164. Rabat, 29 maggio 1990 Accordo di consolidamento del debito pubblico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, con Annesso (1) (Entrata in vigore: 29 maggio 1990) (1) Gli Allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra entrambi i Paesi hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti per interessi di mora dovuti il 18 giugno 1987 e non saldati risultanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco stipulato il 12 marzo 1986 in attuazione del Processo-verbale di Parigi del 17 settembre 1985. Gli importi dei debiti in questione sono indicati nell'Annesso e potranno essere modificativi di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo I saranno pagati e trasferiti dal governo del regno del Marocco (in appresso denominato "Governo") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE") nella valute indi- cate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 5 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 31 dicembre 1990 e l'ultima il 31 dicembre 1992. ARTICOLO III Il "Governo" si impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE", sull'importo di ciascun debito il cui pagamento e' riscaglionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione a decorrere dal 18 giugno 1987 fino al saldo totale degli stessi, calcolati al tasso d'interesse del 7,-% annuo per quanto riguarda i debiti in dollari USA, del 10,78% annuo per quanto riguarda i debiti in Lire Italiane e dell'8,31% annuo per quanto riguarda i debiti in franchi francesi. Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei contratti e convenzioni finanziarie in rate semestrali (30 giugno- 31 dicembre) la prima delle quali a scadere il 30 giugno 1990. ARTICOLO IV Sotto riserva di disposizioni opposte del presente Accordo detto Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune oppure gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I del presente Accordo ed indicati sulla lista in annesso. ARTICOLO V Rimane inteso che i pagamenti derivanti dal presente Accordo non saranno oggetto di un nuovo ripiano. ARTICOLO VI Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. Fatto a Rabat il 29 maggio 1990 in due esemplari in lingua francese. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO