171. Roma, 1 agosto 1990 Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Togolese, con Annessi (1) (Entrata in vigore: 1 agosto 1990) (1) Gli annessi non si pubblicano per motivi tecnici TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TOGO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Togo nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 9 luglio 1990 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito del Togo, hanno convenuto quanto segue: Articolo I Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi in scadenza dal 1 luglio 1990 al 30 giugno 1992 e non pagati, risultanti da Accordi di consilidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Togo stipulati il 3 marzo 1982, il 12 aprile 1984 ed il 20 giugno 1985 in applicazione delle disposizioni dei Processi-Verbali di Parigi rispettivamente del 20 febbraio 1981, del 12 aprile 1983 e del 6 giugno 1984. Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo. Articolo II I debiti indicati al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dalla Societa' Nazionale d'Investimento e Fondi Annessi, agente per conto del Governo della Repubblica del Togo (qui di seguito denominata "SNI-FA"), alla SACE, nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni finanziarie ed Accordi, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 31 Dicembre 1999 e l'ultima il 30 giugno 2005. Articolo III Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato ai sensi del presente Accordo, la "SNI-FA" si impegna a rimborsare ed a trasferire alla SACE gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, al tasso d'interesse del 4,5 - -% annuo per i debiti in lire italiane, del 6,5-% annuo per i debiti in franchi francesi e del 7,03-% annuo per i debiti in ECU. Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti, convenzioni finanziarie ed Accordi in rate semestrali (30 giugno - 31 dicembre) la prima delle quali con scadenza 30 giugno 1991. Articolo IV Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti con scadenza dal 1 Settembre 1991 al 30 giugno 1992, a patto che la condizione di cui alla Sezione IV, punto 3 del Processo Verbale firmato a Parigi il 9 luglio 1990 sia soddisfatta anteriormente al 31 Agosto 1991. Articolo V Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. In fede i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma in due esemplari, in lingua francese il 1 agosto 1990. Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo della Repubblica del Togo