(all. 16 - art. 1)
                                164.
                        Rabat, 29 maggio 1990
 Accordo di consolidamento del debito pubblico tra il Governo della
Repubblica  italiana  e il Governo del Regno del Marocco, con Annesso
(1)
                 (Entrata in vigore: 29 maggio 1990)
(1) Gli Allegati non vengono pubblicati per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO
Il Governo della Repubblica italiana ed  il  Governo  del  Regno  del
Marocco,  nello  spirito  di  amicizia  e  di  cooperazione economica
esistente tra entrambi i Paesi hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
Il  presente  Accordo  concerne  il  consolidamento  dei  debiti  per
interessi  di  mora dovuti il 18 giugno 1987 e non saldati risultanti
dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed  il  Governo
del  Regno  del  Marocco stipulato il 12 marzo 1986 in attuazione del
Processo-verbale di Parigi del 17 settembre 1985.
Gli importi dei debiti in  questione  sono  indicati  nell'Annesso  e
potranno   essere   modificativi  di  comune  accordo  tra  le  Parti
firmatarie del presente Accordo.
                             ARTICOLO II
I debiti di cui al precedente Articolo I saranno pagati e  trasferiti
dal  governo del regno del Marocco (in appresso denominato "Governo")
alla   Sezione   Speciale    per    l'Assicurazione    del    Credito
all'Esportazione  (in  appresso denominata "SACE") nella valute indi-
cate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie,  in  5  rate
semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 31
dicembre 1990 e l'ultima il 31 dicembre 1992.
                            ARTICOLO III
Il  "Governo"  si  impegna  a  pagare  ed  a  trasferire alla "SACE",
sull'importo di ciascun debito il cui pagamento e'  riscaglionato  ai
sensi  del  presente  Accordo,  gli  interessi  relativi ai debiti in
questione a decorrere dal 18 giugno 1987 fino al saldo  totale  degli
stessi,  calcolati  al  tasso  d'interesse  del 7,-% annuo per quanto
riguarda i debiti  in  dollari  USA,  del  10,78%  annuo  per  quanto
riguarda  i  debiti  in  Lire  Italiane e dell'8,31% annuo per quanto
riguarda i debiti in franchi francesi.
Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate  nei  contratti  e
convenzioni  finanziarie  in rate semestrali (30 giugno- 31 dicembre)
la prima delle quali a scadere il 30 giugno 1990.
                             ARTICOLO IV
Sotto riserva di disposizioni  opposte  del  presente  Accordo  detto
Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal
diritto  comune  oppure  gli  impegni sottoscritti dalle parti per le
operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I  del
presente Accordo ed indicati sulla lista in annesso.
                             ARTICOLO V
Rimane  inteso  che  i  pagamenti  derivanti dal presente Accordo non
saranno oggetto di un nuovo ripiano.
                             ARTICOLO VI
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
Fatto a Rabat il 29 maggio 1990 in due esemplari in lingua francese.
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
                                             PER IL GOVERNO DEL REGNO
                                                          DEL MAROCCO