169. Rabat, 4 maggio-18 luglio 1990 Scambio di Lettere Italia/Marocco per la concessione di una linea di credito intergovernativa per un importo globale di 130 miliardi di lire (Entrata in vigore: 18 luglio 1990) TRADUZIONE NON UFFICIALE IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Roma, 4 maggio 1990 Signor Ministro, con riferimento alle disposizioni del Processo-Verbale della Commissione Mista italo-marocchina svoltasi a Roma il 24 e 25 novembe 1988, ed in particolare al punto 2 di tale Processo Verbale (Questioni finanziarie), ho l'onore di confermarLe quanto segue: 1/ Le Autorita' competenti della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare in conformita' con la regolamentazione italiana in vigore uno o piu' istituti bancari italiani, i quali ne facciano richiesta, ad accordare linee di credito agli istituti finanziari marocchini "riconosciuti di natura pubblica dalla SACE o che beneficiano della garanzia diretta o indiretta dello Stato marocchino" per un ammontare globale di 130 miliardi di lire italiane, oppure l'equivalente in ECU, a scelta degli istituti finanziari marocchini. Questi crediti saranno destinati al finanziamento di beni e di servizi italiani consegnati da imprese italiane in particolare a piccole e medie imprese marocchine. Tali forniture concerneranno installazioni, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento ed i servizi relativi (progettazione tecnica, licenze, know how, assistenza tecnica, montaggio, ecc..) nonche' i semilavorati industriali ed i beni di consumo durevole prodotti in Italia. Almeno il 35% dell'ammontare dei crediti sara' destinato con precedenza al finanziamento di forniture effettuate da piccole e medie imprese italiane. 2. L'ammontare globale summenzionato sara' oggetto di convenzioni da stipulare tra gli istituti bancari italiani e gli istituti finanziari marocchini. Nel caso di installazioni complete le Convenzioni dovranno essere stipulate prima del 31 dicembre 1991, e prima del 30 giugno 1991 per i contratti da firmare. Per le altre forniture potranno concludersi, prima del 30 giugno 1991, convenzioni cumulative "open" destinate al finanziamento di contratti da firmare prima del 31 dicembre 1991. Qualora gli istituti finanziari marocchini domandino una proroga di tali scadenze agli istituti italiani, questi ultimi dovranno sottoporre la questione alle Autorita' italiane competenti. Questa domanda potra' se del caso essere accettata, dopo consenso delle Autorita' marocchine, senza alcuna modifica formale del presente Accordo. 3. Ciascuna convenzione di credito stipulera': a) un ammontare globale non inferiore a 5 miliardi di lire italiane od al suo equivalente in ECU; b) il finanziamento dell'85% al massimo dell'importo di ciascun contratto, il 15% rimanente dovendo essere saldato in contanti dalla parte marocchina alle scadenze stabilite dai contratti commerciali ed in ogni caso prima della data di spedizione. Il valore delle merci e dei servizi stranieri eventualmente inclusi nei contratti per ragioni tecniche non sara' superiore alla percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla Parte marocchina. Tuttavia se tale valore e' superiore a tale percentuale il finanziamento dell'eccedenza di merci e servizi stranieri sara' soggetto all'approvazione delle Autorita' italiane competenti: c) il tasso d'interesse applicabile, che sara' quello inferiore dei due tassi seguenti: tasso di consenso e tasso TICR in vigore all'atto della firma dei contratti commerciali; Sotto riserva che: - nel caso di crediti vincolati, la relativa Convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi a decorrere dalla data della firma del contratto commerciale; diversamente, ci si basera' sul tasso appicabile all'atto della firma della Convenzione di credito; - trattandosi di crediti "open", l'istituto di credito riceva la domanda di imputazione entro tre mesi a decorrere dalla data della firma del contratto commerciale; diversamente ci si basera' sul tasso applicabile alla data di ricevimento, da parte dell'istituto di credito, della domanda di imputazione; d) la parte marocchina prenda a suo carico le spese di assicurazione del credito il cui tasso di premio, stabilito dalla SACE corrispondera' a quello applicato alle linee di credito inter- governative nei confronti del Marocco, all'atto della concessione della copertura assicurativa per ciascuna convenzione di credito; e) i livelli minimi dei contratti commerciali e le scadenze di rimborso siano come segue: I- per le forniture d'installazioni complete, chiavi in mano, rimborso in 20 "tranches" semestrali consecutive e uguali in linea capitale la prima dele quali a scadere sei mesi dopo la data di accettazione provvisoria dell'installazione prevista dal contratto. Il valore di ciascun contratto non sara' inferiore in questo caso, a 8 miliardi di lire italiane od all'equivalente in ECU; II- per le forniture di installazioni complete, chiavi in mano, il cui valore e' situato tra 4 ed 8 miliardi di lire italiane o l'equivalente in ECU, rimborso in 17 "tranches" semestrali consec- utive e uguali in linea capitale, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo la data di accettazione provvisoria prevista dal contratto; III- per le forniture di macchinari e di attrezzature il cui valore oscilla tra 1 e 4 miliardi di lire italiane o l'equivalente in ECU, rimborso in 10 "tranches" semestrali consecutive in linea capitale; IV - per i contratti il cui valore oscilla tra 100 milioni ed 1 miliardo di lire italiane, o l'equivalente in ECU, concernenti forniture di macchinari e di equipaggiamenti, rimborso in 6 "tranches" semestrali consecutive e uguali; V - in caso di fornitura di prodotti chimici, siderurgici, tessili, prodotti per l'industria farmaceutica, beni di consumo durevole e parti di ricambio, rimborso, sia in quattro rate semestrali uguali e consecutive, sia totale entro un termine inferiore a 24 mesi. Il valore unitario di ciascun contratto non potra' essere inferiore a 100 milioni di lire italiane o all'equivalente in ECU. 4/ Le clausole finanziarie e legali nonche' i dettagli e le intese tecniche relative all'apertura delle linee di credito saranno stabilite di comune accordo tra gli istituti bancari italiani e gli istituti finanziari marocchini. 5. Le imprese italiane e marocchine stipuleranno contratti per le forniture in questione e stabiliranno di comune accordo i relativi dettagli tecnici e commerciali. L'imputazione dei contratti nel quadro del presente Accordo avverra' in base a richieste specifiche degli istituti finanziari marocchini agli istituti bancari italiani che potranno procedere direttamente a tale imputazione dopo aver verificato che i contratti rispettino i dettagli dell'Accordo e sotto riserva di una eventuale autorizzazione per i prodotti soggetti a restrizioni commerciali. 6/ Entrambe le parti esamineranno sei mesi dopo la data del presente scambio di lettere le effettive condizioni di applicazione della linea di credito e definiranno di comune accordo gli emendamenti da introdurre per agevolarne maggiormente l'utilizzazione. 7/ Il presente Accordo entrera' in vigore sin dallo scambio di lettere relativo e rimarra' tale fino al rimborso delle rate in capitale ed interessi dovute nel quadro dei crediti concessi". Le saro' molto grato, Signor Ministro, se Ella vorra' confermarmi l'accordo del Suo Governo per quanto riguarda il contenuto di questa lettera. Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. Renato Ruggiero Ministro del Commercio con l'Estero REGNO DEL MAROCCO MINISTERO DELLE FINANZE IL MINISTRO Rabat il 18 luglio 1990 Signor Ministro, ho l'onore di accusare ricezione della Sua lettera del 4 maggio 1990 del seguente tenore: "Con riferimento alle disposizioni del Processo-Verbale della Commissione mista italo-marocchina svoltasi a Roma il 24 e 25 novembre 1988 ed in particolare al punto 2 di tale Processo-Verbale (Questioni finanziarie) ho l'onore di confermarLe quanto segue: 1/Le autorita' competenti della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare in conformita' con la regolamentazione italiana in vigore uno o piu' istituti bancari italiani, i quali ne facciano richiesta, ad accordare linee di credito agli istituti finanziari marocchini "riconosciuti in natura pubblica della SACE o che beneficiano della garanzia diretta o indiretta dello Stato marocchino" per un ammontare globale di 130 miliardi di lire italiane, oppure l'equivalente in ECU, a scelta degli istituti finanziari marocchini. Questi crediti saranno destinati al finanziamento di beni e di servizi italiani consegnati da imprese italiane in particolare a piccole e medie imprese marocchine. Tali forniture concerneranno installazioni, macchinari, attrezzature, altri beni di invetimento ed i servizi relativi (progettazione tecnica, licenze, Know how, assistenza tecnica, montaggio ecc.), nonche' i semilavorati industriali ed i beni di consumo durevole prodotti in Italia. Almeno il 35% dell'ammontare dei crediti sara' destinato con precedenza al finanziamento di forniture effettuate da piccole e medie imprese italiane. 2. L'ammontare globale summenzionato sara' oggetto di convenzioni da stipulare tra gli istituti bancari italiani e gli istituti finanziari marocchini. Nel caso di installazioni complete le Convenzioni dovranno essere stipulate prima del 31 dicembre 1991, e prima del 30 giugno 1991 per i contratti da firmare. Per le altre forniture potranno concludersi, prima del 30 giugno 1991, convenzioni cumulative "open" destinate al finanziamento di contratti da firmare prima del 31 dicembre 1991. Qualora gli istituti finanziari marocchini domandino una proroga di tali scadenze agli istituti italiani, questi ultimi dovranno sottoporre la questione alle Autorita' italiane competenti. Questa domanda potra' se del caso essere accettata, dopo consenso delle Autorita' Marocchine, senza alcuna modifica formale del presente Accordo. 3. Ciascuna convenzione di credito sipulera': a) un ammontare globale non inferiore a 5 miliardi di lire italiane od al suo equivalente in ECU; b) il finanziamento dell'85% al massimo dell'importo di ciascun contratto, il 15% rimanente dovendo essere saldato in contanti dalla parte marocchina alle scadenze stabilite dai contratti commerciali ed in ogni caso prima della data di spedizione. Il valore delle merci e dei servizi stranieri eventualmente inclusi nei contratti per ragioni tecniche non sara' superiore alla percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla Parte marocchina. Tuttavia se tale valore e' superiore a tale percentuale il finanziamento dell'eccedenza di merci e servizi stranieri sara' soggetto all'approvazione delle Autorita' italiane competenti: c) il tasso d'interesse applicabile, che sara' quello inferiore dei due tassi seguenti: tasso di consenso e tasso TICR in vigore all'atto della firma dei contratti commerciali; Sotto riserva che: - nel caso di crediti vincolati, la relativa Convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi a decorrere dalla data della firma del contratto commerciale; diversamente, ci si basera' sul tasso applicabile all'atto della firma della Convenzione di credito; - trattandosi di crediti "open", l'istituto di credito riceva la domanda di imputazione entro tre mesi a decorrere dalla data della firma del contratto commerciale; diversamente ci si basera' sul tasso applicabile alla data di ricevimento, da parte dell'istituto di credito, della richiesta di imputazione; d) la parte marocchina prenda a suo carico le spese di assicurazione del credito il cui tasso di premio, stabilito dalla SACE corrispondera' a quello applicato alle linee di credito inter- governative nei confronti del Marocco, all'atto della concessione della copertura assicurativa per ciascuna convenzione di credito; e) i livelli minimi dei contratti commerciali e le scadenze di rimborso siano come segue: I- per le forniture d'installazione complete, chiavi in mano, rimborso in 20 "tranches" semestrali consecutive e uguali in linea capitale la prima delle quali a scadere sei mesi dopo la data di accettazione provvisoria dell'installazione prevista dal contratto. Il valore di ciascun contratto non sara' inferiore in questo caso, a 8 miliardi di lire italiane od all'equivalente in ECU; II- per le forniture installazioni complete, chiavi in mano, il cui valore e' situato tra 4 e 8 miliardi di lire italiane o l'equivalente in ECU, rimborso in 17 "tranches" semestrali consecutive e uguali in linea capitale, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo la data di accettazione provvisoria prevista dal contratto; III- per le forniture di macchinari e di attrezzature il cui valore oscilla tra 1 e 4 miliardi di lire italiane o l'equivalente in ECU, rimborso in 10 "tranches" semestrali consecutive e uguali in linea capitale; IV- per i contratti il cui valore oscilla tra 100 milioni ed 1 miliardo di lire italiane, o l'equivalente in ECU, concernenti forniture di macchinari e di equipaggiamenti, rimborso in 6 "tranches" semestrali consecutive e uguali; V- in caso di fornitura di prodotti chimici, siderurgici, tessili, prodotti per l'industria farmaceutica, beni di consumo durevole e parti di ricambio, rimborso, sia in quattro rate uguali e consecuti- ve, sia totale entro un termine inferiore a 24 mesi. Il valore unitario di ciascun contratto non potra' essere inferiore a 100 milioni di lire italiane od all'equivalente in ECU. 4/ Le clausole finanziarie e legali nonche' i dettagli e le intese tecniche relative all'apertura delle linee di credito saranno stabilite di comune accordo tra gli istituti bancari italiani e gli istituti finanziari marocchini. 5. Le imprese italiane e marocchine stipuleranno contratti per le forniture in questione e stabiliranno di comune accordo i relativi dettagli tecnici e commerciali. L'imputazione dei contratti nel quadro del presente Accordo avverra' in base a richieste specifiche degli istituti finanziari marocchini agli istituti bancari italiani, che potranno procedere direttamente a tale imputazione dopo aver verificato che i contratti rispettino i dettagli dell'Accordo e sotto riserva di una eventuale autorizzazione per i prodotti soggetti a restrizioni commerciali. 6/ Entrambe le parti esamineranno, sei mesi dopo la data del presente scambio di lettere, le effettive condizioni di applicazione della linea di credito e definiranno di comune accordo gli emendamenti da introdurre per agevolarne maggiormente l'utilizzazione. 7/ Il presente Accordo entrera' in vigore sin dallo scambio di lettere relativo e rimarra' tale fino al rimborso delle rate in capitale ed interessi dovute nel quadro dei crediti concessi". Ho altresi' l'onore di confermarLe a nome del Governo del Regno del Marocco l'accordo che e' oggetto della sudddetta corrispondenza. Colgo l'occasione per rinnovarLe, signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. Mohamed BERRADA Ministro delle Finanze