174. Roma, 25 settembre 1990 Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Guinea Bissau, con Allegati (1) (Entrata in vigore: 25 settembre 1990) (1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea Bissau, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle intese del Processo Verbale firmato a Parigi il 26 Ottobre 1989 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito della Guinea Bissau, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne: a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, della Guinea-Bissau in scadenza dal 1 ottobre 1989 al 31 dicembre 1990 e non pagati, relativi alle operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su di un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di una convenzione finanziaria stipulata anteriormente al 31 dicembre 1986 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A); b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 30 settembre 1989 (Annesso B). c) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi in scadenza dal 1 ottobre 1989 al 31 dicembre 1990 e non pagati derivanti dall'Accordo di consolidemento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea-Bissau stipulato in applicazione del Processo Verbale del 27 Ottobre 1987 (Annesso C); d) il consolidamento degli interessi di mora maturati al 30 settembre 1989 sui debiti di cui al paragrafo b) di questo Articolo, calcolati al tasso d'interesse indicato all'Articolo III di questo Accordo (Annesso D). Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le parti firmatarie del presente Accordo. ARTICOLO II 1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) e c) saranno rimborsati e trasferiti dalla Banca Nazionale di Guinea- Bissau che opera per conto del Governo della Repubblica della Guinea- Bissau, qui di seguito denominata "Banca" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 30 Settembre 1998 e l'ultima il 31 marzo 2004. 2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi b) e d), saranno rimborsati e trasferiti dalla "Banca" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 30 settembre 1997 e l'ultima il 31 marzo 2003. ARTICOLO III Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato ai sensi del presente Accordo, la "Banca" si impegna a rimborsare ed a trasferire, agli aventi diritto in Italia gli interessi relativi ai debiti in questione a decorrere dalla data di scadenza per quanto concerne i debiti indicati nei paragrafi a), b) e c) del precedente Articolo I ed a decorrere dal 1 Ottobre 1989 per quanto concerne di debiti indicati al paragrafo d) del precedente Articolo I fino al saldo totale degli stessi, calcolati al tasso d'interesse del 4,68% annuo per quanto riguarda i debiti in Franchi Svizzeri. Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei contratti e convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 marzo-30 settembre) la prima delle quali a scadere il 31 marzo 1991. ARTICOLO IV Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi legali previsti dal diritto comune, o gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I ed indicati nelle liste allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole che concernono le disposizioni di pagamento e le date delle scadenze. Ogni modifica delle convenzioni finanziarie intervenuta dopo il 30 Dicembre 1986 avente come effetto di incrementare gli impegni della Guinea-Bissau nei confronti dell'Italia sara' considerata come un nuovo impegno non coperto dal presente Accordo. ARTICOLO V Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi a) e c) dovuti dal 31 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 purche' la condizione di cui alla Sezione IV, punto 3 del Processo Verbale firmato a Parigi il 26 ottobre 1989 sia soddisfatta per la fine Ottobre 1990. ARTICOLO VI Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. In fede i sottoscritti Rappresentanti debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, in due esemplari, in lingua francese il 25 Settembre 1990 PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DI GUINEA BISSAU