170. Il Cairo, 26 luglio 1990 Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto per la utilizzazione dei fondi di contropartita derivanti dall'Accordo di "Commodity Aid" del 2 marzo 1989, con Annesso (1) (Entrata in vigore: 26 luglio 1990) (1) L'Annesso non si pubblica per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO per l'utilizzazione dei Fondi di Contropartita. IN CONFORMITA' allo Scambio di Lettere del 2 marzo 1989 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto relativo alla concessione di un dono da destinarsi al finanziamento dell'importazione in Egitto di merci prodotte in Italia o di connessi servizi forniti dall'Italia, ed al relativo Accordo esecutivo stipulato in base a detto Scambio (qui di seguito chiamato "l'Accordo"); PREMESSO che l'Articolo III alla Sezione 3.07 (c) di detto Articolo dispone che le importazioni finanziate con detti fondi resi disponibili generino fondi di contropartita in Sterline egiziane, i quali verranno impiegati esclusivamente per finanziare progetti di sviluppo con le relative attivita' e spese nel territorio dell'Egitto; CON IL PRESENTE ATTO il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto desiderosi di raggiungere un accordo relativo all'impiego di detti fondi di contropartita, convengono quanto segue. 1 - Autorita' Esecutive: L'Italia designa l'Ambasciata d'Italia al Cairo come autorita' responsabile per l'espletamento degli impegni assunti con il presente Memorandum. L'Egitto designa il Ministero della Cooperazione Internazionale - Dipartimento della Finanza Internazionale (qui di seguito chiamato il "Dipartimento") come l'autorita' responsabile per la supervisione dell'attuazione del presente Memorandum, nonche' per la realizzazione delle attivita' relative all'impiego dei fondi di contropartita. 2 - Esenzioni: In conformita' all'Accordo ed in casi limitati, l'Italia e l'Egitto potranno accordarsi per non rendere necessaria la generazione di fondi di contropartita per le importazioni di attrezzature sanitarie e didattiche. Al fine di avvalersi di dette esenzioni, il Dipartimento inoltrera' una preventiva richiesta all'Ambasciata d'Italia al Cairo per ogni singolo caso. L'Ambasciata d'Italia al Cairo, previa consultazione con il Ministero degli Affari Esteri a Roma, comunichera' al Dipartimento per iscritto la decisione presa. In caso di approvazione, il Dipartimento rilascera' all'importatore una lettera indirizzata all'Ufficio di Approvvigionamento (il"P.U."), attestante la concessione dell'esenzione dal pagamento dei fondi di contropartita. 3- Procedure: L'Egitto aprira' un Conto di Contropartita a nome del Ministero della Cooperazione Internazionale - Dipartimento della Finanza Internazionale - presso la Banca Centrale d'Egitto, chiamato: "Fondi di Contropartita: Accordo con l'Italia, 2 marzo 1989", e versera' su detto conto l'equivalente in Sterline egiziane degli importi prelevati in base all'Accordo. Previa approvazione da parte del P.U. delle richieste di importazione, l'importatore versera' i relativi fondi di contropartita. L'importatore presentera' al P.U. una ricevuta di versamento - emessa dalla Banca Nazionale d'Egitto - che dimostri che sul conto e' stato versato l'intero ammontare dei fondi di contropartita. Il P.U. non autorizzera' l'apertura dei crediti documentari a meno che non venga presentata una ricevuta di versamento della Banca Nazionale d'Egitto, o una lettera di esenzione ottenuta dal Dipartimento. Per ogni transazione, la Banca Nazionale d'Egitto versera' immediatamente i fondi cosi' generati sul Conto di Contropartita presso la Banca Centrale d'Egitto. La Banca Centrale d'Egitto presentera' al Dipartimento un estratto conto mensile, che indichi le date e gli importi dei versamenti e dei prelevamenti dal Conto di Contropartita. Il Dipartimento inviera' una copia dell'estratto conto mensile all'Ambasciata d'Italia e al P.U. 4- Stanziamento e Impiego dei Fondi di Contropartita: L'Allegato I indica lo stanziamento preliminare dei fondi di contropartita, che potra' essere rivisto o modificato previo accordo reciproco tra l'Ambasciata d'Italia al Cairo e il Dipartimento. Qualsiasi revisione o modifica di detti stanziamenti dovra' essere prima approvata dal Ministero degli Affari Esteri a Roma. I fondi di contropartita generati non saranno impiegati dall'Egitto per pagare dazi doganali o altre tasse imposte dall'Egitto su beni di consumo e su servizi relativi all'esecuzione dei programmi italiani. L'Ambasciata d'Italia al Cairo e il Dipartimento procederanno in ogni caso specifico ad uno scambio di lettere, nelle quali verra' specificato in dettaglio il progetto, le relative attivita' e spese da finanziare con i fondi di contropartita, i beneficiari, e le date eventuali di prelievo dei fondi di contropartita dal conto presso la Banca Centrale. L'Ambasciata rispondera' entro 45 giorni alla lettera di richiesta inviata dal Dipartimento. 5- Durata del presente Memorandum d'Intesa: L'intesa contenuta nel presente Memorandum entrera' in vigore all'atto della firma da parte dei rappresentanti debitamente autorizzati d'Italia e d'Egitto, e rimarra' in vigore fino all'impiego completo dei fondi del Conto di Contropartita presso la Banca Centrale. 6 - Emendamenti: Gli emendamenti al presente Memorandum potranno essere fatti in ogni momento previo scambio di lettere tra i firmatari del presente Memo- randum. Fatto al Cairo il 26 luglio 1990 Per il Governo della Repubblica Italiana Patrizio Schmidlin Ambasciatore della Repubblica Italiana Per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto Erfan Shafey Primo Sottosegretario Ministero della Cooperazione Internazionale