162. Rabat, 29 maggio 1990 Accordo finanziario fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, con Annesso (1) (Entrata in vigore: 29 maggio 1990) (1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra entrambi i paesi; in vista di consentire il pagamento: 1) di alcuni debiti del Governo del Regno del Marocco o del suo settore pubblico o che beneficiano di una garanzia di pagamento del Governo marocchino nei confronti dell'Italia di cui alla lista allegata al presente Accordo, scaduti e non saldati relativi a forniture di beni e di servizi, all'esecuzione di lavori, nonche' alle operazioni finanziarie che prevedono un saldo scaglionato su un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 Maggio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano per il tramite della "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", in appresso denominata "SACE" e ammontante a dollari USA 38.079.245,07; 2) degli interessi di mora dovuti sui debiti di cui al paragrafo 1) precedente per il periodo dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1989 calcolati ai tassi d'interesse di cui all'articolo V seguente, ammontanti a circa 12,1 milioni di dollari USD: Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Per gli scopi di cui al preambolo, il Governo Italiano fara' in modo che gli istituti di credito competenti concedano al Governo del Regno del Marocco (in appresso denominato "Governo") un credito finanziario - ai sensi della Legge Italiana n. 227 del 24 maggio 1977 e succes- sive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - per un importo di circa 50,2 milioni di dollari USA, rimanendo inteso che l'importo esatto del credito finanziario sara' stabilito dopo che gli importi degli interessi di cui al paragrafo 2) del preambolo saranno stati definitivamente determinati. ARTICOLO II 1) Il credito finanziario di cui al precedente Articolo 1 beneficiera' delle garanzie previste dalla suddetta Legge Italiana n. 227. Il pagamento delle spese di assicurazione, calcolate secondo modalita' e procedure stabilite dalla "SACE" sara' a carico del Governo. 2) gli interessi sul Credito finanziario menzionato all'Articolo 1 saranno riveduti semestralmente e saranno calcolati in base al Libor a sei mesi incrementato di un margine da stabilirsi tra il "Governo" e gli Istituti di credito che parteciperanno all'operazione. Tali interessi saranno calcolati a decorrere dalla data dell'utilizzazione dei fondi da parte del "Governo" e saranno saldati per mezzo di rate semestrali la prima delle quali a scadere il 30 giugno o il 31 dicembre immediatamente successivi alla data dell'utilizzazione dei fondi. 3) I titoli rappresentativi del credito finanziario negoziabili saranno emessi dal "Governo". 4) Le modalita' di concessione e di utilizzazione del credito finanziario saranno stabilite dalla Convenzione finanziaria che sara' stipulata nella misura del possibile prima del 31 ottobre 1990 tra il "Governo" e gli Istituti di credito gia' menzionati. 5) Il "Governo" informera' la parte italiana per la designazione degli Istituti di credito che parteciperanno all'operazione. ARTICOLO III Il credito finanziario di cui al precedente Articolo I sara' rimborsato in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 31 dicembre 1990 e l'ultima il 30 giugno 1994. ARTICOLO IV I fondi del credito citato al precedente Articolo 1 saranno utilizzati per effettuare il pagamento alla "SACE" dei debiti menzionati nel preambolo al presente Accordo. Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie al presente Accordo. ARTICOLO V Il "Governo" si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi di mora relativi ai debiti che sono oggetto di questo Accordo, scaduti e non saldati a decorrere dalla data di scadenza per quanto concerne i debiti di cui al paragrafo 1) del preambolo ed a decorrere dal 1 gennaio 1990 per quanto concerne gli interessi di mora di cui al paragrafo 2) del preambolo, come segue: a) per il periodo che va dalla data di scadenza e fino alla data dell'indennizzo da parte della "SACE" ai tassi previsti a titolo d'interesse di mora nei rispettivi contratti o convenzioni e, qualora tali tassi non fossero previsti, ai tassi indicati nel seguente paragrafo b); b) per il periodo dalla data d'indennizzo da parte della "SACE" fino al saldo totale dei debiti, a tassi d'interesse del 7,71% annuo. Gli interessi in questione saranno saldati nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni in un termine di trenta giorni dopo la data di pagamento. Rimane inteso che gli interessi dovuti fino al 31 dicembre 1989 saranno saldati per mezzo dei fondi del credito finanziario di cui al precedente Articolo I. ARTICOLO VI Sotto riserva di opposte disposizioni del presente Accordo, questo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti manzionati nel preambolo al presente Accordo e indicati sulle liste allegate. ARTICOLO VII Rimane inteso che i pagamenti risultanti dal presente Accordo non saranno oggetto di un nuovo ripiano. ARTICOLO VIII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma e sara' valido fino a quando il credito finanziario che e' oggetto dell'Accordo sara' stato interamente rimborsato in capitale ed interessi. Fatto a Rabat il 29 maggio 1990 in due esemplari in lingua PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Gianfranco Varvesi PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO Il Capo Divisione della gestione del Debito