(all. 19 - art. 1)
                                167.
                        Berna, 28 giugno 1990
VI  Protocollo  addizionale  all'Accordo italo-svizzero del 25 aprile
1961 per l'esportazione di vini italiani, con Annessi (1)
                 (Entrata in vigore: 14 agosto 1990)
(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
SESTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO DEL 25 APRILE
1961 RELATIVO ALL'ESPORTAZIONE DI VINI ITALIANI IN SVIZZERA
Viste le proposte presentate dalla Commissione mista  di  esperti  ai
sensi  dell'articolo 5 dell'Accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961
relativo alla esportazione di vini italiani in Svizzera.
Viste le disposizioni adottate dall'Italia  ai  fini  di  ottemperare
all'ambito  di  norme stabilito dalle Comunita' Europee in materia di
produzione e di controllo dei vini,
Visto il regime  applicato  dalla  Svizzera  ai  vini  stranieri  con
denominazione di origine o di provenienza,
L'Accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961 relativo all'esportazione
di vini italiani in Svizzera e' emendato come segue:
                           Articolo primo
                       Certificati di origine
Ogni spedizione di vino italiano recante l'indicazione "Denominazione
di  origine  controllata"  (DOC)  oppure  "Denominazione  di  origine
controllata e garantita" (DOCG) e  destinato  ad  essere  immesso  in
commercio  in Svizzera, deve essere accompagnata da un certificato di
origine in duplice esemplare.
Il certificato di origine non e' necessario nei  casi  di  spedizioni
occasionali  e  isolate  di  vino  italiano  per  un quantitativo non
superiore a 400 litri. Questa eccezione non e'  applicabile  ai  vini
speciali  (vini  dolci, vini spumanti, vini liquorosi, mosti di vino,
vermouths, vini aromatizzati ecc.).
Il certificato di origine deve garantire che i vini italiani  recanti
l'indicazione  "Denominazione  di  origine  controllata" (DOC) oppure
"Denominazione  di  origine  controllata  e  garantita"  (DOCG)  sono
conformi  alle disposizioni italiane concernente i vini in questione,
che essi provengono da una  regione  o  da  un  luogo  di  produzione
ufficialmente delimitato e che hanno origine da vitigni autorizzati.
Il  certificato  di  origine  deve  essere redatto in conformita' con
l'annesso n. 1.
Articolo 2
Certificati d'indicazione geografica riconosciuta
I vini da tavola italiani che riportano  una  indicazione  geografica
riconosciuta  in  Italia  con  decreto  ministeriale  senza durata di
validita' predeterminata, e che sono destinati ad essere  immessi  in
commercio  in  Svizzera, devono essere accompagnati da un certificato
d'indicazione   geografica   riconosciuta   in   duplice    esemplare
certificante   la   loro   conformita'   alle  disposizioni  italiane
concernenti i vini in questione, la loro provenienza da una regione o
da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e la loro  origine
da vitigni autorizzati.
Il certificato d'indicazione geografica riconosciuta non e' richiesto
in  caso  di  spedizioni  occasionali  e isolate di vino italiano non
superiori a 400 litri. Tale eccezione  non  e'  applicabile  ai  vini
speciali  (vini  dolci, vini spumanti, vini liquorosi, mosti di vino,
vermuouths, vini aromatizzati ecc.).
Il  certificato  d'indicazione  geografica  riconosciuta  deve essere
redatto in conformita' con l'annesso n. 2.
                             Articolo 3
                        Certificati speciali
I vini italiani senza indicazione  di  origine  e  senza  indicazione
geografica  riconosciuta,  enumerati  all'annesso  n. 3, destinati ad
essere immessi in commercio in Svizzera, devono  essere  accompagnati
da  un  certificato  speciale  in duplice esemplare che certifichi la
provenienza regionale della merce.
Il certificato speciale non e'  necessario  nei  casi  di  spedizioni
occasionali  ed  isolate  di vino italiano non superiore a 400 litri.
Questa eccezione non e' applicabile ai  vini  speciali  (vini  dolci,
vini   spumanti,  vini  liquorosi,  mosti  di  vino,  vermuths,  vini
autorizzati ecc.)
Il certificato  speciale  deve  essere  redatto  in  conformita'  con
l'annesso n. 4 del presente accordo.
                             Articolo 4
Lista  dei  vini e degli organismi di certificazione e certificati di
analisi.
A. Lista dei vini e degli organismi di certificazione.
All'atto dell'entrata in vigore  del  sesto  Protocollo  al  presente
accordo  ed,  in  caso di modifica, prima del 30 settembre di ciascun
anno, le autorita'  competenti  italiane  notificano  alle  autorita'
svizzere  la  lista dei vini che sono oggetto di decreti ministeriali
con cui viene  loro  riconosciuta  l'appellazione  "Denominazione  di
origine   controllata"   (DOC)   oppure   "Denominazione  di  origine
controllata e garantita" (DOCG) o  anche  un  indicazione  geografica
riconosciuta   ai   sensi   dell'articolo   2.  Questa  comunicazione
riportera' i dati dei rispettivi decreti  ministeriali,  nonche'  gli
organismi  che  dispongono  in  Italia di una competenza territoriale
riguardo al luogo di produzione dei vini in questione e che  sono  di
conseguenza fatto abilitati a rilasciare i certificati necessari.
Le  modifiche  entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo
alla notifica.
La lista dei vini e degli organismi di certificazione  comunicata  in
base  al capoverso precedente e' pubblicata nella "Feuille officielle
suisse  du  commerce  (FOSC)"  (Bollettino  ufficiale  svizzero   del
Commercio.
B. Certificati di analisi
Ogni  spedizione  di  vino  italiano  destinato  ad essere immesso in
commercio in Svizzera deve essere accompagnato da un  certificato  di
analisi   in   duplice   esemplare,  ad  eccezione  delle  spedizioni
occasionali ed isolate non eccedenti 400  litri.  Il  certificato  di
analisi  deve  essere  redatto  secondo  l'annesso  n. 5 del presente
accordo.
Se il vino reca l'indicazione "Denominazione di origine  controllata"
(DOC)  oppure  "Denominazione  di  origine  controllata e garantita "
(DOCG)  oppure  una  indicazione  geografica  riconosciuta  ai  sensi
dell'articolo  2,  il  certificato  di analisi deve essere rilasciato
dall'organismo competente designato nella lista di cui alla lettera A
del presente articolo. Per gli altri vini, il certificato di  analisi
deve  essere  rilasciato  dagli  stessi  organismi,  sempre  che essi
abbiano  una  competenza territoriale riguardo al luogo di produzione
del vino in questione.
L'esame organolettico e fisico-chimico deve garantire che il prodotto
analizzato e' esente da alterazioni, che non ha subito altre aggiunte
oltre a quelle autorizzate dalle legislazioni svizzere  ed  italiana,
che  non  presenta alcuna anomalia e che e' di buona qualita'. Questo
esame deve inoltre garantire (con riserva di  alcuni  vini  speciali)
che  il  vino  analizzato  e'  stato  ottenuto mediante fermentazione
alcolica di mosto di uva fresca.
Gli organismi abilitati a rilasciare i certificati di analisi, dietro
richiesta presentata in tempo utile dall'esportatore, procederanno al
prelievo  dei  campioni  necessari  all'analisi  e  conserveranno  un
campione-prova  per  almeno  sei  mesi.  Il prelievo dei campioni per
l'analisi  sara'  effettuato  in  conformita'  con  le   prescrizioni
italiane in vigore.
Articolo 5
(immutato)
Articolo 6
(immutato)
Il  presente Protocollo addizionale ed i suoi annessi avranno effetto
dopo che le parti contraenti  si  saranno  comunicate  l'esito  della
procedura  prevista  ai  fini  della  loro entrata in vigore. Saranno
contestualmente abrogate le seguenti disposizioni dell'Accordo del 25
aprile 1961 relative all'esportazione di vini italiani  in  Svizzera:
articoli primo, 2, 3 e 4, nonche' gli annessi da 1 a 5. Sono altresi'
abrogati i protocolli addizionali da 1 a 5.
Firmato  a  Berna,  il  28 giugno 1990, in due esemplari originali in
lingua francese.
Per la Repubblica italiana
Bruno Martuscelli
                                                Per la Confederazione
                                                             svizzera
                                                        Silvio Arioli