(all. 14 - art. 1)
                                162.
                        Rabat, 29 maggio 1990
    Accordo finanziario fra il Governo della Repubblica italiana
         e il Governo del Regno del Marocco, con Annesso (1)
                 (Entrata in vigore: 29 maggio 1990)
(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO  FINANZIARIO  TRA  IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO
Il Governo della Repubblica italiana ed  il  Governo  del  Regno  del
Marocco  nello  spirito  di  amicizia  e  di  cooperazione  economica
esistente tra entrambi i paesi;
in vista di consentire il pagamento:
1) di alcuni debiti del Governo del  Regno  del  Marocco  o  del  suo
settore  pubblico  o che beneficiano di una garanzia di pagamento del
Governo marocchino  nei  confronti  dell'Italia  di  cui  alla  lista
allegata  al  presente  Accordo,  scaduti  e  non  saldati relativi a
forniture di beni e di servizi,  all'esecuzione  di  lavori,  nonche'
alle  operazioni finanziarie che prevedono un saldo scaglionato su un
periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o
di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente  al  1  Maggio
1983  e  che  beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano per il
tramite della  "Sezione  Speciale  per  l'Assicurazione  del  Credito
all'Esportazione",  in  appresso  denominata  "SACE"  e  ammontante a
dollari USA 38.079.245,07;
2) degli interessi di mora dovuti sui debiti di cui al  paragrafo  1)
precedente  per il periodo dalla data di scadenza fino al 31 dicembre
1989 calcolati ai tassi d'interesse di cui all'articolo  V  seguente,
ammontanti a circa 12,1 milioni di dollari USD:
Hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO 1
Per  gli scopi di cui al preambolo, il Governo Italiano fara' in modo
che gli istituti di credito competenti concedano al Governo del Regno
del Marocco (in appresso denominato "Governo") un credito finanziario
- ai sensi della Legge Italiana n. 227 del 24 maggio 1977  e  succes-
sive  modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - per
un importo di circa 50,2 milioni di dollari USA, rimanendo inteso che
l'importo esatto del credito finanziario sara' stabilito dopo che gli
importi degli interessi di cui al paragrafo 2) del preambolo  saranno
stati definitivamente determinati.
                             ARTICOLO II
1)   Il   credito   finanziario  di  cui  al  precedente  Articolo  1
beneficiera' delle garanzie previste dalla suddetta Legge Italiana n.
227.
Il  pagamento  delle  spese  di  assicurazione,   calcolate   secondo
modalita'  e  procedure  stabilite  dalla  "SACE"  sara' a carico del
Governo.
2) gli interessi sul Credito finanziario  menzionato  all'Articolo  1
saranno  riveduti semestralmente e saranno calcolati in base al Libor
a sei mesi incrementato di un margine da stabilirsi tra il  "Governo"
e gli Istituti di credito che parteciperanno all'operazione.
Tali   interessi   saranno   calcolati   a   decorrere   dalla   data
dell'utilizzazione dei fondi da parte del "Governo" e saranno saldati
per mezzo di rate semestrali la prima delle quali  a  scadere  il  30
giugno   o   il  31  dicembre  immediatamente  successivi  alla  data
dell'utilizzazione dei fondi.
3) I  titoli  rappresentativi  del  credito  finanziario  negoziabili
saranno emessi dal "Governo".
4)  Le  modalita'  di  concessione  e  di  utilizzazione  del credito
finanziario saranno stabilite dalla Convenzione finanziaria che sara'
stipulata nella misura del possibile prima del 31 ottobre 1990 tra il
"Governo" e gli Istituti di credito gia' menzionati.
5) Il "Governo" informera' la  parte  italiana  per  la  designazione
degli Istituti di credito che parteciperanno all'operazione.
                            ARTICOLO III
Il  credito  finanziario  di  cui  al  precedente  Articolo  I  sara'
rimborsato in 8 rate semestrali uguali e consecutive la  prima  delle
quali a scadere il 31 dicembre 1990 e l'ultima il 30 giugno 1994.
                             ARTICOLO IV
I   fondi  del  credito  citato  al  precedente  Articolo  1  saranno
utilizzati  per  effettuare  il  pagamento  alla  "SACE"  dei  debiti
menzionati nel preambolo al presente Accordo.
Gli  importi  dei  debiti in questione sono indicati negli annessi al
presente Accordo e potranno essere modificati di comune  accordo  tra
le Parti firmatarie al presente Accordo.
                             ARTICOLO V
Il  "Governo"  si  impegna  a  pagare ed a trasferire alla "SACE" gli
interessi di mora relativi ai  debiti  che  sono  oggetto  di  questo
Accordo, scaduti e non saldati a decorrere dalla data di scadenza per
quanto  concerne  i  debiti di cui al paragrafo 1) del preambolo ed a
decorrere dal 1 gennaio 1990 per quanto  concerne  gli  interessi  di
mora di cui al paragrafo 2) del preambolo, come segue:
a)  per  il  periodo  che  va dalla data di scadenza e fino alla data
dell'indennizzo da parte della "SACE"  ai  tassi  previsti  a  titolo
d'interesse di mora nei rispettivi contratti o convenzioni e, qualora
tali  tassi  non  fossero  previsti,  ai  tassi indicati nel seguente
paragrafo b);
b) per il periodo dalla data d'indennizzo da parte della "SACE"  fino
al saldo totale dei debiti, a tassi d'interesse del 7,71% annuo.
Gli  interessi in questione saranno saldati nella valuta indicata nei
rispettivi contratti o convenzioni in un  termine  di  trenta  giorni
dopo la data di pagamento.
Rimane  inteso  che  gli  interessi  dovuti  fino al 31 dicembre 1989
saranno saldati per mezzo dei fondi del credito finanziario di cui al
precedente Articolo I.
                             ARTICOLO VI
Sotto riserva di opposte disposizioni del  presente  Accordo,  questo
non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto
comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni
cui  si  riferiscono  i  debiti  manzionati nel preambolo al presente
Accordo e indicati sulle liste allegate.
                            ARTICOLO VII
Rimane inteso che i pagamenti risultanti  dal  presente  Accordo  non
saranno oggetto di un nuovo ripiano.
                            ARTICOLO VIII
Il  presente  Accordo  entrera' in vigore alla data della sua firma e
sara' valido fino a quando il  credito  finanziario  che  e'  oggetto
dell'Accordo  sara'  stato  interamente  rimborsato  in  capitale  ed
interessi.
Fatto a Rabat il 29 maggio 1990 in due esemplari in lingua
PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Gianfranco Varvesi
                                                   PER IL GOVERNO DEL
                                                    REGNO DEL MAROCCO
                                              Il Capo Divisione della
                                                  gestione del Debito