167. Berna, 28 giugno 1990 VI Protocollo addizionale all'Accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961 per l'esportazione di vini italiani, con Annessi (1) (Entrata in vigore: 14 agosto 1990) (1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE SESTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO DEL 25 APRILE 1961 RELATIVO ALL'ESPORTAZIONE DI VINI ITALIANI IN SVIZZERA Viste le proposte presentate dalla Commissione mista di esperti ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961 relativo alla esportazione di vini italiani in Svizzera. Viste le disposizioni adottate dall'Italia ai fini di ottemperare all'ambito di norme stabilito dalle Comunita' Europee in materia di produzione e di controllo dei vini, Visto il regime applicato dalla Svizzera ai vini stranieri con denominazione di origine o di provenienza, L'Accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961 relativo all'esportazione di vini italiani in Svizzera e' emendato come segue: Articolo primo Certificati di origine Ogni spedizione di vino italiano recante l'indicazione "Denominazione di origine controllata" (DOC) oppure "Denominazione di origine controllata e garantita" (DOCG) e destinato ad essere immesso in commercio in Svizzera, deve essere accompagnata da un certificato di origine in duplice esemplare. Il certificato di origine non e' necessario nei casi di spedizioni occasionali e isolate di vino italiano per un quantitativo non superiore a 400 litri. Questa eccezione non e' applicabile ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini liquorosi, mosti di vino, vermouths, vini aromatizzati ecc.). Il certificato di origine deve garantire che i vini italiani recanti l'indicazione "Denominazione di origine controllata" (DOC) oppure "Denominazione di origine controllata e garantita" (DOCG) sono conformi alle disposizioni italiane concernente i vini in questione, che essi provengono da una regione o da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e che hanno origine da vitigni autorizzati. Il certificato di origine deve essere redatto in conformita' con l'annesso n. 1. Articolo 2 Certificati d'indicazione geografica riconosciuta I vini da tavola italiani che riportano una indicazione geografica riconosciuta in Italia con decreto ministeriale senza durata di validita' predeterminata, e che sono destinati ad essere immessi in commercio in Svizzera, devono essere accompagnati da un certificato d'indicazione geografica riconosciuta in duplice esemplare certificante la loro conformita' alle disposizioni italiane concernenti i vini in questione, la loro provenienza da una regione o da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e la loro origine da vitigni autorizzati. Il certificato d'indicazione geografica riconosciuta non e' richiesto in caso di spedizioni occasionali e isolate di vino italiano non superiori a 400 litri. Tale eccezione non e' applicabile ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini liquorosi, mosti di vino, vermuouths, vini aromatizzati ecc.). Il certificato d'indicazione geografica riconosciuta deve essere redatto in conformita' con l'annesso n. 2. Articolo 3 Certificati speciali I vini italiani senza indicazione di origine e senza indicazione geografica riconosciuta, enumerati all'annesso n. 3, destinati ad essere immessi in commercio in Svizzera, devono essere accompagnati da un certificato speciale in duplice esemplare che certifichi la provenienza regionale della merce. Il certificato speciale non e' necessario nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano non superiore a 400 litri. Questa eccezione non e' applicabile ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini liquorosi, mosti di vino, vermuths, vini autorizzati ecc.) Il certificato speciale deve essere redatto in conformita' con l'annesso n. 4 del presente accordo. Articolo 4 Lista dei vini e degli organismi di certificazione e certificati di analisi. A. Lista dei vini e degli organismi di certificazione. All'atto dell'entrata in vigore del sesto Protocollo al presente accordo ed, in caso di modifica, prima del 30 settembre di ciascun anno, le autorita' competenti italiane notificano alle autorita' svizzere la lista dei vini che sono oggetto di decreti ministeriali con cui viene loro riconosciuta l'appellazione "Denominazione di origine controllata" (DOC) oppure "Denominazione di origine controllata e garantita" (DOCG) o anche un indicazione geografica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2. Questa comunicazione riportera' i dati dei rispettivi decreti ministeriali, nonche' gli organismi che dispongono in Italia di una competenza territoriale riguardo al luogo di produzione dei vini in questione e che sono di conseguenza fatto abilitati a rilasciare i certificati necessari. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo alla notifica. La lista dei vini e degli organismi di certificazione comunicata in base al capoverso precedente e' pubblicata nella "Feuille officielle suisse du commerce (FOSC)" (Bollettino ufficiale svizzero del Commercio. B. Certificati di analisi Ogni spedizione di vino italiano destinato ad essere immesso in commercio in Svizzera deve essere accompagnato da un certificato di analisi in duplice esemplare, ad eccezione delle spedizioni occasionali ed isolate non eccedenti 400 litri. Il certificato di analisi deve essere redatto secondo l'annesso n. 5 del presente accordo. Se il vino reca l'indicazione "Denominazione di origine controllata" (DOC) oppure "Denominazione di origine controllata e garantita " (DOCG) oppure una indicazione geografica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, il certificato di analisi deve essere rilasciato dall'organismo competente designato nella lista di cui alla lettera A del presente articolo. Per gli altri vini, il certificato di analisi deve essere rilasciato dagli stessi organismi, sempre che essi abbiano una competenza territoriale riguardo al luogo di produzione del vino in questione. L'esame organolettico e fisico-chimico deve garantire che il prodotto analizzato e' esente da alterazioni, che non ha subito altre aggiunte oltre a quelle autorizzate dalle legislazioni svizzere ed italiana, che non presenta alcuna anomalia e che e' di buona qualita'. Questo esame deve inoltre garantire (con riserva di alcuni vini speciali) che il vino analizzato e' stato ottenuto mediante fermentazione alcolica di mosto di uva fresca. Gli organismi abilitati a rilasciare i certificati di analisi, dietro richiesta presentata in tempo utile dall'esportatore, procederanno al prelievo dei campioni necessari all'analisi e conserveranno un campione-prova per almeno sei mesi. Il prelievo dei campioni per l'analisi sara' effettuato in conformita' con le prescrizioni italiane in vigore. Articolo 5 (immutato) Articolo 6 (immutato) Il presente Protocollo addizionale ed i suoi annessi avranno effetto dopo che le parti contraenti si saranno comunicate l'esito della procedura prevista ai fini della loro entrata in vigore. Saranno contestualmente abrogate le seguenti disposizioni dell'Accordo del 25 aprile 1961 relative all'esportazione di vini italiani in Svizzera: articoli primo, 2, 3 e 4, nonche' gli annessi da 1 a 5. Sono altresi' abrogati i protocolli addizionali da 1 a 5. Firmato a Berna, il 28 giugno 1990, in due esemplari originali in lingua francese. Per la Repubblica italiana Bruno Martuscelli Per la Confederazione svizzera Silvio Arioli