161. Washington, 24 maggio 1990 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana, la Banca Mondiale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) e l'Associazione Internazionale per lo sviluppo relativo alla creazione di un fondo fiduciario destinato a consulenti esterni italiani (Entrata in vigore: 24 maggio 1990) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO Accordo del 24 maggio 1990 tra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominata "Italia"), la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (qui di seguito denominata "BIRS") e l'Associazione internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito denominata "IDA"); Premesso che l'Italia, la BIRS e l'IDA stanno cooperando al confinanziamento di progetti e programmi di sviluppi e desiderano allargare detta cooperazione alle aree previste nel presente Accordo; Premesso che l'Italia desidera mettere a disposizioni fondi a dono per il finanziamento di singoli consulenti in relazione ai progetti e ai programmi di sviluppo della BIRDS e dell'IDA; Premesso che la BIRS e l'IDA sono disposte ad utilizzare detti fondi sulla base dei termini e delle condizioni stabilite qui di seguito o come altrimenti concordato tra l'Italia, la BIRS e l'IDA; Con il presente atto le Parti hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 1. Il termine "Banca" sara' riferito alla BIRS o all'IDA o ad entrambe, e il termine "Finanziamento" sara' riferito ad un finanziamento BIRS o ad un credito IDA o ad entrambi, ogni qualvolta detti termini vengano utilizzati nelle disposizioni seguenti del presente Accordo. 2. L'Italia conviene di mettere a disposizione della Banca un dono dell'importo di 1.000.000 di dollari USA (un milione USS). Tale importo potra' essere utilizzato dalla Banca in un periodo di tre anni a partire dalla data del presente Accordo per il finanziamento degli emolumenti, delle spese rimborsabili e delle spese di viaggio dei singoli individui impegnati in progetti e programmi di triennale, o qualora l'importo del dono sia interamente impegnato anteriormente alla scadenza di detto periodo, le Parti esamineranno i risultati raggiunti ai sensi del presente Accordo e decideranno se ulteriori fondi debbano essere messi a disposizione per un ulteriore periodo di tempo. 3. La Banca stipulera' dei contratti con i consulenti nella maniera opportuna, ma pur sempre conformemente ai termini e alle condizioni del presente Accordo, al fine di assumere e utilizzare detti consulenti. A meno che non venga diversamente deciso dall'Italia, i consulenti finanziati con i fondi messi a disposizioni in conformita' al presente Accordo (qui di seguito chiamati "Consulenti"): I) non devono mai essere stati dipendenti della Banca; II) possono essere assunti piu' di una volta solo se e' passato un anno dall'ultima assunzione da parte della Banca; III) devono essere cittadini italiani, tenendo conto delle esigenze derivanti da specifici progetti e programmi della Banca e dell'eventualita' di dover disporre di Consulenti particolari; IV) devono essere assunti esclusivamente per brevi incarichi. Cio' significa che nessun incarico deve superare i 40 giorni retribuiti. L'onorario giornaliero dei consulenti e' basato sulla loro esperienza e sulle qualifiche - in conformita' alla linea di condotta della Banca - e non deve superare i 300 dollari USA al giorno. 4. La scelta degli specifici progetti e programmi per i quali verranno finanziati i consulenti in conformita' al presente Accordo (detti progetti e programmi verranno qui di seguito chiamati "Progetti") sara' unicamente a discrezione della Banca. Su richiesta della Banca, l'Italia cerchera' di indicare candidati adatti per servizi di consulenza da finanziare ai sensi del presente Accordo. 5. I consulenti verranno scelti e assunti dalla Banca in conformita' alla sua prassi ed alle sue procedure generali. 6. La Banca comunichera' due volte all'anno all'Italia le scelte op- erate riguardo ai Progetti ed ai Consulenti in connessione con il presente Accordo, inviando una copia della richiesta approvata e una relazione sommaria degli impieghi del Fondo Fiduciario dei Consulenti. 7. La Banca sara' responsabile della supervisione dei Progetti e dei Consulenti, e terra' l'Italia informata dei progressi di detti Progetti e dell'operato di detti Consulenti, di volta in volta e su ragionevole richiesta da parte dell'Italia. L'Italia riconosce che la Banca sara' l'unica responsabile dell'amministrazione e dell'applicazione di qualsiasi accordo sottoscritto tra (i) la Banca e terze parti riguardo ad un Progetto e tra (ii) un Consulente e la Banca. 8. L'Italia e la Banca si consulteranno di volta in volta su richiesta di una delle Parti e almeno una volta all'anno su tutte le questioni derivanti dal presente Accordo. 9. La Banca provvedera' all'adempimento delle proprie funzioni, ai sensi del presente Accordo, con la stessa cura che pone nell'amministrazione e nella gestione dei propri affari. ARTICOLO 2 1. Ai fini del presente Accordo, l'Italia versera' l'importo di 1.000.000 di dollari USA (un milioni USS), ed ogni somma aggiuntiva ai sensi del medesimo, sul Conto "1" mantenuto presso la Federal Re- serve Bank di New York a nome dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (qui di seguito chiamato "il Conto"). Ai fondi potranno essere aggiunti altri fondi fiduciari presenti sul Conto. I fondi sul Conto saranno liberamente scambiabili con altre valute se cio' potra' facilitarne la gestione. 2. La Banca prelevera' dal Conto gli importi che saranno necessari di volta in volta per far fronte agli emolumenti e alle spese ragionevoli dei Cosulenti da finanziare in conformita' all'Articolo 1 del presente Accordo, ed effettuera' detti prelievi attraverso le normali procedure della Banca. 3. La Banca potra' investire e reinvestire i fondi sul Conto, in attesa del loro impiego, con un'istituzione finanziaria da concordare tra le Parti, e il reddito ricavato sara' aggiunto al Conto. 4. La Banca manterra' una contabilita' separata rispetto ai fondi presenti sul Conto e spesi dalla Banca in conformita' alle disposizioni del presente Accordo; la Banca mettera' detta contabilita' a disposizione dell'Italia due volte all'anno. 5. La Banca procedera' alla revisione e alla certificazione di detta contabilita' da parte dei revisori di bilancio esterni della Banca stessa alla fine di ogni anno fiscale, e fornira' all'Italia la relazione di detti revisori, nonche' ogni altra informazione concernente la contabilita' e la relazione di volta in volta, e su ragionevole richiesta dell'Italia. La Banca potra dedurre le spese di detta revisione di bilancio dai fondi sul Conto. ARTICOLO 3 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma, e rimarra' in vigore a meno che non venga denunciato da una delle Parti previa notifica scritta di sei mesi. 2. All'atto della denuncia del presente Accordo, a meno che le Parti non decidano diversamente, (a) ogni intesa stipulata tra la Banca e i Consulenti rimarra' in vigore, e la Banca avra' diritto a continuare a prelevare dal Conto ai sensi di dette intese, come se il presente Accordo non fosse stato denunciato; e (b) ogni eventuale saldo sul Conto che non sia necessario per finanziare gli emolumenti e le spese rimborsabili di detti Consulenti sara' restituito all'Italia, e le funzioni della Banca a tale proposito saranno considerate terminate. 3. Subito dopo la denuncia del presente Accordo, la Banca fornira' all'Italia una relazione finale e un rendiconto finanziario del Conto, unitamente ad un'opinione dei revisori di bilancio esterni della Banca su detto rendiconto. ARTICOLO 4 1. Il presente Accordo potra' essere modificato solo su accordo scritto delle Parti. 2. Tutte le comunicazioni scritte richieste o permesse dal presente Accordo saranno indirizzate come segue: Per l'Italia: Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, 1 00194 Roma, Italia Telex: 623360 621009 Per la Banca: Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e Associazione Internazionale per lo Sviluppo 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433 USA telex: 440098 (ITT) 248423 (RCA) oppure 64145 (WUI) Fatto a in tre copie in inglese.