(all. 21 - art. 1)
                                169.
                   Rabat, 4 maggio-18 luglio 1990
  Scambio di Lettere Italia/Marocco per la concessione di una linea
di credito intergovernativa per un importo globale di 130 miliardi di
lire
                 (Entrata in vigore: 18 luglio 1990)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
IL MINISTRO DEL COMMERCIO
CON L'ESTERO
                                                  Roma, 4 maggio 1990
Signor Ministro,
con   riferimento   alle   disposizioni  del  Processo-Verbale  della
Commissione Mista italo-marocchina svoltasi a Roma il 24 e 25 novembe
1988,  ed  in  particolare  al  punto  2  di  tale  Processo  Verbale
(Questioni finanziarie), ho l'onore di confermarLe quanto segue:
1/ Le Autorita' competenti della Repubblica Italiana sono disposte ad
autorizzare in conformita' con la regolamentazione italiana in vigore
uno  o piu' istituti bancari italiani, i quali ne facciano richiesta,
ad accordare linee di credito  agli  istituti  finanziari  marocchini
"riconosciuti  di  natura pubblica dalla SACE o che beneficiano della
garanzia diretta o indiretta dello Stato marocchino" per un ammontare
globale di 130 miliardi di lire  italiane,  oppure  l'equivalente  in
ECU,  a  scelta  degli istituti finanziari marocchini. Questi crediti
saranno destinati al finanziamento di  beni  e  di  servizi  italiani
consegnati  da  imprese  italiane  in  particolare  a piccole e medie
imprese  marocchine.  Tali  forniture  concerneranno   installazioni,
macchinari,  attrezzature,  altri  beni  di investimento ed i servizi
relativi  (progettazione  tecnica,  licenze,  know  how,   assistenza
tecnica,  montaggio,  ecc..)  nonche' i semilavorati industriali ed i
beni di consumo durevole prodotti in Italia.
Almeno  il  35%  dell'ammontare  dei  crediti  sara'  destinato   con
precedenza  al  finanziamento  di  forniture  effettuate da piccole e
medie imprese italiane.
2. L'ammontare globale summenzionato sara' oggetto di convenzioni  da
stipulare tra gli istituti bancari italiani e gli istituti finanziari
marocchini.
Nel  caso  di  installazioni  complete le Convenzioni dovranno essere
stipulate prima del 31 dicembre 1991, e prima del 30 giugno 1991  per
i  contratti da firmare. Per le altre forniture potranno concludersi,
prima del 30 giugno 1991, convenzioni cumulative "open" destinate  al
finanziamento di contratti da firmare prima del 31 dicembre 1991.
Qualora  gli  istituti finanziari marocchini domandino una proroga di
tali  scadenze  agli  istituti  italiani,  questi   ultimi   dovranno
sottoporre  la  questione  alle Autorita' italiane competenti. Questa
domanda potra' se del caso  essere  accettata,  dopo  consenso  delle
Autorita'  marocchine,  senza  alcuna  modifica  formale del presente
Accordo.
3. Ciascuna convenzione di credito stipulera':
a) un ammontare globale non inferiore a 5 miliardi di  lire  italiane
od al suo equivalente in ECU;
b)  il  finanziamento  dell'85%  al  massimo  dell'importo di ciascun
contratto, il 15% rimanente dovendo essere saldato in contanti  dalla
parte marocchina alle scadenze stabilite dai contratti commerciali ed
in  ogni caso prima della data di spedizione. Il valore delle merci e
dei servizi stranieri eventualmente inclusi nei contratti per ragioni
tecniche  non  sara'  superiore  alla  percentuale  dei  pagamenti in
contanti effettuati dalla Parte marocchina. Tuttavia se  tale  valore
e'  superiore  a  tale percentuale il finanziamento dell'eccedenza di
merci e  servizi  stranieri  sara'  soggetto  all'approvazione  delle
Autorita' italiane competenti:
c)  il  tasso d'interesse applicabile, che sara' quello inferiore dei
due tassi seguenti: tasso di consenso e tasso TICR in vigore all'atto
della firma dei contratti commerciali;
Sotto riserva che:
- nel caso di crediti vincolati, la relativa Convenzione  finanziaria
sia  stipulata  entro sei mesi a decorrere dalla data della firma del
contratto  commerciale;  diversamente,  ci  si  basera'   sul   tasso
appicabile all'atto della firma della Convenzione di credito;
-  trattandosi  di  crediti  "open",  l'istituto di credito riceva la
domanda di imputazione entro tre mesi a decorrere  dalla  data  della
firma del contratto commerciale; diversamente ci si basera' sul tasso
applicabile  alla  data  di  ricevimento,  da parte dell'istituto  di
credito, della domanda di imputazione;
d) la parte marocchina prenda a suo carico le spese di  assicurazione
del   credito   il   cui   tasso  di  premio,  stabilito  dalla  SACE
corrispondera' a  quello  applicato  alle  linee  di  credito  inter-
governative  nei  confronti  del  Marocco, all'atto della concessione
della copertura assicurativa per ciascuna convenzione di credito;
e) i livelli minimi  dei  contratti  commerciali  e  le  scadenze  di
rimborso siano come segue:
I-  per  le  forniture  d'installazioni  complete,  chiavi  in  mano,
rimborso in 20 "tranches" semestrali consecutive e  uguali  in  linea
capitale  la  prima  dele  quali  a  scadere sei mesi dopo la data di
accettazione provvisoria dell'installazione prevista  dal  contratto.
Il  valore di ciascun contratto non sara' inferiore in questo caso, a
8 miliardi di lire italiane od all'equivalente in ECU;
II- per le forniture di installazioni complete, chiavi  in  mano,  il
cui  valore  e'  situato  tra  4  ed  8  miliardi  di lire italiane o
l'equivalente in ECU, rimborso in 17  "tranches"  semestrali  consec-
utive  e uguali in linea capitale, la prima delle quali a scadere sei
mesi dopo la data di accettazione provvisoria prevista dal contratto;
III- per le forniture di macchinari e di attrezzature il  cui  valore
oscilla  tra  1 e 4 miliardi di lire italiane o l'equivalente in ECU,
rimborso in 10 "tranches" semestrali consecutive in linea capitale;
IV - per i contratti il cui valore  oscilla  tra  100  milioni  ed  1
miliardo  di  lire  italiane,  o  l'equivalente  in  ECU, concernenti
forniture  di  macchinari  e  di  equipaggiamenti,  rimborso   in   6
"tranches" semestrali consecutive e uguali;
V  -  in caso di fornitura di prodotti chimici, siderurgici, tessili,
prodotti per l'industria farmaceutica, beni  di  consumo  durevole  e
parti  di ricambio, rimborso, sia in quattro rate semestrali uguali e
consecutive, sia totale entro un termine  inferiore  a  24  mesi.  Il
valore  unitario  di  ciascun contratto non potra' essere inferiore a
100 milioni di lire italiane o all'equivalente in ECU.
4/ Le clausole finanziarie e legali nonche' i dettagli  e  le  intese
tecniche   relative  all'apertura  delle  linee  di  credito  saranno
stabilite di comune accordo tra gli istituti bancari italiani  e  gli
istituti finanziari marocchini.
5.  Le  imprese  italiane  e marocchine stipuleranno contratti per le
forniture in questione e stabiliranno di comune  accordo  i  relativi
dettagli tecnici e commerciali.
L'imputazione  dei contratti nel quadro del presente Accordo avverra'
in base a richieste specifiche degli istituti  finanziari  marocchini
agli  istituti bancari italiani che potranno procedere direttamente a
tale imputazione dopo aver verificato che i  contratti  rispettino  i
dettagli dell'Accordo e sotto riserva di una eventuale autorizzazione
per i prodotti soggetti a restrizioni commerciali.
6/  Entrambe le parti esamineranno sei mesi dopo la data del presente
scambio di lettere le  effettive  condizioni  di  applicazione  della
linea  di  credito e definiranno di comune accordo gli emendamenti da
introdurre per agevolarne maggiormente l'utilizzazione.
7/ Il presente Accordo  entrera'  in  vigore  sin  dallo  scambio  di
lettere  relativo  e  rimarra'  tale  fino  al rimborso delle rate in
capitale ed interessi dovute nel quadro dei crediti concessi".
Le saro' molto grato, Signor Ministro,  se  Ella  vorra'  confermarmi
l'accordo  del Suo Governo per quanto riguarda il contenuto di questa
lettera.
Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, i sensi della  mia
piu' alta considerazione.
                           Renato Ruggiero
                 Ministro del Commercio con l'Estero
REGNO DEL MAROCCO
MINISTERO DELLE FINANZE
IL MINISTRO
                                              Rabat il 18 luglio 1990
Signor Ministro,
ho  l'onore di accusare ricezione della Sua lettera del 4 maggio 1990
del seguente tenore:
"Con  riferimento  alle  disposizioni  del   Processo-Verbale   della
Commissione  mista  italo-marocchina  svoltasi  a  Roma  il  24  e 25
novembre 1988 ed in particolare al punto 2 di  tale  Processo-Verbale
(Questioni finanziarie) ho l'onore di confermarLe quanto segue:
1/Le  autorita' competenti della Repubblica Italiana sono disposte ad
autorizzare in conformita' con la regolamentazione italiana in vigore
uno o piu' istituti bancari italiani, i quali ne facciano  richiesta,
ad  accordare  linee  di  credito agli istituti finanziari marocchini
"riconosciuti in natura pubblica della SACE o che  beneficiano  della
garanzia   diretta  o  indiretta  dello   Stato  marocchino"  per  un
ammontare  globale  di  130  miliardi  di   lire   italiane,   oppure
l'equivalente  in ECU, a scelta degli istituti finanziari marocchini.
Questi crediti saranno  destinati  al  finanziamento  di  beni  e  di
servizi  italiani  consegnati  da  imprese  italiane in particolare a
piccole e medie  imprese  marocchine.  Tali  forniture  concerneranno
installazioni, macchinari, attrezzature, altri beni di invetimento ed
i  servizi  relativi  (progettazione  tecnica,  licenze,  Know   how,
assistenza   tecnica,   montaggio   ecc.),   nonche'  i  semilavorati
industriali  ed i beni di consumo durevole prodotti in Italia.
Almeno  il  35%  dell'ammontare  dei  crediti  sara'  destinato   con
precedenza  al  finanziamento  di  forniture  effettuate da piccole e
medie imprese italiane.
2.  L'ammontare globale summenzionato sara' oggetto di convenzioni da
stipulare tra gli istituti bancari italiani e gli istituti finanziari
marocchini.
Nel caso di installazioni complete  le  Convenzioni  dovranno  essere
stipulate  prima del 31 dicembre 1991, e prima del 30 giugno 1991 per
i contratti da firmare. Per le altre forniture potranno  concludersi,
prima  del 30 giugno 1991, convenzioni cumulative "open" destinate al
finanziamento di contratti da firmare prima del 31 dicembre 1991.
Qualora gli istituti finanziari marocchini domandino una  proroga  di
tali   scadenze   agli  istituti  italiani,  questi  ultimi  dovranno
sottoporre la questione alle Autorita'  italiane  competenti.  Questa
domanda  potra'  se  del  caso  essere accettata, dopo consenso delle
Autorita' Marocchine, senza  alcuna  modifica  formale  del  presente
Accordo.
3. Ciascuna convenzione di credito sipulera':
a)  un  ammontare globale non inferiore a 5 miliardi di lire italiane
od al suo equivalente in ECU;
b) il finanziamento  dell'85%  al  massimo  dell'importo  di  ciascun
contratto,  il 15% rimanente dovendo essere saldato in contanti dalla
parte marocchina alle scadenze stabilite dai  contratti   commerciali
ed in ogni caso prima della data di spedizione. Il valore delle merci
e  dei  servizi  stranieri  eventualmente  inclusi  nei contratti per
ragioni tecniche non sara' superiore alla percentuale  dei  pagamenti
in  contanti  effettuati  dalla  Parte  marocchina.  Tuttavia se tale
valore   e'   superiore   a   tale   percentuale   il   finanziamento
dell'eccedenza   di   merci   e   servizi  stranieri  sara'  soggetto
all'approvazione delle Autorita' italiane competenti:
c) il tasso d'interesse applicabile, che sara' quello  inferiore  dei
due tassi seguenti: tasso di consenso e tasso TICR in vigore all'atto
della firma dei contratti commerciali;
Sotto riserva che:
-  nel caso di crediti vincolati, la relativa Convenzione finanziaria
sia stipulata entro sei mesi a decorrere dalla data della  firma  del
contratto   commerciale;   diversamente,  ci  si  basera'  sul  tasso
applicabile all'atto della firma della Convenzione di credito;
- trattandosi di crediti  "open", l'istituto  di  credito  riceva  la
domanda  di  imputazione  entro tre mesi a decorrere dalla data della
firma del contratto commerciale; diversamente ci si basera' sul tasso
applicabile alla data  di  ricevimento,  da  parte  dell'istituto  di
credito, della richiesta di imputazione;
d)  la parte marocchina prenda a suo carico le spese di assicurazione
del  credito  il  cui  tasso  di   premio,   stabilito   dalla   SACE
corrispondera'  a  quello  applicato  alle  linee  di  credito inter-
governative nei confronti  del  Marocco, all'atto  della  concessione
della copertura assicurativa per ciascuna convenzione di credito;
e)  i  livelli  minimi  dei  contratti  commerciali  e le scadenze di
rimborso siano come segue:
I-  per  le  forniture  d'installazione  complete,  chiavi  in  mano,
rimborso  in  20  "tranches" semestrali consecutive e uguali in linea
capitale la prima delle quali a scadere sei  mesi  dopo  la  data  di
accettazione  provvisoria  dell'installazione prevista dal contratto.
Il valore di ciascun contratto non sara' inferiore in questo caso,  a
8 miliardi di lire italiane od all'equivalente in ECU;
II-  per  le forniture installazioni complete, chiavi in mano, il cui
valore e' situato tra 4 e 8 miliardi di lire italiane o l'equivalente
in ECU, rimborso in 17 "tranches"
semestrali consecutive e uguali in linea  capitale,  la  prima  delle
quali  a  scadere  sei  mesi dopo la data di accettazione provvisoria
prevista dal contratto;
III- per le forniture di macchinari e di attrezzature il  cui  valore
oscilla  tra  1 e 4 miliardi di lire italiane o l'equivalente in ECU,
rimborso in 10 "tranches" semestrali consecutive e  uguali  in  linea
capitale;
IV-  per  i  contratti  il  cui  valore  oscilla tra 100 milioni ed 1
miliardo di  lire  italiane,  o  l'equivalente  in  ECU,  concernenti
forniture   di   macchinari  e  di   equipaggiamenti,  rimborso in  6
"tranches" semestrali consecutive e uguali;
V-  in  caso  di fornitura di prodotti chimici, siderurgici, tessili,
prodotti per l'industria farmaceutica, beni  di  consumo  durevole  e
parti di ricambio, rimborso, sia in quattro rate uguali e  consecuti-
ve, sia totale  entro  un  termine  inferiore  a  24  mesi. Il valore
unitario  di ciascun  contratto  non potra'  essere  inferiore  a 100
milioni di lire italiane od all'equivalente in ECU.
4/ Le clausole finanziarie e legali nonche' i dettagli  e  le  intese
tecniche   relative  all'apertura  delle  linee  di  credito  saranno
stabilite di comune accordo tra gli istituti bancari italiani  e  gli
istituti finanziari marocchini.
5.  Le  imprese  italiane  e marocchine stipuleranno contratti per le
forniture in questione e stabiliranno di comune  accordo  i  relativi
dettagli tecnici e commerciali.
L'imputazione  dei contratti nel quadro del presente Accordo avverra'
in base a richieste specifiche degli istituti  finanziari  marocchini
agli istituti bancari italiani, che potranno procedere direttamente a
tale  imputazione  dopo  aver verificato che i contratti rispettino i
dettagli dell'Accordo e sotto riserva di una eventuale autorizzazione
per i prodotti soggetti a restrizioni commerciali.
6/ Entrambe le parti esamineranno, sei mesi dopo la data del presente
scambio di lettere, le  effettive  condizioni  di  applicazione della
linea  di  credito e definiranno di comune accordo gli emendamenti da
introdurre per agevolarne maggiormente l'utilizzazione.
7/ Il presente Accordo  entrera'  in  vigore  sin  dallo  scambio  di
lettere  relativo  e  rimarra'  tale  fino  al rimborso delle rate in
capitale ed interessi dovute nel quadro dei crediti concessi".
Ho altresi' l'onore di confermarLe a nome del Governo del  Regno  del
Marocco l'accordo che e' oggetto della sudddetta corrispondenza.
Colgo l'occasione  per rinnovarLe, signor Ministro, i sensi della mia
piu' alta considerazione.
                           Mohamed BERRADA
                       Ministro delle Finanze