(all. 27 - art. 1)
                                175.
                        Roma, 2 ottobre 1990
Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica
 d'Italia e il Governo della Repubblica di Uganda, con 2 Annessi (1)
                 (Entrata in vigore: 2 ottobre 1990)
(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO  TRA  IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'UGANDA.
Il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  della  Repubblica
dell'Uganda,  nello  spirito  di amicizia e di cooperazione economica
esistente tra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a
Parigi il 26 gennaio 1989 dai Paesi partecipanti  alla  riunione  del
Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:
                             ARTICOLO I
Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:
a)  dei  debiti  per  capitale  e  interesse  dovuti dall'Uganda alla
Sezione Speciale per  l'Assicurazione  del  Credito  all'Esportazione
(qui di seguito chiamata "SACE"), nel periodo tra il 1 gennaio 1989 e
il  30  giugno  1990  e non ancora regolati, relativi agli Accordi di
Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il  Governo
delle  Repubblica  dell'Uganda,  conclusi  il 16 novembre 1982, il 22
febbraio 1984 e il 27 luglio 1989 in conformita' ai Processi  Verbali
del Club di Parigi del 18 novembre 1981, del 1 dicembre 1982 e del 19
giugno 1987 (Allegato 1);
b)  dei  debiti  di  cui  al precedente paragrafo a), arretrati al 31
dicembre 1988 e non ancora regolati (Allegato 2).
Gli Allegati summenzionati, che  sono  parte  del  presente  Accordo,
potranno  essere soggetti a revisione previo consenso reciproco delle
due Parti.
                             ARTICOLO II
a) I debiti di cui all'Articolo I,  a)  saranno  trasferiti  -  nelle
divise  stabilite  nei  contratti  -  dalla  Banca di Uganda, (qui di
seguito  chiamata  "Banca"),  agente  per  conto  del  Governo  della
Repubblica  dell'Uganda,  alla  "SACE" in 12 rate semestrali uguali e
successive, la prima delle quali scadra' il 31 marzo 1998 e  l'ultima
il 30 settembre 2003.
b)  I debiti di cui al precedente Articolo I, b), verranno trasferiti
- nelle divise stabilite nei contratti - dalla "Banca" alla "SACE" in
12 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali  scadra'
il 31 marzo 1997 e l'ultima il 30 settembre 2002.
                            ARTICOLO III
1)  La  "Banca"  s'impegna  a  pagare  e a trasferire alla "SACE" gli
interessi sui pagamenti dilazionati che verranno  calcolati  su  ogni
debito  considerato  dal  presente Accordo non regolato alla scadenza
originaria.
2) Detti interessi matureranno durante il  periodo  tra  la  scadenza
originaria  e  il  saldo  completo  del debito e saranno calcolati al
tasso annuale del 5,80% per i debiti pagabili in  dollari  USA  e  al
tasso annuale dell'8,50% per i debiti pagabili in Lire italiane.
3)  Detti  interessi  saranno trasferiti - nelle divise stabilite nei
contratti - semestralmente, a partire dal 31 marzo 1991.
                             ARTICLO IV
Fatte  salve le sue disposizioni, il presente Accordo non tocca ne' i
vincoli giuridici stabiliti ai sensi  del  diritto  comune,  ne'  gli
impegni  contrattuali stipulati  dalle  Parti  per le operazioni alle
quali si riferiscono i debiti dell'Uganda indicati all'Articolo I del
presente Accordo.
Conseguentemente,  nessuna  delle  disposizioni  del presente Accordo
potra' essere utilizzata per giustificare qualsiasi modifica di detti
contratti,  in  particolare  quelle  concernenti  le  condizioni   di
pagamento e le date di scadenza.
                             ARTICOLO V
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
Fatto a  Roma  il  2  ottobre  1990  in  due copie in lingua inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
                                                 PER IL GOVERNO DELLA
                                               REPUBBLICA DELL'UGANDA