165. Colombo, 30 maggio 1990 Memorandum d'Intesa italo-srilankese relativo al progetto "Health Assistance to displaced population in Sri Lanka - North and East Areas" (Entrata in vigore: 30 maggio 1990) TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA CONCERNENTE L'"ASSISTENZA SANITARIA AI PROFUGHI DELLO SRI LANKA - AREE NORD ED EST" IL Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito chiamato il Governo Italiano, e il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, qui di seguito chiamato il Governo dello Sri Lanka, desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi e nell'intento di raggiungere l'obiettivo di "Salute per tutti entro l'anno 2000", con particolare riferimento ai profughi e ai rimpatriati nelle regioni settentrionali ed orientali del Paese, convengono quanto segue: ARTICOLO 1 PARTI RESPONSABILI 1.1 Il Governo Italiano, qui di seguito rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito chiamata DGCS, sara' responsabile dell'assolvimento dei propri impegni ai sensi del presente Memorandum d'Intesa; 1.2 Il Governo dello Sri Lanka, rappresentato dal Dipartimento delle Risorse Esterne, designa il Ministero della Sanita' e dei problemi femminili, sotto il coordinamento del Ministero delle Finanze. L'agenzia responsabile per l'adempimento ai sensi del Memorandum d'Intesa sara' il Ministero Provinciale della Sanita' del Consiglio Provinciale di Nord-Est, qui di seguito chiamato il PMH/NEPC. ARTICOLO 2 AREE D'INTERVENTO 2.1 Entrambi i Governi intendono svolgere attivita' nei centri di assistenza sociale e nelle aree dove i rimpatriati sono stati insediati nelle province del Nord-Est, qui di seguito chiamate NEPC. 2.2 Il presente Memorandum d'intesa, previo accordo tra entrambe le Parti, potra' essere prorogato in futuro. ARTICOLO 3 ATTIVITA' DEL PROGRAMMA 3.1 Entrambi i Governi concordano che il fine generale del Programma e' di sostenere e di rafforzare l'assistenza sociale e sanitaria ai profughi e ai rimpatriati che vivono nelle NEPC. 3.2 I fini specifici del programma sono: a. miglioramento delle condizioni sanitarie; b. miglioramento delle condizioni alimentari; c. riduzione della morbilita'; d. miglioramento delle condizioni socio-psicologiche; e. fornitura di supporto tecnico e logistico al personale sanitario locale; f. riammodernamento delle strutture. ARTICOLO 4 STRATEGIE DI REALIZZAZIONE Entrambi i Governi convengono che, per la realizzazione dei fini del Programma, sara' necessario svolgere le seguenti attivita' nei centri di assistenza sociale e nelle aree dove i rimpatriati oggetto dell'assistenza sono stati insediati: 4.1 Miglioramento delle condizioni sanitarie attraverso: - la promozione di interventi in grado di garantire l'approvvigionamento idrico qualitativo e quantitativo; - la promozione di interventi per la sanita' ambientale. 4.2 Miglioramento delle condizioni alimentari attraverso: - la distribuzione di cibo supplementare; - l'organizzazione di corsi di addestramento per il personale sanitario della comunita' sull'educazione alimentare; - attivita' di educazione alimentare tra la popolazione. 4.3 Diminuzione della morbilita' attraverso: - il supporto ai programmi governativi per la profilassi specifica di malattie contagiose, inclusa la spedizione di farmaci essenziali; - l'organizzazione o l'incoraggiamneto di corsi di addestramento per il personale sanitario della comunita' per la diffusione capillare dell'educazione sanitaria; - l'educazione sanitaria a livello di comunita' relativa ad una situazione epidemiologica specifica; - il sostegno a programmi di ricerca diretti ad identificare i bisogni sociali, sanitari, culturali e psicologici dei profughi e dei rimpatriati nell'ambito del coordinamento con l'Organizzazione Sanitaria Mondiale (OMS) (raccolta di dati sulla situazione epidemiologica e alimentare, condizioni sanitarie, effetti dello sradicamento socio-culturale dai luoghi di origine, ecc.); 4.4 Miglioramento delle condizioni psico-sociali attraverso: - le attivita' che generano reddito tra la popolazione femminile; - la promozione di attivita' di socializzazione tra la popolazione infantile. 4.5 Sostegno logistico al personale sanitario locale attraverso: - la fornitura di trasporti per garantire le visite ai centri di assistenza sociale e agli insediamenti dei rimpatriati. 4.6 Riammodernamento di strutture: - interventi di ricostruzione - cosi' come richiesto dalla Facolta' di Medicina dell'Universita' di Jaffna - concordati da entrambi i Governi, che verranno eseguiti attraverso imprenditori locali. ARTICOLO 5. RESPONSABILITA' DELLE PARTI 5.1 Il programma verra' realizzato sotto la responsabilita' del Governo dello Sri Lanka, e specificamente dal Ministero della Sanita' e dei problemi femminili, sotto il coordinamento del Ministero delle Finanze presso il centro. Nell'area NEPC i Progetti saranno coordinati dal PMH/NEPC. Il Ministero della Sanita' e dei problemi femminili e il Ministero delle Finanze designeranno un Direttore del Programma con l'autorita' di facilitare le attivita' del programma. Un Direttore del Progetto, nominato dal PMH/NEPC, dirigera' l'esecuzione dei progetti a livello provinciale. 5.2 Il Governo Italiano inviera' un Direttore del Programma omologo, che sara' autorizzato a prendere decisioni di carattere tecnico, amministrativo e finanziario per il suo Governo, relativamente alla partecipazione del Governo Italiano al Programma. 5.3 I Direttori del Programma dello Sri Lanka e dell'Italia costituiranno la direzione tecnica del programma. 5.4 Il Ministero della Sanita' e dei problemi femminili, il Ministero delle Finanze e il PMH/NEPC saranno, secondo le competenze specifiche, i beneficiari delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi di trasporto donati dal Governo Italiano. 5.5 I materiali summenzionati, donati dal Governo Italiano, resteranno proprieta' del PMH/NEPC per la durata del programma e verranno utilizzati nel quadro delle sue attivita'. Essi saranno consegnati al PMH/NEPC al termine delle attivita' del programma. Il Direttore del Programma italiano sara' responsabile dell'adeguato immagazzinamento dei materiali donati. 5.6 I fondi disponibili localmente ai sensi del presente Programma verranno gestiti dalla direzione tecnica del Programma e approvati dal Ministero della Sanita' e dei problemi femminili nell'ambito del coordinamento con il Ministro delle Finanze per lo Sri Lanka e con la DGCS per l'Italia. Il PMH/NEPC assistera' il Ministero della Sanita' e dei problemi femminili nel relazionamento. ARTICOLO 6 IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO Il Governo Italiano, in conformita' ai fondi stanziati per la realizzazione del Progetto, conviene di stanziare fino ad un massimo di Lit. 2.680.000.000 (due miliardi seicento ottanta milioni) come contributo per il Programma. Inoltre verranno stanziati Lit. 400.000.000 per ulteriori aiuti alimentari d'emergenza. Il Governo Italiano, compatibilmente con i fondi stanziati per la realizzazione del programma, conviene di: 6.1 inviare un esperto di sanita' pubblica con esperienza nel campo della sanita' pubblica in qualita' di Capo del Programma, nonche' un esperto logistico. I due esperti lavoreranno con il Direttore del Programma designato dal Governo dello Sri Lanka e con il Direttore del Progetto nominato dal PMH/NEPC, al fine di svolgere le attivita' di cui all'Articolo 4, per un totale di 12 mesi; 6.2 mandare esperti - previa consultazione con il Governo dello Sri Lanka - per brevi missioni per un totale di 6 uomini/mese in sostegno dei due esperti permanenti; 6.3 fornire veicoli e coprire le spese di manutenzione e di carburante per la durata del programma; 6.4 coprire le spese di trasporto interno delle attrezzature donate; 6.5 fornire: - farmaci essenziali - valigette di pronto soccorso - attrezzature per l'analisi idrica batteriologica e clinica - contenitori per rifiuti - attrezzature per l'immagazzinamento e la distribuzione di acqua potabile - materiale educativo per l'infanzia - macchine per cucito - utensili da cucina 6.6 coprire le spese per l'assunzione in loco di personale per la costruzione di latrine; 6.7 Coprire le spese di assunzione di personale locale che verra' reclutato per la realizzazione delle attivita' del programma e per il sostegno logistico (segretarie, autisti, amministratori ecc.); 6.8 coprire le spese per le attivita' di addestramento e la produzione di materiale educativo; 6.9 coprire le spese per la produzione di materiale informativo concernente le attivita' del programma; 6.10 coprire le spese per la collaborazione con organizzazioni non- governative locali nella realizzazione delle attivita' del programma; 6.11 coprire le spese per la conduzione di ricerche operative i cui dettagli varranno sviluppati durante le fasi del progetto in stretta collaborazione con l'ufficio locale dell'OMS; 6.12 coprire le spese di riammodernamento delle strutture dell'Universita' di Jaffna enumerate nell'Articolo 4.6; 6.13 coprire le spese di conduzione di ricerche operative i cui dettagli verranno sviluppati durante le fasi del Programma in stretta collaborazione con il Ministero della Sanita' e dei problemi femminili e l'ufficio locale dell'OMS; 6.14 coprire le spese della sede centrale del programma. ARTICOLO 7 IMPEGNI DEL GOVERNO DELLO SRI LANKA Il Governo dello Sri Lanka si impegna a fornire le seguenti voci necessarie per la realizzazione delle attivita' del programma: 7.1 Personale - un Direttore del Programma permanente designato dal Ministero della Sanita' e dei problemi femminili, dal Ministero delle Finanze e dal PMH/NEPC. - tutto il personale sanitario e di assistenza sociale attualmente impiegato nell'area NEPC. 7.2 Strutture - le spese di nolo e di distribuzione nell'area dove verranno realizzate le attivita' del programma. 7.3 Attrezzature e forniture - tutto il materiale e le attrezzature necessarie per la gestione efficiente delle attivita' del programma, non forniti dal Governo Italiano. 7.4 Varie - l'assistenza amministrativa necessaria per la realizzazione efficiente del programma; - tutti gli altri servizi ritenuti necessari per la realizzazione delle attivita' del programma; - ogni qualvolta necessario, esenzione dal pagamento di dazi doganali o oneri fiscali, inclusi quelli che potrebbero essere richiesti dalle istituzioni governative statali, provinciali o distrettuali; - accesso a studi pubblicati, materiali e ricerche che verranno considerati pertinenti - dagli esperti italiani - ai fini e alle attivita' del Programma; - pubblicazione di dati che possano emergere nel corso delle attivita' del Programma, previo accordo tra le Parti. ARTICOLO 8 PIANO DI AZIONE I Direttori del Programma prepareranno un piano di azione dopo aver firmato il presente Memorandum per la durata annuale del Programma. Il Piano di Azione sara' approvato dal Ministero della Sanita' e dal Ministero della Ristrutturazione per lo Sri Lanka e dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per l'Italia, e costituira' un allegato tecnico al presente Memorandum. Il Piano di Azione conterra', inter alia, le seguenti voci: a. la descrizione del Programma, i suoi fini e l'identificazione delle attivita' specifiche del progetto; b. le responsabilita' e gli obblighi - in dettaglio - delle Parti interessate durante le varie fasi del progetto; c. gli elementi necessari al relazionamento sul programma; d. il piano di lavoro e finanziario in dettaglio. ARTICOLO 9 STATUS DEGLI ESPERTI ITALIANI 9.1 Il Governo dello Sri Lanka si impegna a: - facilitare le procedure amministrative come ad es. i visti, i permessi di soggiorno, i permessi interni a fini lavorativi per il personale italiano e per i loro familiari; - assicurarsi che il personale italiano e i loro familiari ricevano un trattamento non inferiore a quello accordato al personale di assistenza tecnica inviato in Sri Lanka da Agenzie Internazionali; - garantire al personale italiano e ai loro familiari l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e altri oneri connessi ad effetti personali, inclusi i veicoli importati nello Sri Lanka per usi esclusivamente personali, sulla stessa base di quella accordata a persone di livello comparabile di altre Agenzie Internazionali; - consentire che gli effetti e i beni summenzionati vengano riesportati in conformita' alle normative dello Sri Lanka al termine dell'incarico del personale italiano nello Sri Lanka; - esentare il personale italiano dall'imposta sul reddito e da ogni altra trattenuta in relazione agli stipendi pagati derivanti da fondi o risorse non appartenenti allo Sri Lanka, per servizi resi in conformita' al presente Accordo; - non imporre restrizioni sulla valuta e sui tassi di cambio su fondi provenienti da fonti estere e portati nello Sri Lanka dal personale italiano o dai loro familiari per il loro uso personale; - i conti esteri aperti dal personale italiano e dai loro familiari nello Sri Lanka saranno esclusivamente a loro disposizione, e i saldi in attivo di detti conti dovranno essere convertiti liberamente, a condizione che detti conti siano stati mantenuti esclusivamente da fonti estere; - nell'evento di danni a terzi, causati dal personale italiano durante l'espletamento dei propri impegni nello Sri Lanka in conformita' al presente Accordo, il Governo dello Sri Lanka sara' responsabile in sua vece, e ogni reclamo a carico dell'esperto dovra' essere - in tal caso - escluso, a meno che detti danni non derivino da negligenza grave, condotta dolosa o atti criminali degli esperti italiani; - nel caso di arresto o detenzione, per qualsiasi motivo, del personale italiano o di membri delle loro famiglie, o nel caso di un procedimento penale a loro carico, notificare immediatamente l'Ambasciata d'Italia a Colombo; - fornire al personale italiano e ai loro familiari le stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate al personale diplomatico nel caso di una crisi internazionale che possa mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini stranieri in Sri Lanka; - inviare al Consiglio Medico locale i curriculum e i documenti dei medici italiani, ed assicurarsi della loro registrazione nel piu' breve tempo possibile, a seconda dei regolamenti vigenti del Consiglio Medico, si' da consentire loro di svolgere le loro attivita' professionali nel quadro delle attivita' del Programma. ARTICOLO 10 ESENZIONI FISCALI SULLE ATTREZZATURE E FORNITURE ITALIANE Il Governo dello Sri Lanka assicurera' al Governo Italiano l'esenzione dai dazi doganali e dagli oneri fiscali per le attrezzature da importare per l'esecuzione del programma. Nella misura in cui - per ogni transazione volta all'approvvigionamento di beni finanziata ai sensi del presente Programma di assistenza - non vi sia l'esenzione da tasse identificabili, tariffe o ogni altro onere imposto ai sensi di legge nello Sri Lanka, il Governo dello Sri Lanka garantira' il pagamento degli oneri summezionati con fondi non provenienti dal presente Programma di assistenza. ARTICOLO 11 ALTRE DISPOSIZIONI 11.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data della firma e rimarra' valido per un periodo di un anno o per un ulteriore periodo. 11.2 Il presente Memorandum d'Intesa potra' essere emendato in un qualsiasi momento, previo consenso reciproco di entrambi i Governi - mediante uno scambio di lettere. 11.3 In caso di difficolta' nel raggiungimento di un accordo sulla realizzazione o sulle modifiche proposte al presente Memorandum, verra' istituita una Commissione d'Inchiesta composta da: a. un rappresentante del Ministero della Sanita', uno del Ministero delle Finanze e uno del NEPC; b. un funzionario superiore designato dall'Ambasciata d'Italia; c. un rappresentante della Divisione delle Risorse Esterne del Governo dello Sri Lanka, e d. un delegato della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano. La Commissione si riunira' su richiesta di una della Parti. Tuttavia, in caso di difficolta', si cerchera' una soluzione amichevole prima di ricorrere alla Commissione d'Inchiesta. 11.4 Comunicazioni o documenti dati o inviati dal Governo dello Sri Lanka o da quello Italiano in conformita' al presente Programma saranno indirizzati a: per il Governo dello Sri Lanka: I) Direttore delle Risorse Esterne Dipartimento delle Risorse Esterne Casella Postale 277, Colombo 1. Per il Governo Italiano: L'Ambasciatore d'Italia Ambasciata d'Italia, 55 Jawatte Road, Colombo 5. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa. Firmato a COLOMBO il 30 maggio 1990, in due originali in lingua inglese. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA Paskaralingam PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Giudo Martini