163. Rabat, 29 maggio 1990 Accordo finanziario fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, con Annessi (1) (Entrata in vigore: 29 maggio 1990) (1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO IL Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra entrambi i paesi; in applicazione delle disposizioni del Processo verbale firmato a Parigi il 26 ottobre 1988 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento dei debiti marocchini; in vista di consentire il pagamento: a) del 100% dei debiti nei confronti dell'Italia, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo del Regno del Marocco o del suo settore pubblico che beneficiano di una garanzia di pagamento del Governo marocchino, scaduti dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 1989 e non saldati, relativi alle forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonche' ad operazioni finanziarie che prevedono un saldo scaglionato su un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 maggio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano per il tramite della "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" in appresso denominata "SACE" e ammontanti rispettivamente a 64,9 milioni di dollari Usa ed a 879,5 milioni di lire italiane; b) dell'80% dei debiti, in capitale, scaduti a decorrere dal 1 luglio 1988 al 31 dicembre 1989 e non saldati, risultanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 20 luglio 1985, concluso in applicazione del Processo verbale firmato a Parigi il 25 Ottobre 1983 e ammontanti a 12,3 milioni di dollari USA; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Per gli scopi di cui al preambolo, il Governo Italiano fara' in modo che gli Istituti di credito competenti concendano al Governo del Regno del Marocco (in appresso denominato "Governo") un credito finanziario - ai sensi della Legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione estensive - per un importo massimo di 79 milioni di dollari USA, rimanendo inteso che qualora tale importo non fosse sufficiente a causa di variazioni di cambio, per il saldo totale dei debiti in dollari USA e Lire Italiane menzionate nel preambolo tale differenza sara' a carico della parte marocchina. ARTICOLO II 1) Il credito finanziario di cui al precedente Articolo I beneficiera' delle garanzie previste dalla suddetta Legge italiana n. 227. Il pagamento delle spese di assicurazione calcolate in base alle modalita' ed alle procedure dalla "SACE" sara' a carico del "Governo". 2) Gli interessi sul credito finanziario menzionato all'Articolo I saranno riveduti semestralmente e saranno calcolati in base al Libor a sei mesi incrementato di un margine da stabilirsi tra il "Governo" e gli Istituti di credito che interverranno nell'operazione. Questi interessi saranno calcolati a decorrere dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte del "Governo" e saranno saldati in rate semestrali la prima delle quali a scadere il 31 marzo oppure il 30 Settembre immediatamente consecutivi alla data di ciascun utilizzo di fondi. 3) I titoli rappresentativi del credito finanziario, negoziabili, saranno emessi dal "Governo". 4) Le modalita' di concessione e di utilizzazione del credito finanziario saranno stabilite dalla Convenzione finanziaria che sara' stipulata tra il "Governo" e gli Istituti di credito gia' menzionati. 5) Il "Governo" informera' la parte italiana per la designazione degli istituti di credito che interverranno nell'operazione. ARTICOLO III Il credito finanziario citato nel precedente Articolo I sara' rimborsato in 10 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali a scadere il 30 settembre 1994 e l'ultima il 31 marzo 1999. ARTICOLO IV 1) I fondi del credito di cui al precedente Articolo I saranno utilizzati per effettuare il pagamento agli aventi diritto dei debiti menzionati ai paragrafi a) e b) del preambolo al presente Accordo. Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli allegati al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo. 2) Le somme che rappresentano il 20% rimanente degli importi dei debiti di cui al paragrafo b) del preambolo al presente Accordo saranno saldati dal "Governo" agli aventi diritto in base allo scadenziario previsto dall'accordo italo-marocchino del 20 luglio 1985. Le somme scadute tra il 1 luglio 1988 ed il 26 ottobre 1988 ed eventualmente non pagate saranno saldate al piu' tardi il 31 maggio 1990. ARTICOLO V Il "Governo" si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto gli interessi di mora relativi ai debiti che sono oggetto di questo Accordo scaduti e non saldati come segue: a) per il periodo che va dalla data di scadenza e fino alla data dell'indennizzo da parte della SACE, ai tassi previsti a titolo d'interesse di mora nei rispettivi contratti o convenzioni e qualora tali tassi non siano stati previsti ai tassi indicati al paragrafo b) seguente; b) per il periodo che va dalla data dell'indennizzo da parte della SACE fino al saldo totale dei debiti, ai tassi di interesse del 9,20% annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA e di 12,40% annuo per quanto riguarda i debiti in Lire Italiane. Gli interessi in questione saranno saldati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni o Accordi, come segue: -entro un termine di trenta giorni dopo la data del saldo per quanto concerne i debiti indicati al paragrafo 1) del precedente Articolo IV: - alla stessa data prevista al paragrafo 2) del precedente Articolo IV per quanto riguarda i debiti indicati in detto paragrafo. ARTICOLO VI Sotto riserva delle disposizioni contrarie del presente Accordo questo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui al preambolo al presente Accordo e che sono indicati sulle liste in annesso. ARTICOLO VII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma e sara' valido fino a quando il credito finanziario che e' oggetto dell'Accordo non sia stato interamente rimborsato in capitale ed interessi. Fatto a Rabat, il 29.5.1990, in due esemplari in lingua francese. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO