(all. 15 - art. 1)
                                163.
                        Rabat, 29 maggio 1990
    Accordo finanziario fra il Governo della Repubblica italiana
         e il Governo del Regno del Marocco, con Annessi (1)
                 (Entrata in vigore: 29 maggio 1990)
(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO  FINANZIARIO  TRA  IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO
IL Governo della Repubblica italiana ed  il  Governo  del  Regno  del
Marocco,  nello  spirito  di  amicizia  e  di  cooperazione economica
esistente tra entrambi i paesi;
in applicazione delle disposizioni del  Processo  verbale  firmato  a
Parigi  il  26  ottobre  1988  tra  i  Paesi partecipanti al "Club di
Parigi" relativo al consolidamento dei debiti marocchini;
in vista di consentire il pagamento:
a) del 100% dei debiti nei  confronti  dell'Italia,  in  capitale  ed
interessi  contrattuali,  del Governo del Regno del Marocco o del suo
settore pubblico che beneficiano di una  garanzia  di  pagamento  del
Governo  marocchino,  scaduti dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 1989 e
non saldati, relativi alle forniture  di  beni  e  di  servizi,  alla
esecuzione  di lavori nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono
un saldo scaglionato su un periodo superiore  ad  1  anno,  che  sono
stati  oggetto  di  un  contratto  o  di  una convenzione finanziaria
stipulati anteriormente al 1 maggio 1983 e  che  beneficiano  di  una
garanzia  dello Stato Italiano per il tramite della "Sezione Speciale
per  l'Assicurazione  del  Credito  all'Esportazione"   in   appresso
denominata  "SACE"  e  ammontanti  rispettivamente  a 64,9 milioni di
dollari Usa ed a 879,5 milioni di lire italiane;
b) dell'80% dei debiti, in capitale, scaduti a decorrere dal 1 luglio
1988 al 31 dicembre 1989 e non saldati, risultanti  dall'Accordo  tra
il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed il Governo del Regno del
Marocco del 20 luglio 1985, concluso  in  applicazione  del  Processo
verbale  firmato  a  Parigi  il  25  Ottobre 1983 e ammontanti a 12,3
milioni di dollari USA;
hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
Per gli scopi di cui al preambolo, il Governo Italiano fara' in  modo
che  gli  Istituti  di  credito  competenti concendano al Governo del
Regno del Marocco  (in  appresso  denominato  "Governo")  un  credito
finanziario - ai sensi della Legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977
e  successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione estensive
- per un importo massimo di 79  milioni  di  dollari  USA,  rimanendo
inteso  che  qualora  tale  importo  non fosse sufficiente a causa di
variazioni di cambio, per il saldo totale dei debiti in dollari USA e
Lire Italiane menzionate nel preambolo tale differenza sara' a carico
della parte marocchina.
                             ARTICOLO II
1)  Il  credito  finanziario  di  cui  al   precedente   Articolo   I
beneficiera' delle garanzie previste dalla suddetta Legge italiana n.
227.
Il  pagamento  delle  spese  di  assicurazione calcolate in base alle
modalita'  ed  alle  procedure  dalla  "SACE"  sara'  a  carico   del
"Governo".
2)  Gli  interessi  sul credito finanziario menzionato all'Articolo I
saranno riveduti semestralmente e saranno calcolati in base al  Libor
a  sei mesi incrementato di un margine da stabilirsi tra il "Governo"
e gli Istituti di credito che interverranno nell'operazione.
Questi interessi saranno calcolati a decorrere dalla data di  ciascun
utilizzo  dei  fondi da parte del "Governo" e saranno saldati in rate
semestrali la prima delle quali a scadere il 31 marzo  oppure  il  30
Settembre immediatamente consecutivi alla data di ciascun utilizzo di
fondi.
3)  I  titoli  rappresentativi  del credito finanziario, negoziabili,
saranno emessi dal "Governo".
4) Le  modalita'  di  concessione  e  di  utilizzazione  del  credito
finanziario saranno stabilite dalla Convenzione finanziaria che sara'
stipulata tra il "Governo" e gli Istituti di credito gia' menzionati.
5)  Il  "Governo"  informera'  la  parte italiana per la designazione
degli istituti di credito che interverranno nell'operazione.
                            ARTICOLO III
Il  credito  finanziario  citato  nel  precedente  Articolo  I  sara'
rimborsato  in 10 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle
quali a scadere il 30 settembre 1994 e l'ultima il 31 marzo 1999.
                             ARTICOLO IV
1) I fondi del credito  di  cui  al  precedente  Articolo  I  saranno
utilizzati per effettuare il pagamento agli aventi diritto dei debiti
menzionati ai paragrafi a) e b) del preambolo al presente Accordo.
Gli  importi  dei debiti in questione sono indicati negli allegati al
presente Accordo e potranno essere modificati di comune  accordo  tra
le Parti firmatarie del presente Accordo.
2)  Le  somme  che  rappresentano  il 20% rimanente degli importi dei
debiti di cui al paragrafo  b)  del  preambolo  al  presente  Accordo
saranno saldati dal "Governo" agli aventi diritto in base allo
scadenziario  previsto  dall'accordo  italo-marocchino  del 20 luglio
1985. Le somme scadute tra il 1 luglio 1988 ed il 26 ottobre 1988  ed
eventualmente  non  pagate saranno saldate al piu' tardi il 31 maggio
1990.
                             ARTICOLO V
Il "Governo" si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi  diritto
gli  interessi  di mora relativi ai debiti che sono oggetto di questo
Accordo scaduti e non saldati come segue:
a) per il periodo che va dalla data di  scadenza  e  fino  alla  data
dell'indennizzo  da  parte  della  SACE,  ai  tassi previsti a titolo
d'interesse di mora nei rispettivi contratti o convenzioni e  qualora
tali tassi non siano stati previsti ai tassi indicati al paragrafo b)
seguente;
b)  per  il  periodo che va dalla data dell'indennizzo da parte della
SACE fino al saldo totale dei debiti, ai tassi di interesse del 9,20%
annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA e di  12,40%  annuo
per quanto riguarda i debiti in Lire Italiane.
Gli  interessi in questione saranno saldati nelle valute indicate nei
rispettivi contratti, convenzioni o Accordi, come segue:
-entro  un termine di trenta giorni dopo la data del saldo per quanto
concerne i debiti indicati al paragrafo 1)  del  precedente  Articolo
IV:
-  alla  stessa data prevista al paragrafo 2) del precedente Articolo
IV per quanto riguarda i debiti indicati in detto paragrafo.
                             ARTICOLO VI
Sotto riserva  delle  disposizioni  contrarie  del  presente  Accordo
questo  non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal
diritto comune ovvero gli impegni sottoscritti  dalle  parti  per  le
operazioni  cui  si  riferiscono  i  debiti  di  cui  al preambolo al
presente Accordo e che sono indicati sulle liste in annesso.
                            ARTICOLO VII
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della  sua  firma  e
sara'  valido  fino  a  quando  il credito finanziario che e' oggetto
dell'Accordo non sia stato  interamente  rimborsato  in  capitale  ed
interessi.
Fatto a Rabat, il 29.5.1990, in due esemplari in lingua francese.
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
                                                   PER IL GOVERNO DEL
                                                    REGNO DEL MAROCCO