166. Quito, 29 maggio-29 giugno 1990 Scambio di Note Italia/Ecuador che modifica l'art. 4 dello scambio di Note costituente un Accordo complementare di cooperazione tecnica per l'esecuzione parziale di opere di irrigazione nei progetti Chambo e Guano della provincia di Chimborazo del 27 aprile 1988 (Entrata in vigore: 29 giugno 1990) Ambasciata d'Italia Quito Ecc. mo Signor Ambasciatore Diego Cordovez Ministro degli Affari Esteri Sede Quito, 29 maggio 1990 Signor Ministro, ho l'onore di far riferimento allo scambio di note n. 42-DGT del 12 aprile 1988 e n. 858 del 27 dello stesso mese ed anno, rispettivamente del signor Ministro degli Affari Esteri e del Capo di codesta rappresentanza Diplomatica, per mezzo delle quali e' stato approvato l'Accordo Complementare di Cooperazione Tecnica fra i Governi della Repubblica dell'Ecuador e della Repubblica Italiana per l'esecuzione parziale delle opere di irrigazione nei Progetti di Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo. Facendo seguito alla conformita' espressa da codesto Ministero degli Affari Esteri con Nota Verbale n. 12668/DGE/EOC, del 21 maggio 1990, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza la concertazione dell'integrazione del seguente testo in aggiunta al secondo paragrafo dell'articolo 4 dell'Accordo: Inoltre il Governo dell'Ecuador, attraverso l'INERHI e gli altri enti competenti, si impegna ad ottenere: a) l'esenzione dal pagamento delle imposte sul reddito e di altre imposte speciali che possono essere applicate sulle retribuzioni e di ogni altra tassa od imposta presente o futura in Ecuador, sia da parte dell'ente di consulenza che degli esperti esteri che si trovano alle dipendenze ovvero contrattati dalla stessa affinche' prestino i loro servizi nell'ambito del presente Accordo: b) in base alla legge ecuadoriana, l'esenzione dalle imposte sui macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio finanziati dalla Cooperazione Italiana che vengano importati nell'ambito del presente Accordo, dal pagamento dei diritti doganali e di altre tasse e imposte, come pure della tassa di circolazione; c) l'autorizzazione all'importazione, libera da diritti e tasse doganali, stabiliti dalla legge, degli effetti personali e degli strumenti professionali degli esperti stranieri assegnati al Programma e alla riesportazione al momento della definitiva uscita degli stessi dall'Ecuador, in base alla Legge ecuadoriana vigente in materia; d) l'autorizzazione per il personale straniero assegnato al Progetto e ai loro familiari a risiedere in Ecuador per la durata della missione nel Paese e ad assisterlo nelle pratiche di immigrazione e di soggiorno; e) l'autorizzazione per l'ente di consulenza ad aprire un conto bancario in sucres e in valute estere presso una Banca operante in Ecuador e all'estero; f) l'autorizzazione per l'ente di consulenza ad impiegare personale ecuadoriana e a sottoscrivere contratti con ditte ecuadoriane. In ogni caso, qualora si debbano effettuare pagamenti di imposte, diritti fiscali e parafiscali, tali pagamenti saranno a carico dell'INERHI, che vi provvedera' direttamente". Nel caso in cui il Governo dell'Ecuador concordi con il contenuto della presente Nota, questa e quella di risposta favorevole di Vostra Eccellenza costituiranno parte integrante dell'Accordo Complementare di Cooperazione Tecnica fra i Governi della Repubblica dell'Ecuador e della Repubblica Italiana per l'esecuzione parziale dei Progetti Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo. Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia piu' alta e distinta considerazione. Giovanni Battista Crosetti Ambasciatore d'Italia Ecc.mo Signor Giovanni Battista Crosetti Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia Citta' n. 16274/DGE/EOC Quito, 29 giugno 1990 Signor Ambasciatore, ho ricevuto la Sua attenta nota numero 00983 datata 29 maggio, il cui testo di seguito Le trascrivo: "Signor Ministro, ho l'onore di far riferimento allo scambio di note n. 42-DGT del 12 aprile 1988 e n. 858 del 27 dello stesso mese ed anno, rispettivamente del signor Ministro degli Affari Esteri e del Capo di codesta rappresentanza Diplomatica, per mezzo delle quali e' stato approvato l'Accordo complementare di Cooperazione Tecnica tra i Governi della Repubblica dell'Ecuador e della Repubblica Italiana per l'esecuzione parziale dello opere di irrigazione nei Progetti di Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo. Facendo seguito alla conformita' espressa da codesto Ministero degli Affari Esteri con Nota Verbale n. 12668/DGE/EOC, del 21 maggio 1990, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza la concertazione dell'integrazione del seguente testo in aggiunta al secondo paragrafo dell'articolo 4 dell'Accordo: Inoltre il Governo dell'Ecuador, attraverso l'INERHI e gli altri enti competenti, si impegna ad ottenere: a) l'esenzione dal pagamento delle imposte sul reddito e di altre imposte speciali che possono essere applicate sulle retribuzioni e di ogni altra tassa od imposta presente o futura in Ecuador, sia da parte dell'ente di consulenza che degli esperti che si trovano alle dipendenze ovvero contrattati dalla stessa affinche' prestino i loro servizi nell'ambito del presente Accordo: b) in base alla legge ecuadoriana, l'esenzione dalle imposte sui macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio finanziati dalla Cooperazione Italiana che vengano importati nell'ambito del presente Accordo, dal pagamento dei diritti doganali e di altre tasse e imposte, come pure della tassa di circolazione; c) l'autorizzazione all'importazione, libera da diritti e tasse doganali, stabiliti dalla legge, degli effetti personali e degli strumenti professionali degli esperti stranieri assegnati al Programma e alla riesportazione al momento della definitiva uscita degli stessi dall'Ecuador, in base alla Legge ecuadoriana vigente in materia; d) l'autorizzazione per il personale straniero assegnato al Progetto e ai loro familiari a risiedere in Ecuador per la durata della missione nel Paese e ad assisterlo nelle pratiche di immigrazione e di soggiorno; e) l'autorizzazione per l'ente di consulenza ad aprire un conto bancario in sucres e in valute estere presso una Banca operante in Ecuador e all'estero; f) l'autorizzazione per l'ente di consulenza ad impiegare personale e a sottoscrivere contratti con ditte ecuadoriane. In ogni caso, qualora si debbano effettuare pagamenti di imposte, diritti fiscali e parafiscali, tali pagamenti saranno a carico dell'INERHI, che vi provvedera' direttamente". Nel caso in cui il Governo dell'Ecuador concordi con il contenuto della presente Nota, questa e quella di risposta favorevole di Vostra Eccellenza costituiranno parte integrante dell'Accordo Complementare di Cooperazione Tecnica fra i Governi della Repubblica dell'Ecuador e della Repubblica Italiana per l'esecuzione parziale dei Progetti Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo. Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia piu' alta e distinta considerazione. f.to: Giovanni Battista Crosetti Ambasciatore d'Italia" Nel comunicarLe la conformita' del Governo dell'Ecuador con il Testo proposto, Le manifesto che la Sua nota e questa di risposta costituiscono parte integrante dell'Accordo Complementare di Cooperazione Tecnica sottoscritto fra i nostri due Governi per l'esecuzione parziale dei Progetti Chambo e Guano della Provincia di Chimborazo. Colgo l'occasione per rinnovarLe le assicurazioni della mia piu' distinta considerazione. Diego Cordovez