(all. 18 - art. 1)
                                166.
                   Quito, 29 maggio-29 giugno 1990
Scambio di Note Italia/Ecuador che modifica l'art. 4 dello scambio di
Note costituente un Accordo complementare di cooperazione tecnica per
l'esecuzione  parziale  di opere di irrigazione nei progetti Chambo e
Guano della provincia di Chimborazo del 27 aprile 1988
                 (Entrata in vigore: 29 giugno 1990)
                         Ambasciata d'Italia
                                Quito
Ecc. mo Signor Ambasciatore
Diego Cordovez
Ministro degli Affari Esteri
Sede
                                                Quito, 29 maggio 1990
Signor Ministro,
ho l'onore di far riferimento allo scambio di note n. 42-DGT  del  12
aprile   1988   e   n.   858  del  27  dello  stesso  mese  ed  anno,
rispettivamente del signor Ministro degli Affari Esteri e del Capo di
codesta rappresentanza Diplomatica, per mezzo delle  quali  e'  stato
approvato  l'Accordo  Complementare  di  Cooperazione  Tecnica  fra i
Governi della Repubblica dell'Ecuador e della Repubblica Italiana per
l'esecuzione parziale delle opere  di  irrigazione  nei  Progetti  di
Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo.
Facendo  seguito alla conformita' espressa da codesto Ministero degli
Affari Esteri con Nota Verbale n. 12668/DGE/EOC, del 21 maggio  1990,
ho   l'onore   di  proporre  a  Vostra  Eccellenza  la  concertazione
dell'integrazione del seguente testo in aggiunta al secondo paragrafo
dell'articolo 4 dell'Accordo:
Inoltre il Governo dell'Ecuador, attraverso l'INERHI e gli altri enti
competenti, si impegna ad ottenere:
a) l'esenzione dal pagamento delle imposte sul  reddito  e  di  altre
imposte speciali che possono essere applicate sulle retribuzioni e di
ogni  altra  tassa  od  imposta  presente o futura in Ecuador, sia da
parte dell'ente di consulenza che degli esperti esteri che si trovano
alle dipendenze ovvero contrattati dalla stessa affinche' prestino  i
loro servizi nell'ambito del presente Accordo:
b)  in  base  alla  legge  ecuadoriana, l'esenzione dalle imposte sui
macchinari,  attrezzature  e  pezzi  di  ricambio  finanziati   dalla
Cooperazione  Italiana che vengano importati nell'ambito del presente
Accordo, dal pagamento dei  diritti  doganali  e  di  altre  tasse  e
imposte, come pure della tassa di circolazione;
c)  l'autorizzazione  all'importazione,  libera  da  diritti  e tasse
doganali, stabiliti dalla legge,  degli  effetti  personali  e  degli
strumenti   professionali   degli   esperti  stranieri  assegnati  al
Programma e alla riesportazione al momento  della  definitiva  uscita
degli  stessi dall'Ecuador, in base alla Legge ecuadoriana vigente in
materia;
d) l'autorizzazione per il personale straniero assegnato al  Progetto
e  ai  loro  familiari  a  risiedere  in  Ecuador per la durata della
missione nel Paese e ad assisterlo nelle pratiche di  immigrazione  e
di soggiorno;
e)  l'autorizzazione  per  l'ente  di  consulenza  ad aprire un conto
bancario in sucres e in valute estere presso una  Banca  operante  in
Ecuador e all'estero;
f)  l'autorizzazione  per l'ente di consulenza ad impiegare personale
ecuadoriana e a sottoscrivere contratti con ditte ecuadoriane.
In ogni caso, qualora si debbano  effettuare  pagamenti  di  imposte,
diritti  fiscali  e  parafiscali,  tali  pagamenti  saranno  a carico
dell'INERHI, che vi provvedera' direttamente".
Nel caso in cui il Governo dell'Ecuador  concordi  con  il  contenuto
della presente Nota, questa e quella di risposta favorevole di Vostra
Eccellenza  costituiranno parte integrante dell'Accordo Complementare
di Cooperazione Tecnica fra i Governi della Repubblica dell'Ecuador e
della Repubblica Italiana  per  l'esecuzione  parziale  dei  Progetti
Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo.
Colgo  l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni
della mia piu' alta e distinta considerazione.
                     Giovanni Battista Crosetti
                        Ambasciatore d'Italia
Ecc.mo Signor
Giovanni Battista Crosetti
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario d'Italia
Citta'
                                                     n. 16274/DGE/EOC
                                                Quito, 29 giugno 1990
Signor Ambasciatore,
ho ricevuto la Sua attenta nota numero 00983 datata 29 maggio, il cui
testo di seguito Le trascrivo:
"Signor Ministro,
ho l'onore di far riferimento allo scambio di note n. 42-DGT  del  12
aprile   1988   e   n.   858  del  27  dello  stesso  mese  ed  anno,
rispettivamente del signor Ministro degli Affari Esteri e del Capo di
codesta rappresentanza Diplomatica, per mezzo delle  quali  e'  stato
approvato  l'Accordo  complementare  di  Cooperazione  Tecnica  tra i
Governi della Repubblica dell'Ecuador e della Repubblica Italiana per
l'esecuzione parziale dello opere  di  irrigazione  nei  Progetti  di
Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo.
Facendo  seguito alla conformita' espressa da codesto Ministero degli
Affari Esteri con Nota Verbale n. 12668/DGE/EOC, del 21 maggio  1990,
ho   l'onore   di  proporre  a  Vostra  Eccellenza  la  concertazione
dell'integrazione del seguente testo in aggiunta al secondo paragrafo
dell'articolo 4 dell'Accordo:
Inoltre il Governo dell'Ecuador, attraverso l'INERHI e gli altri enti
competenti, si impegna ad ottenere:
a) l'esenzione dal pagamento delle imposte sul  reddito  e  di  altre
imposte speciali che possono essere applicate sulle retribuzioni e di
ogni  altra  tassa  od  imposta  presente o futura in Ecuador, sia da
parte dell'ente di consulenza che degli esperti che si  trovano  alle
dipendenze  ovvero contrattati dalla stessa affinche' prestino i loro
servizi nell'ambito del presente Accordo:
b) in base alla legge  ecuadoriana,  l'esenzione  dalle  imposte  sui
macchinari,   attrezzature  e  pezzi  di  ricambio  finanziati  dalla
Cooperazione Italiana che vengano importati nell'ambito del  presente
Accordo,  dal  pagamento  dei  diritti  doganali  e  di altre tasse e
imposte, come pure della tassa di circolazione;
c) l'autorizzazione  all'importazione,  libera  da  diritti  e  tasse
doganali,  stabiliti  dalla  legge,  degli  effetti personali e degli
strumenti  professionali  degli  esperti   stranieri   assegnati   al
Programma  e  alla  riesportazione al momento della definitiva uscita
degli stessi dall'Ecuador, in base alla Legge ecuadoriana vigente  in
materia;
d)  l'autorizzazione per il personale straniero assegnato al Progetto
e ai loro familiari a  risiedere  in  Ecuador  per  la  durata  della
missione  nel  Paese e ad assisterlo nelle pratiche di immigrazione e
di soggiorno;
e) l'autorizzazione per l'ente  di  consulenza  ad  aprire  un  conto
bancario  in  sucres  e in valute estere presso una Banca operante in
Ecuador e all'estero;
f) l'autorizzazione per l'ente di consulenza ad impiegare personale e
a sottoscrivere contratti con ditte ecuadoriane.
In ogni caso, qualora si debbano  effettuare  pagamenti  di  imposte,
diritti  fiscali  e  parafiscali,  tali  pagamenti  saranno  a carico
dell'INERHI, che vi provvedera' direttamente".
Nel caso in cui il Governo dell'Ecuador  concordi  con  il  contenuto
della presente Nota, questa e quella di risposta favorevole di Vostra
Eccellenza  costituiranno parte integrante dell'Accordo Complementare
di Cooperazione Tecnica fra i Governi della Repubblica dell'Ecuador e
della Repubblica Italiana  per  l'esecuzione  parziale  dei  Progetti
Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo.
Colgo  l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni
della mia piu' alta e distinta considerazione.
                  f.to: Giovanni Battista Crosetti
                       Ambasciatore d'Italia"
Nel comunicarLe la conformita' del Governo dell'Ecuador con il  Testo
proposto,  Le  manifesto  che  la  Sua  nota  e  questa  di  risposta
costituiscono  parte   integrante   dell'Accordo   Complementare   di
Cooperazione  Tecnica  sottoscritto  fra  i  nostri  due  Governi per
l'esecuzione parziale dei Progetti Chambo e Guano della Provincia  di
Chimborazo.
Colgo  l'occasione  per  rinnovarLe  le  assicurazioni della mia piu'
distinta considerazione.
                           Diego Cordovez