173. Roma, 14 settembre 1990 Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria (Entrata in vigore: 14 settembre 1990) ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria, riferendosi al Trattato di Commercio e di Navigazione firmato il 4 luglio 1928 e modificato dal Protocollo del 23 marzo 1950, all'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica del 1 dicembre 1965, all'Accordo commerciale ed economico a lungo termine del 15 novembre 1969, all'Accordo sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica del 25 maggio 1974, alla Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 16 maggio 1977, all'Accordo per la promozione e protezione degli investimenti del 17 febbraio 1987, all'Accordo sul'utilizzazione del Porto Franco di Trieste del 19 aprile 1988, all'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la CEE e l'Ungheria del 26 settembre 1988 nonche' alla partecipazione di ambedue i Paesi all'Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio, desiderando ampliare e rafforzare i rapporti di amicizia e le relazioni economiche italo-ungheresi mediante lo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi, tenendo conto dell'aspirazione delle due Parti ad utilizzare le loro risorse economiche e tecnologiche al fine di promuovere il progresso economico dei due Paesi nel quadro di una cooperazione ampia e durevole, riconoscendo l'utilita' di stipulare accordi a lungo termine come mezzo efficace per sviluppare le relazioni economiche tra i due Paesi, tenendo altresi' conto dell'iniziativa pentagonale avviata tra Italia, Ungheria, Austria, Cecoslovacchia e Jugoslavia, confermando la loro aspirazione, in conformita' ai principi ed alle disposizioni dell'Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, firmato ad Helsinki il 1.8.1975, di sviluppare e approfondire ulteriormente una cooperazione reciproca- mente vantaggiosa, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria, riconoscendo che la cooperazione economica, industriale, e tecnica rappresenta un fattore di progresso per lo sviluppo e per la diversificazione delle relazioni economiche fra i due Paesi, si impegnano a promuoverla e svilupparla. A tal fine essi si concederanno reciprocamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti nei rispettivi Paesi, il trattamento piu' favorevole nel campo della cooperazione economica, industriale e tecnica e tutte le facilitazioni possibili per la realizzazione di progetti di cooperazione economica,industriale e tecnica approvati dai due Paesi. Articolo 2 A tal fine di utilizzare nella maniera piu' efficace le possibilita' di cooperazione offerte dai programmi di sviluppo economico dei due Paesi, le Parti Contraenti procederanno, per il tramite degli organismi competenti, a scambi di informazioni sui rispettivi obiettivi di sviluppo, con particolare riguardo a quelli che influiscono sullo scambio bilaterale di prodotti e sulla cooperazione economica che assicureranno, attraverso i canali competenti, una adeguata informazione agli operatori potenzialmente interessati. Le Parti inoltre incoraggeranno la creazione di un clima favorevole agli investimenti, alle societa' miste e agli accordi per l'utilizzo di brevetti. Articolo 3 Le Parti Contraenti incoraggeranno la conclusione di contratti ed intese di cooperazione - ivi comprese le societa' miste - fra enti ed imprese dei due Paesi, soprattutto nei settori di reciproco interesse. Esse si adopereranno per sviluppare la cooperazione, in particolare nei seguenti settori: - industriale; - agro alimentare, veterinario e di protezione fitosanitaria; - energetico; - comunicazioni e trasporti; - telecomunicazioni ed informazione; - protezione dell'ambiente; - ricerca e sviluppo applicato, transfer tecnologico; - formazione manageriale e professionale; - turismo. Articolo 4 Nel quadro del presente Accordo, un interesse particolare sara' accordato alle seguenti forme di cooperazione; 1. Cooperazione, compresa la coproduzione, fra imprese industriali ed agricole al fine di conseguire un migliore impiego delle capacita' produttive e l'aumento della competitivita' nonche' di assicurare una ottimale commercializzazione dei prodotti sul mercato dei due Paesi o su mercati terzi; 2. Cooperazione tra imprese ed organizzazioni economiche dei due Paesi allo scopo di sviluppare ed ammodernare i procedimenti tecnici ed i metodi di lavoro promuovendo l'adattamento alle esigenze imposte dai moderni standards e norme tecniche, anche per conseguire un aumento della produttivita'; 3. Scambi di invenzioni, brevetti, esperienze tecniche ed industriali, preparazione e realizzazione di ricerche in comune; 4. Sviluppo della cooperazione tra piccole e medie imprese, favorendo la formazione di centri di informazione e servizi, consorzi di esportazione, partecipazione alle fiere, missioni di studio del mercato; 5. Cooperazione nel settore finanziario con particolare riguardo a banche, fondi di investimento, compagnie assicuratrici, societa' di servizi terziari avanzati ed eventualmente creazioni in comune di imprese di questo tipo; 6. Cooperazione fra organismi nazionali, settoriali e regionali di categoria ed organismi di promozione degli scambi commerciali; 7. Sviluppo della cooperazione fra Enti economici e di ricerca nonche' fra imprese pubbliche e private nei seguenti principali settori di protezione ambientale: controllo ed elaborazione dati sui fenomeni di inquinamento atmosferico, idrici e terrestre; prevenzione degli incidenti ecologici di natura chimica, industriale ed energetica ed intervento nelle zone colpite da catastrofi ecologiche; gestione e smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi. Articolo 5 Le Parti Contraenti incoraggeranno le iniziative in comune delle imprese dei due Paesi intese a realizzare una cooperazione nei mercati dei Paesi terzi, ed in quelli dei paesi in via di sviluppo in particolare. Esse incoraggeranno altresi' in tali Paesi la costituzione di societa' miste. Articolo 6 Considerando il credito come strumento importante nello sviluppo e nell'ampliamento delle forniture di macchinari, attrezzature ed impianti completi, entrambe le Parti prenderanno misure, nell'ambito delle rispettive legislazioni, per concedere, se sara' ritenuto necessario, crediti alle migliori condizioni, nel rispetto dei vincoli derivanti a ciascuna delle Parti dall'appartenenza ad organizzazioni internazionali. Articolo 7 Le Parti Contraenti faciliteranno l'attuazione di iniziative atte a promuovere i contatti fra gli operatori economici, i tecnici e gli esperti dei due Paesi, eventualmente anche attraverso l'istituzione di un Centro d'Affari e Servizi a Budapest. I due Governi favoriranno altresi' la partecipazione degli operatori economici di un Paese alle manifestazioni fieristiche dell'altro, lo scambio di missioni di tecnici e di esperti economici, l'organizzazione di convegni, di settimane tecnologiche ed altre iniziative che possano contribuire allo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi. Articolo 8 Nel quadro del presente Accordo le due Parti Contraenti istituiscono una Commissione Mista composta dai rappresentanti dei due Governi. Essa avra' il compito, in particolare di: - seguire l'applicazione del presente Accordo; - coordinare la cooperazione economica, industriale e tecnica tra i due Paesi; - esaminare le proposte relative allo sviluppo di tale cooperazione e contribuire al tempestivo superamento di eventuali difficolta'. La Commissione Mista stabilira' le modalita' del suo funzionamento ed istituira' Gruppi di Lavoro per l'esecuzione di determinati compiti. La Commissione, istituita nel contesto delle competenze e delle disponibilita' ordinarie di bilancio di ogni Amministrazione governativa od Istituzione chiamata a farne parte, si riunira' una volta all'anno alternativamente a Roma e a Budapest. Articolo 9 Nei settori scientifico e tecnico la cooperazione sara' definita ed eseguita sulla base dei programmi della Commissione Mista scientifica e tecnica costituita in virtu' dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica concluso fra i due Paesi il 20 settembre 1965. Articolo 10 Le disposizioni del presente Accordo non potranno essere intese come istitutive di deroghe o condizioni rispetto agli impegni derivanti da Accordi multilaterali, dei quali le Parti contraenti siano o divengano firmatarie. Rimarra' comunque applicabile, per ogni parte Contraente e per i settori di cooperazione e collaborazione oggetto del presente Accordo, ogni normativa di carattere generale o speciale che venga adottata per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in conformita' con le norme dell'Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio. Articolo 11 Qualora si presenti la necessita' di modifiche al presente Accordo allo scopo di assicurarne una piu' efficace attuazione le due Parti procederanno a consultazioni su domanda di una di esse. Articolo 12 Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno della firma e sara' valido per la durata di 10 anni. Esso sara' prorogato automaticamente di anno in anno sempreche' una delle due Parti Contraenti non ne notifichi per iscritto la denuncia sei mesi prima della scadenza. FATTO a Roma il 14 Settembre 1990 in due esemplari, ciascuno nella lingua italiana ed ungherese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Italiana (Firma illeggibile) Per il Governo della Repubblica di Ungheria (Firma illeggibile)