(all. 17 - art. 1)
                                165.
                       Colombo, 30 maggio 1990
  Memorandum d'Intesa italo-srilankese relativo al progetto "Health
Assistance  to  displaced  population  in  Sri Lanka - North and East
Areas"
                 (Entrata in vigore: 30 maggio 1990)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  E  IL
GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  DEMOCRATICA  SOCIALISTA  DELLO  SRI LANKA
CONCERNENTE L'"ASSISTENZA SANITARIA AI PROFUGHI  DELLO  SRI  LANKA  -
AREE NORD ED EST"
IL  Governo  della  Repubblica  Italiana,  qui di seguito chiamato il
Governo  Italiano,  e  il  Governo   della   Repubblica   Democratica
Socialista  dello Sri Lanka, qui di seguito chiamato il Governo dello
Sri Lanka,
desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i  due
Paesi  e nell'intento di raggiungere l'obiettivo di "Salute per tutti
entro l'anno 2000", con particolare  riferimento  ai  profughi  e  ai
rimpatriati  nelle  regioni  settentrionali  ed  orientali del Paese,
convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
PARTI RESPONSABILI
1.1 Il Governo Italiano, qui di seguito rappresentato dalla Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di  seguito  chiamata
DGCS,  sara'  responsabile  dell'assolvimento  dei  propri impegni ai
sensi del presente Memorandum d'Intesa;
1.2 Il Governo dello Sri Lanka, rappresentato dal Dipartimento  delle
Risorse  Esterne,  designa  il Ministero della Sanita' e dei problemi
femminili,  sotto  il  coordinamento  del  Ministero  delle  Finanze.
L'agenzia  responsabile per l'adempimento  ai  sensi  del  Memorandum
d'Intesa  sara' il Ministero Provinciale della Sanita'  del Consiglio
Provinciale  di  Nord-Est,  qui  di  seguito  chiamato il PMH/NEPC.
ARTICOLO 2
AREE D'INTERVENTO
2.1  Entrambi  i  Governi  intendono svolgere attivita' nei centri di
assistenza sociale  e  nelle  aree  dove  i  rimpatriati  sono  stati
insediati nelle province del Nord-Est, qui di seguito chiamate NEPC.
2.2  Il  presente Memorandum d'intesa, previo accordo tra entrambe le
Parti, potra' essere prorogato in futuro.
ARTICOLO 3
ATTIVITA' DEL PROGRAMMA
3.1 Entrambi i Governi concordano che il fine generale del  Programma
e'  di  sostenere e di rafforzare l'assistenza sociale e sanitaria ai
profughi e ai rimpatriati che vivono nelle NEPC.
3.2 I fini specifici del programma sono:
a. miglioramento delle condizioni sanitarie;
b. miglioramento delle condizioni alimentari;
c. riduzione della morbilita';
d. miglioramento delle condizioni socio-psicologiche;
e.  fornitura  di supporto tecnico e logistico al personale sanitario
locale;
f. riammodernamento delle strutture.
ARTICOLO 4
STRATEGIE DI REALIZZAZIONE
Entrambi i Governi convengono che, per la realizzazione dei fini  del
Programma, sara' necessario svolgere le seguenti attivita' nei centri
di  assistenza  sociale  e  nelle  aree  dove  i  rimpatriati oggetto
dell'assistenza sono stati insediati:
4.1 Miglioramento delle condizioni sanitarie attraverso:
-   la   promozione   di   interventi   in   grado    di    garantire
l'approvvigionamento idrico qualitativo e quantitativo;
- la promozione di interventi per la sanita' ambientale.
4.2 Miglioramento delle condizioni alimentari attraverso:
- la distribuzione di cibo supplementare;
-  l'organizzazione  di  corsi  di  addestramento  per  il  personale
sanitario della comunita' sull'educazione alimentare;
- attivita' di educazione alimentare tra la popolazione.
4.3 Diminuzione della morbilita' attraverso:
- il supporto ai programmi governativi per la profilassi specifica di
malattie contagiose, inclusa la spedizione di farmaci essenziali;
- l'organizzazione o l'incoraggiamneto di corsi di addestramento  per
il  personale  sanitario  della comunita' per la diffusione capillare
dell'educazione sanitaria;
- l'educazione sanitaria a  livello  di  comunita'  relativa  ad  una
situazione epidemiologica specifica;
-  il  sostegno  a  programmi  di  ricerca  diretti ad identificare i
bisogni sociali, sanitari, culturali e psicologici dei profughi e dei
rimpatriati  nell'ambito  del  coordinamento   con   l'Organizzazione
Sanitaria   Mondiale   (OMS)   (raccolta  di  dati  sulla  situazione
epidemiologica e  alimentare,  condizioni  sanitarie,  effetti  dello
sradicamento socio-culturale dai luoghi di origine, ecc.);
4.4 Miglioramento delle condizioni psico-sociali attraverso:
- le attivita' che generano reddito tra la popolazione femminile;
-  la  promozione  di attivita' di socializzazione tra la popolazione
infantile.
4.5 Sostegno logistico al personale sanitario locale attraverso:
- la fornitura di trasporti per garantire  le  visite  ai  centri  di
assistenza sociale e agli insediamenti dei rimpatriati.
4.6 Riammodernamento di strutture:
-  interventi  di ricostruzione - cosi' come richiesto dalla Facolta'
di Medicina dell'Universita' di Jaffna -  concordati  da  entrambi  i
Governi, che verranno eseguiti attraverso imprenditori locali.
ARTICOLO 5.
RESPONSABILITA' DELLE PARTI
5.1  Il  programma  verra'  realizzato  sotto  la responsabilita' del
Governo dello Sri Lanka, e specificamente dal Ministero della Sanita'
e dei problemi femminili, sotto il coordinamento del Ministero  delle
Finanze   presso   il  centro.  Nell'area  NEPC  i  Progetti  saranno
coordinati dal PMH/NEPC. Il Ministero della Sanita'  e  dei  problemi
femminili  e il Ministero delle Finanze designeranno un Direttore del
Programma con l'autorita' di facilitare le attivita'  del  programma.
Un   Direttore   del   Progetto,  nominato  dal  PMH/NEPC,  dirigera'
l'esecuzione dei progetti a livello provinciale.
5.2  Il Governo Italiano inviera' un Direttore del Programma omologo,
che sara' autorizzato a  prendere  decisioni  di  carattere  tecnico,
amministrativo  e  finanziario per il suo Governo, relativamente alla
partecipazione del Governo Italiano al Programma.
5.3  I  Direttori  del  Programma  dello  Sri  Lanka  e   dell'Italia
costituiranno la direzione tecnica del programma.
5.4 Il Ministero della Sanita' e dei problemi femminili, il Ministero
delle   Finanze   e   il  PMH/NEPC  saranno,  secondo  le  competenze
specifiche, i beneficiari delle attrezzature,  dei  materiali  e  dei
mezzi di trasporto donati dal Governo Italiano.
5.5   I   materiali   summenzionati,  donati  dal  Governo  Italiano,
resteranno proprieta' del PMH/NEPC per  la  durata  del  programma  e
verranno  utilizzati  nel  quadro  delle  sue attivita'. Essi saranno
consegnati al PMH/NEPC al termine delle attivita' del  programma.  Il
Direttore  del  Programma  italiano  sara' responsabile dell'adeguato
immagazzinamento dei materiali donati.
5.6 I fondi disponibili localmente ai sensi  del  presente  Programma
verranno  gestiti  dalla  direzione tecnica del Programma e approvati
dal Ministero della Sanita' e dei problemi femminili nell'ambito  del
coordinamento con il Ministro delle Finanze per lo Sri Lanka e con la
DGCS  per l'Italia. Il PMH/NEPC assistera' il Ministero della Sanita'
e dei problemi femminili nel relazionamento.
ARTICOLO 6
IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO
Il Governo  Italiano,  in  conformita'  ai  fondi  stanziati  per  la
realizzazione  del Progetto, conviene di stanziare fino ad un massimo
di Lit. 2.680.000.000 (due miliardi seicento  ottanta  milioni)  come
contributo   per   il  Programma.  Inoltre  verranno  stanziati  Lit.
400.000.000 per ulteriori aiuti alimentari  d'emergenza.  Il  Governo
Italiano,  compatibilmente con i fondi stanziati per la realizzazione
del programma, conviene di:
6.1 inviare un esperto di sanita' pubblica con esperienza  nel  campo
della  sanita' pubblica in qualita' di Capo del Programma, nonche' un
esperto logistico. I due esperti lavoreranno  con  il  Direttore  del
Programma  designato  dal  Governo dello Sri Lanka e con il Direttore
del Progetto nominato dal PMH/NEPC, al fine di svolgere le  attivita'
di cui all'Articolo 4, per un totale di 12 mesi;
6.2  mandare  esperti - previa consultazione con il Governo dello Sri
Lanka - per brevi missioni per un totale di 6 uomini/mese in sostegno
dei due esperti permanenti;
6.3  fornire  veicoli  e  coprire  le  spese  di  manutenzione  e  di
carburante per la durata del programma;
6.4 coprire le spese di trasporto interno delle attrezzature donate;
6.5 fornire:
- farmaci essenziali
- valigette di pronto soccorso
- attrezzature per l'analisi idrica batteriologica e clinica
- contenitori per rifiuti
-  attrezzature  per  l'immagazzinamento  e la distribuzione di acqua
potabile
- materiale educativo per l'infanzia
- macchine per cucito
- utensili da cucina
6.6  coprire  le  spese  per l'assunzione in loco di personale per la
costruzione di latrine;
6.7 Coprire le spese di assunzione di  personale  locale  che  verra'
reclutato per la realizzazione delle attivita' del programma e per il
sostegno logistico (segretarie, autisti, amministratori ecc.);
6.8  coprire  le  spese  per  le  attivita'  di  addestramento  e  la
produzione di materiale educativo;
6.9 coprire le spese  per  la  produzione  di  materiale  informativo
concernente le attivita' del programma;
6.10  coprire  le spese per la collaborazione con organizzazioni non-
governative locali nella realizzazione delle attivita' del programma;
6.11 coprire le spese per la conduzione di ricerche operative  i  cui
dettagli  varranno sviluppati durante le fasi del progetto in stretta
collaborazione con l'ufficio locale dell'OMS;
6.12  coprire  le   spese   di   riammodernamento   delle   strutture
dell'Universita' di Jaffna enumerate nell'Articolo 4.6;
6.13  coprire  le  spese  di  conduzione  di ricerche operative i cui
dettagli verranno sviluppati durante le fasi del Programma in stretta
collaborazione  con  il  Ministero  della  Sanita'  e  dei   problemi
femminili e l'ufficio locale dell'OMS;
6.14 coprire le spese della sede centrale del programma.
ARTICOLO 7
IMPEGNI DEL GOVERNO DELLO SRI LANKA
Il  Governo  dello  Sri  Lanka  si impegna a fornire le seguenti voci
necessarie per la realizzazione delle attivita' del programma:
7.1 Personale
- un Direttore del Programma permanente designato dal Ministero della
Sanita' e dei problemi femminili, dal Ministero delle Finanze  e  dal
PMH/NEPC.
-  tutto  il  personale sanitario e di assistenza sociale attualmente
impiegato nell'area NEPC.
7.2 Strutture
- le spese  di  nolo  e  di  distribuzione  nell'area  dove  verranno
realizzate le attivita' del programma.
7.3 Attrezzature e forniture
-  tutto  il  materiale  e le attrezzature necessarie per la gestione
efficiente delle attivita' del programma,  non  forniti  dal  Governo
Italiano.
7.4 Varie
-   l'assistenza   amministrativa  necessaria  per  la  realizzazione
efficiente del programma;
- tutti gli altri servizi ritenuti  necessari  per  la  realizzazione
delle attivita' del programma;
- ogni qualvolta necessario, esenzione dal pagamento di dazi doganali
o oneri fiscali, inclusi quelli che potrebbero essere richiesti dalle
istituzioni governative statali, provinciali o distrettuali;
-  accesso  a  studi  pubblicati,  materiali  e ricerche che verranno
considerati pertinenti - dagli esperti italiani  -  ai  fini  e  alle
attivita' del Programma;
-  pubblicazione  di  dati  che  possano  emergere  nel  corso  delle
attivita' del Programma, previo accordo tra le Parti.
ARTICOLO 8
PIANO DI AZIONE
I Direttori del Programma prepareranno un piano di azione  dopo  aver
firmato  il  presente Memorandum per la durata annuale del Programma.
Il Piano di Azione sara' approvato dal Ministero della Sanita' e  dal
Ministero  della  Ristrutturazione per lo Sri Lanka e dalla Direzione
Generale   per   la   Cooperazione  allo  Sviluppo  per  l'Italia,  e
costituira' un allegato tecnico al presente Memorandum. Il  Piano  di
Azione conterra', inter alia, le seguenti voci:
a.  la  descrizione  del  Programma,  i suoi fini e l'identificazione
delle attivita' specifiche del progetto;
b. le responsabilita' e gli obblighi - in  dettaglio  -  delle  Parti
interessate durante le varie fasi del progetto;
c. gli elementi necessari al relazionamento sul programma;
d. il piano di lavoro e finanziario in dettaglio.
ARTICOLO 9
STATUS DEGLI ESPERTI ITALIANI
9.1 Il Governo dello Sri Lanka si impegna a:
-  facilitare  le  procedure  amministrative  come  ad es. i visti, i
permessi di soggiorno, i permessi interni a fini  lavorativi  per  il
personale italiano e per i loro familiari;
-  assicurarsi  che il personale italiano e i loro familiari ricevano
un trattamento non inferiore  a  quello  accordato  al  personale  di
assistenza tecnica inviato in Sri Lanka da Agenzie Internazionali;
- garantire al personale italiano e ai loro familiari l'esenzione dal
pagamento  di  dazi doganali, tasse e altri oneri connessi ad effetti
personali, inclusi i  veicoli  importati  nello  Sri  Lanka  per  usi
esclusivamente  personali,  sulla  stessa  base di quella accordata a
persone di livello comparabile di altre Agenzie Internazionali;
-  consentire  che  gli  effetti  e  i  beni  summenzionati   vengano
riesportati  in conformita' alle normative dello Sri Lanka al termine
dell'incarico del personale italiano nello Sri Lanka;
- esentare il personale italiano dall'imposta sul reddito e  da  ogni
altra trattenuta in relazione agli stipendi pagati derivanti da fondi
o  risorse  non  appartenenti  allo  Sri  Lanka,  per servizi resi in
conformita' al presente Accordo;
- non imporre restrizioni sulla valuta e sui tassi di cambio su fondi
provenienti da fonti estere e portati nello Sri Lanka  dal  personale
italiano o dai loro familiari per il loro uso personale;
-  i  conti esteri aperti dal personale italiano e dai loro familiari
nello Sri Lanka saranno esclusivamente a loro disposizione, e i saldi
in attivo di detti conti dovranno essere  convertiti  liberamente,  a
condizione  che  detti  conti siano stati mantenuti esclusivamente da
fonti estere;
- nell'evento di  danni  a  terzi,  causati  dal  personale  italiano
durante   l'espletamento  dei  propri  impegni  nello  Sri  Lanka  in
conformita' al presente Accordo, il Governo  dello  Sri  Lanka  sara'
responsabile in sua vece, e ogni reclamo a carico dell'esperto dovra'
essere  -  in tal caso - escluso, a meno che detti danni non derivino
da negligenza grave, condotta dolosa o atti criminali  degli  esperti
italiani;
-  nel  caso  di  arresto  o  detenzione,  per  qualsiasi motivo, del
personale italiano o di membri delle loro famiglie, o nel caso di  un
procedimento   penale   a   loro  carico,  notificare  immediatamente
l'Ambasciata d'Italia a Colombo;
- fornire al  personale  italiano  e  ai  loro  familiari  le  stesse
facilitazioni per il rimpatrio accordate al personale diplomatico nel
caso  di  una crisi internazionale che possa mettere a repentaglio la
sicurezza dei cittadini stranieri in Sri Lanka;
-  inviare  al Consiglio Medico locale i curriculum e i documenti dei
medici italiani, ed assicurarsi della  loro  registrazione  nel  piu'
breve   tempo  possibile,  a  seconda  dei  regolamenti  vigenti  del
Consiglio  Medico,  si'  da  consentire  loro  di  svolgere  le  loro
attivita' professionali nel quadro delle attivita' del Programma.
ARTICOLO 10
ESENZIONI FISCALI SULLE ATTREZZATURE E FORNITURE ITALIANE
Il   Governo   dello   Sri  Lanka  assicurera'  al  Governo  Italiano
l'esenzione  dai  dazi  doganali  e  dagli  oneri  fiscali   per   le
attrezzature da importare per l'esecuzione del programma.
Nella    misura    in    cui    -    per   ogni   transazione   volta
all'approvvigionamento di  beni  finanziata  ai  sensi  del  presente
Programma   di   assistenza   -  non  vi  sia  l'esenzione  da  tasse
identificabili, tariffe o ogni altro onere imposto ai sensi di  legge
nello  Sri  Lanka, il Governo dello Sri Lanka garantira' il pagamento
degli oneri summezionati  con  fondi  non  provenienti  dal  presente
Programma di assistenza.
ARTICOLO 11
ALTRE DISPOSIZIONI
11.1  Il  presente  Memorandum  d'Intesa entrera' in vigore alla data
della firma e rimarra' valido per un periodo di  un  anno  o  per  un
ulteriore periodo.
11.2  Il  presente  Memorandum  d'Intesa potra' essere emendato in un
qualsiasi momento, previo consenso reciproco di entrambi i Governi  -
mediante uno scambio di lettere.
11.3  In  caso  di difficolta' nel raggiungimento di un accordo sulla
realizzazione o sulle  modifiche  proposte  al  presente  Memorandum,
verra' istituita una Commissione d'Inchiesta composta da:
a.  un  rappresentante del Ministero della Sanita', uno del Ministero
delle Finanze e uno del NEPC;
b. un funzionario superiore designato dall'Ambasciata d'Italia;
c. un  rappresentante  della  Divisione  delle  Risorse  Esterne  del
Governo dello Sri Lanka, e
d.  un  delegato  della  Direzione  Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano.
La Commissione si riunira' su richiesta di una della Parti. Tuttavia,
in caso di difficolta', si cerchera' una soluzione  amichevole  prima
di ricorrere alla Commissione d'Inchiesta.
11.4  Comunicazioni  o documenti dati o inviati dal Governo dello Sri
Lanka o da quello  Italiano  in  conformita'  al  presente  Programma
saranno indirizzati a:
per il Governo dello Sri Lanka:
I) Direttore delle Risorse Esterne
Dipartimento delle Risorse Esterne
Casella Postale 277, Colombo 1.
Per il Governo Italiano:
L'Ambasciatore d'Italia
Ambasciata d'Italia,
55 Jawatte Road, Colombo 5.
IN  FEDE  DI CHE, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum
d'Intesa.
Firmato  a  COLOMBO  il  30  maggio  1990, in due originali in lingua
inglese.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO
SRI LANKA
Paskaralingam
                                                 PER IL GOVERNO DELLA
                                                  REPUBBLICA ITALIANA
                                                        Giudo Martini