(all. 23 - art. 1)
                                171.
                        Roma, 1› agosto 1990
         Accordo di consolidamento del debito fra il Governo
       della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
                      Togolese, con Annessi (1)
                 (Entrata in vigore: 1› agosto 1990)
        (1) Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
              ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO
               DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
                      DELLA REPUBBLICA DEL TOGO
Il  Governo  della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
del Togo nello  spirito  di  amicizia  e  di  cooperazione  economica
esistente  tra  i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del
Processo Verbale firmato a Parigi  il  9  luglio  1990  tra  i  Paesi
partecipanti  al  "Club  di Parigi"  relative  al consolidamento  del
debito del Togo, hanno convenuto quanto segue:
                             Articolo I
Il  presente  Accordo   concerne  il  consolidamento  dei  debiti per
capitale ed interessi in scadenza dal 1 luglio 1990 al 30 giugno 1992
e non pagati, risultanti da Accordi di consilidamento tra il  Governo
della  Repubblica  Italiana  ed  il Governo della Repubblica del Togo
stipulati il 3 marzo 1982, il 12 aprile 1984 ed il 20 giugno 1985  in
applicazione   delle  disposizioni  dei  Processi-Verbali  di  Parigi
rispettivamente del 20 febbraio 1981, del 12  aprile  1983  e  del  6
giugno 1984.
Gli  importi  dei  debiti  in questione sono indicati negli Annessi e
potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti  firmatarie
del presente Accordo.
                             Articolo II
I  debiti  indicati  al  precedente  Articolo  I saranno rimborsati e
trasferiti dalla Societa' Nazionale d'Investimento e  Fondi  Annessi,
agente  per  conto  del  Governo  della  Repubblica  del Togo (qui di
seguito denominata "SNI-FA"), alla SACE, nelle  valute  indicate  nei
rispettivi  contratti, convenzioni finanziarie ed Accordi, in 12 rate
semestrali uguali e consecutive la prima delle quali  scadra'  il  31
Dicembre 1999 e l'ultima il 30 giugno 2005.
                            Articolo III
Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato
ai sensi del presente Accordo, la "SNI-FA" si impegna a rimborsare ed
a  trasferire alla SACE gli interessi relativi ai debiti in questione
calcolati a decorrere dalla data di scadenza  fino  al  saldo  totale
degli stessi, al tasso d'interesse del 4,5 - -% annuo per i debiti in
lire italiane, del 6,5-% annuo per i debiti in franchi francesi e del
7,03-% annuo per i debiti in ECU.
Gli  interessi  saranno  pagati  nelle valute indicate nei rispettivi
contratti, convenzioni finanziarie ed Accordi in rate semestrali  (30
giugno  -  31  dicembre)  la prima delle quali con scadenza 30 giugno
1991.
                             Articolo IV
Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai  debiti  con
scadenza  dal  1  Settembre  1991  al  30 giugno 1992, a patto che la
condizione di cui alla Sezione  IV,  punto  3  del  Processo  Verbale
firmato a Parigi il 9 luglio 1990 sia soddisfatta anteriormente al 31
Agosto 1991.
                             Articolo V
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
In  fede  i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno
firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma in due esemplari, in lingua francese il 1› agosto 1990.
Per il Governo della
Repubblica Italiana
                                                 Per il Governo della
                                                  Repubblica del Togo