ad un Progetto e tra (ii) un Consulente e la
Banca.
8. L'Italia e  la  Banca  si  consulteranno  di  volta  in  volta  su
richiesta  di una delle Parti e almeno una volta all'anno su tutte le
questioni derivanti dal presente Accordo.
9. La Banca provvedera' all'adempimento delle  proprie  funzioni,  ai
sensi   del   presente   Accordo,   con   la  stessa  cura  che  pone
nell'amministrazione e nella gestione dei propri affari.
                             ARTICOLO 2
1. Ai fini del  presente  Accordo,  l'Italia  versera'  l'importo  di
1.000.000  di  dollari USA (un milioni USS), ed ogni somma aggiuntiva
ai sensi del medesimo, sul Conto "1" mantenuto presso la Federal  Re-
serve Bank di New York a nome dell'Associazione Internazionale per lo
Sviluppo  (qui  di  seguito  chiamato  "il Conto"). Ai fondi potranno
essere aggiunti altri fondi fiduciari presenti sul Conto. I fondi sul
Conto saranno liberamente scambiabili con altre valute se cio' potra'
facilitarne la gestione.
2. La Banca prelevera' dal Conto gli importi che saranno necessari di
volta  in  volta  per  far  fronte  agli  emolumenti  e  alle   spese
ragionevoli dei Cosulenti da finanziare in conformita' all'Articolo 1
del  presente  Accordo,  ed  effettuera' detti prelievi attraverso le
normali procedure della Banca.
3. La Banca potra' investire e reinvestire  i  fondi  sul  Conto,  in
attesa del loro impiego, con un'istituzione finanziaria da concordare
tra le Parti, e il reddito ricavato sara' aggiunto al Conto.
4.  La  Banca  manterra'  una contabilita' separata rispetto ai fondi
presenti  sul  Conto  e  spesi  dalla  Banca  in   conformita'   alle
disposizioni   del   presente   Accordo;   la  Banca  mettera'  detta
contabilita' a disposizione dell'Italia due volte all'anno.
5.  La Banca procedera' alla revisione e alla certificazione di detta
contabilita' da parte dei revisori di bilancio  esterni  della  Banca
stessa  alla  fine  di  ogni  anno  fiscale, e fornira' all'Italia la
relazione  di  detti  revisori,  nonche'  ogni   altra   informazione
concernente  la  contabilita'  e la relazione di volta in volta, e su
ragionevole richiesta dell'Italia. La Banca potra dedurre le spese di
detta revisione di bilancio dai fondi sul Conto.
                             ARTICOLO 3
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data  della  firma,  e
rimarra' in vigore a meno che non venga denunciato da una delle Parti
previa notifica scritta di sei mesi.
2.  All'atto della denuncia del presente Accordo, a meno che le Parti
non decidano diversamente, (a) ogni intesa stipulata tra la Banca e i
Consulenti rimarra' in vigore, e la Banca avra' diritto a  continuare
a  prelevare  dal Conto ai sensi di dette intese, come se il presente
Accordo non fosse stato denunciato; e (b) ogni  eventuale  saldo  sul
Conto che non sia necessario per finanziare gli emolumenti e le spese
rimborsabili  di  detti  Consulenti sara' restituito all'Italia, e le
funzioni della Banca a tale proposito saranno considerate terminate.
3. Subito dopo la denuncia del presente Accordo,  la  Banca  fornira'
all'Italia  una  relazione  finale  e  un  rendiconto finanziario del
Conto, unitamente ad un'opinione dei  revisori  di  bilancio  esterni
della Banca su detto rendiconto.
                             ARTICOLO 4
1.  Il  presente  Accordo  potra'  essere  modificato solo su accordo
scritto delle Parti.
2. Tutte le comunicazioni scritte richieste o permesse  dal  presente
Accordo saranno indirizzate come segue:
Per l'Italia:
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma, Italia
Telex: 623360
       621009
Per la Banca:
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e
Associazione Internazionale per lo Sviluppo
1818 H Street N.W.
Washington, D.C. 20433
USA
telex: 440098 (ITT)
       248423 (RCA)
oppure 64145 (WUI)
Fatto a
                      in tre copie in inglese.