(all. 25 - art. 1)
                                173.
                       Roma, 14 settembre 1990
      Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica
     fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
                       Repubblica di Ungheria
               (Entrata in vigore: 14 settembre 1990)
                               ACCORDO
       DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA FRA IL
        GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
                       REPUBBLICA DI UNGHERIA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di
Ungheria,
riferendosi  al  Trattato  di  Commercio  e di Navigazione firmato il
4  luglio  1928  e  modificato  dal   Protocollo  del  23 marzo 1950,
all'Accordo   di   cooperazione   economica, industriale  e   tecnica
del 1› dicembre 1965, all'Accordo commerciale ed  economico  a  lungo
termine  del  15  novembre  1969,  all'Accordo  sullo  sviluppo della
cooperazione economica, industriale e tecnica  del  25  maggio  1974,
alla  Convenzione  intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia
di  imposte  sul  reddito  e  sul  patrimonio  del  16  maggio  1977,
all'Accordo  per la promozione e protezione degli investimenti del 17
febbraio 1987, all'Accordo  sul'utilizzazione  del  Porto  Franco  di
Trieste  del  19  aprile  1988,  all'Accordo  sugli  scambi  e  sulla
cooperazione commerciale ed economica tra la CEE e l'Ungheria del  26
settembre  1988  nonche'  alla  partecipazione  di  ambedue  i  Paesi
all'Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio,
desiderando ampliare   e  rafforzare  i  rapporti  di  amicizia  e le
relazioni   economiche  italo-ungheresi  mediante lo  sviluppo  della
cooperazione fra i due Paesi,
tenendo conto dell'aspirazione delle due  Parti ad utilizzare le loro
risorse  economiche  e   tecnologiche  al   fine  di   promuovere  il
progresso  economico  dei due Paesi  nel  quadro  di una cooperazione
ampia e durevole,
riconoscendo l'utilita'  di  stipulare
accordi  a  lungo  termine  come  mezzo  efficace  per  sviluppare le
relazioni  economiche  tra  i  due  Paesi,
tenendo  altresi'   conto dell'iniziativa  pentagonale  avviata   tra
Italia, Ungheria, Austria, Cecoslovacchia e Jugoslavia,
confermando  la  loro  aspirazione,  in conformita'  ai  principi  ed
alle disposizioni dell'Atto finale della  Conferenza per la sicurezza
e  la  cooperazione in Europa,  firmato  ad Helsinki  il 1.8.1975, di
sviluppare e approfondire ulteriormente una  cooperazione  reciproca-
mente  vantaggiosa,
hanno convenuto quanto segue:
                             Articolo 1
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di Ungheria, riconoscendo che la cooperazione economica, industriale,
e tecnica rappresenta un fattore di progresso per lo sviluppo  e  per
la  diversificazione  delle  relazioni economiche fra i due Paesi, si
impegnano a promuoverla e svilupparla.
A tal fine essi si concederanno reciprocamente,  nel  rispetto  delle
disposizioni  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  il  trattamento  piu'
favorevole nel campo  della  cooperazione  economica,  industriale  e
tecnica  e  tutte  le facilitazioni possibili per la realizzazione di
progetti di cooperazione economica,industriale  e  tecnica  approvati
dai due Paesi.
                             Articolo 2
A  tal fine di utilizzare nella maniera piu' efficace le possibilita'
di cooperazione offerte dai programmi di sviluppo economico  dei  due
Paesi,  le  Parti  Contraenti  procederanno,  per  il  tramite  degli
organismi  competenti,  a  scambi  di  informazioni  sui   rispettivi
obiettivi   di  sviluppo,  con  particolare  riguardo  a  quelli  che
influiscono sullo scambio bilaterale di prodotti e sulla cooperazione
economica che assicureranno,  attraverso  i  canali  competenti,  una
adeguata  informazione  agli operatori potenzialmente interessati. Le
Parti inoltre incoraggeranno la creazione di un clima favorevole agli
investimenti, alle societa' miste e agli accordi  per  l'utilizzo  di
brevetti.
                             Articolo 3
Le  Parti  Contraenti  incoraggeranno  la conclusione di contratti ed
intese di cooperazione - ivi comprese le societa' miste - fra enti ed
imprese  dei  due  Paesi,  soprattutto  nei  settori   di   reciproco
interesse.
Esse  si  adopereranno per sviluppare la cooperazione, in particolare
nei seguenti settori:
- industriale;
- agro alimentare, veterinario e di protezione fitosanitaria;
- energetico;
- comunicazioni e trasporti;
- telecomunicazioni ed informazione;
- protezione dell'ambiente;
- ricerca e sviluppo applicato, transfer tecnologico;
- formazione manageriale e professionale;
- turismo.
                             Articolo 4
Nel quadro del  presente  Accordo,  un  interesse  particolare  sara'
accordato alle seguenti forme di cooperazione;
1. Cooperazione, compresa la coproduzione, fra imprese industriali ed
agricole  al  fine  di conseguire un migliore impiego delle capacita'
produttive e l'aumento della competitivita' nonche' di assicurare una
ottimale commercializzazione dei prodotti sul mercato dei due Paesi o
su mercati terzi;
2. Cooperazione tra imprese  ed  organizzazioni  economiche  dei  due
Paesi  allo scopo di sviluppare ed ammodernare i procedimenti tecnici
ed i metodi di lavoro promuovendo l'adattamento alle esigenze imposte
dai moderni standards e  norme  tecniche,  anche  per  conseguire  un
aumento della produttivita';
3.   Scambi   di   invenzioni,   brevetti,   esperienze  tecniche  ed
industriali, preparazione e realizzazione di ricerche in comune;
4. Sviluppo della cooperazione tra piccole e medie imprese, favorendo
la formazione di  centri  di  informazione  e  servizi,  consorzi  di
esportazione,  partecipazione  alle  fiere,  missioni  di  studio del
mercato;
5. Cooperazione nel settore finanziario con  particolare  riguardo  a
banche,  fondi  di investimento, compagnie assicuratrici, societa' di
servizi terziari avanzati ed eventualmente  creazioni  in  comune  di
imprese di questo tipo;
6.  Cooperazione  fra  organismi nazionali, settoriali e regionali di
categoria ed organismi di promozione degli scambi commerciali;
7.  Sviluppo  della  cooperazione  fra  Enti  economici  e di ricerca
nonche' fra imprese  pubbliche  e  private  nei  seguenti  principali
settori di protezione ambientale:
controllo   ed   elaborazione   dati  sui  fenomeni  di  inquinamento
atmosferico,  idrici  e  terrestre;   prevenzione   degli   incidenti
ecologici  di natura chimica, industriale ed energetica ed intervento
nelle zone colpite da catastrofi ecologiche; gestione  e  smaltimento
dei rifiuti tossici e pericolosi.
                             Articolo 5
Le  Parti  Contraenti  incoraggeranno  le  iniziative in comune delle
imprese dei due  Paesi  intese  a  realizzare  una  cooperazione  nei
mercati  dei   Paesi  terzi,  ed  in  quelli  dei   paesi  in via  di
sviluppo in particolare.
Esse  incoraggeranno  altresi'  in  tali  Paesi  la  costituzione  di
societa' miste.
                             Articolo 6
Considerando  il  credito  come strumento importante nello sviluppo e
nell'ampliamento  delle  forniture  di  macchinari,  attrezzature  ed
impianti  completi, entrambe le Parti prenderanno misure, nell'ambito
delle rispettive  legislazioni,  per  concedere,  se  sara'  ritenuto
necessario,  crediti  alle  migliori  condizioni,  nel  rispetto  dei
vincoli  derivanti  a  ciascuna  delle  Parti  dall'appartenenza   ad
organizzazioni internazionali.
                             Articolo 7
Le  Parti  Contraenti faciliteranno l'attuazione di iniziative atte a
promuovere i contatti fra gli operatori economici, i  tecnici  e  gli
esperti  dei  due Paesi, eventualmente anche attraverso l'istituzione
di un Centro d'Affari e Servizi a Budapest.
I due Governi favoriranno altresi' la partecipazione degli  operatori
economici  di un Paese alle manifestazioni fieristiche dell'altro, lo
scambio  di   missioni   di   tecnici   e   di   esperti   economici,
l'organizzazione  di  convegni,  di  settimane  tecnologiche ed altre
iniziative che possano contribuire allo sviluppo  della  cooperazione
tra i due Paesi.
                             Articolo 8
Nel  quadro del presente Accordo le due Parti Contraenti istituiscono
una Commissione Mista composta dai rappresentanti  dei  due  Governi.
Essa avra' il compito, in particolare di:
- seguire l'applicazione del presente Accordo;
- coordinare la cooperazione economica, industriale e tecnica  tra  i
due Paesi;
- esaminare   le   proposte   relative    allo    sviluppo   di  tale
cooperazione e contribuire al  tempestivo  superamento  di  eventuali
difficolta'.
La Commissione Mista stabilira' le modalita' del suo funzionamento ed
istituira' Gruppi di Lavoro per l'esecuzione di determinati compiti.
La  Commissione,  istituita  nel  contesto  delle  competenze e delle
disponibilita'  ordinarie  di  bilancio   di   ogni   Amministrazione
governativa  od  Istituzione  chiamata a farne parte, si riunira' una
volta all'anno alternativamente a Roma e a Budapest.
                             Articolo 9
Nei settori scientifico e tecnico la cooperazione sara'  definita  ed
eseguita sulla base dei programmi della Commissione Mista scientifica
e   tecnica   costituita   in  virtu'  dell'Accordo  di  cooperazione
scientifica e tecnica concluso fra i due Paesi il 20 settembre 1965.
                             Articolo 10
Le  disposizioni del presente Accordo non potranno essere intese come
istitutive di deroghe o condizioni rispetto agli impegni derivanti da
Accordi  multilaterali,  dei  quali  le  Parti  contraenti  siano   o
divengano  firmatarie.  Rimarra' comunque applicabile, per ogni parte
Contraente e per i settori di cooperazione e  collaborazione  oggetto
del presente Accordo, ogni normativa di carattere generale o speciale
che  venga  adottata  per  motivi  di  ordine pubblico o di sicurezza
nazionale, in conformita' con le norme  dell'Accordo  Generale  sulle
Tariffe ed il Commercio.
                             Articolo 11
Qualora  si  presenti la necessita' di modifiche  al presente Accordo
allo scopo di assicurarne una piu' efficace attuazione le  due  Parti
procederanno a consultazioni su domanda di una di esse.
                             Articolo 12
Il  presente Accordo entrera' in vigore il giorno della firma e sara'
valido per la durata di 10 anni.
Esso sara' prorogato automaticamente di anno in anno  sempreche'  una
delle  due Parti Contraenti non ne notifichi per iscritto la denuncia
sei mesi prima della scadenza.
FATTO a Roma il 14 Settembre 1990 in due  esemplari,  ciascuno  nella
lingua  italiana  ed  ungherese,  entrambi i testi facenti ugualmente
fede.
Per il Governo
della Repubblica Italiana
(Firma illeggibile)
                                                       Per il Governo
                                         della Repubblica di Ungheria
                                                  (Firma illeggibile)