(all. 26 - art. 1)
                                174.
                       Roma, 25 settembre 1990
         Accordo di consolidamento del debito fra il Governo
       della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
                 di Guinea Bissau, con Allegati (1)
               (Entrata in vigore: 25 settembre 1990)
(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di Guinea  Bissau,  nello  spirito  di  amicizia  e  di  cooperazione
economica  esistente  tra i due Paesi ed in applicazione delle intese
del Processo Verbale firmato a Parigi il 26 Ottobre 1989 tra i  Paesi
partecipanti  al  "Club  di  Parigi"  relative  al consolidamento del
debito della Guinea Bissau, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
Il presente Accordo concerne:
a)  il  consolidamento  dei  debiti,  per   capitale   ed   interessi
contrattuali,  della  Guinea-Bissau in scadenza dal 1 ottobre 1989 al
31 dicembre 1990 e non pagati, relativi alle  operazioni  finanziarie
che  prevedono  un regolamento dilazionato su di un periodo superiore
ad 1 anno, che sono stati  oggetto  di  una  convenzione  finanziaria
stipulata  anteriormente al 31 dicembre 1986 e che beneficiano di una
garanzia dello Stato Italiano per il tramite della  Sezione  Speciale
per  l'Assicurazione  del  Credito  all'Esportazione"  qui di seguito
denominata "SACE" (Annesso A);
b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a)  di
questo  Articolo,  per  capitale ed interessi contrattuali, scaduti e
non pagati al 30 settembre 1989 (Annesso B).
c) il  consolidamento  dei  debiti,  per  capitale  ed  interessi  in
scadenza  dal  1› ottobre  1989  al  31  dicembre  1990  e non pagati
derivanti  dall'Accordo  di  consolidemento  tra  il  Governo   della
Repubblica  italiana  ed il Governo della Repubblica di Guinea-Bissau
stipulato in applicazione del Processo Verbale del  27  Ottobre  1987
(Annesso C);
d) il consolidamento degli interessi di mora maturati al 30 settembre
1989  sui debiti di cui al paragrafo b) di questo Articolo, calcolati
al tasso d'interesse indicato  all'Articolo  III  di  questo  Accordo
(Annesso D).
Gli  importi  indicati  negli  Annessi  potranno essere modificati di
comune accordo tra le parti firmatarie del presente Accordo.
                             ARTICOLO II
1) I debiti di cui al  precedente  Articolo  I,  paragrafi  a)  e  c)
saranno  rimborsati  e  trasferiti  dalla  Banca Nazionale di Guinea-
Bissau che opera per conto del Governo della Repubblica della Guinea-
Bissau, qui di seguito denominata "Banca" alla  "SACE"  nelle  valute
indicate  nei  rispettivi  contratti e convenzioni finanziarie, in 12
rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra'  il
30 Settembre 1998 e l'ultima il 31 marzo 2004.
2)  I  debiti  di  cui  al  precedente Articolo I, paragrafi b) e d),
saranno rimborsati e  trasferiti  dalla  "Banca"  alla  "SACE"  nelle
valute  indicate  nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie,
in 12 rate semestrali uguali  e  consecutive  la  prima  delle  quali
scadra' il 30 settembre 1997 e l'ultima il 31 marzo 2003.
                            ARTICOLO III
Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato
ai  sensi del presente Accordo, la "Banca" si impegna a rimborsare ed
a trasferire, agli aventi diritto in Italia gli interessi relativi ai
debiti in questione a decorrere dalla data  di  scadenza  per  quanto
concerne  i  debiti indicati nei paragrafi a), b) e c) del precedente
Articolo I ed a decorrere dal 1 Ottobre 1989 per quanto  concerne  di
debiti  indicati  al  paragrafo  d) del precedente Articolo I fino al
saldo totale degli stessi, calcolati al tasso d'interesse  del  4,68%
annuo per quanto riguarda i debiti in Franchi Svizzeri.
Gli  interessi  saranno  pagati nelle valute indicate nei contratti e
convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 marzo-30 settembre) la
prima delle quali a scadere il 31 marzo 1991.
                             ARTICOLO IV
Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi  legali
previsti  dal  diritto comune, o gli impegni sottoscritti dalle parti
per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui  all'Articolo  I
ed  indicati  nelle  liste  allegate.  Di  conseguenza, nessuna delle
disposizioni  del  presente  Accordo   puo'   essere   invocata   per
giustificare  qualsiasi  modifica delle clausole di detti contratti o
convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole che concernono
le disposizioni di pagamento e le date delle scadenze.
Ogni  modifica  delle  convenzioni finanziarie intervenuta dopo il 30
Dicembre 1986 avente  come  effetto di incrementare gli impegni della
Guinea-Bissau  nei  confronti  dell'Italia  sara' considerata come un
nuovo impegno non coperto dal presente Accordo.
                             ARTICOLO V
Le disposizioni del  presente  Accordo  si  applicheranno  ai  debiti
indicati  nel  precedente Articolo I, paragrafi a) e c) dovuti dal 31
luglio 1990 al 31 dicembre 1990 purche' la  condizione  di  cui  alla
Sezione  IV,  punto   3   del Processo Verbale firmato a Parigi il 26
ottobre 1989 sia soddisfatta per la fine Ottobre 1990.
                             ARTICOLO VI
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
In fede i sottoscritti  Rappresentanti  debitamente  abilitati  hanno
firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma,
in due esemplari, in lingua francese
il 25 Settembre 1990
PER IL GOVERNO DELLA                 PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
REPUBBLICA ITALIANA                                 DI GUINEA BISSAU