175. Roma, 2 ottobre 1990 Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo della Repubblica di Uganda, con 2 Annessi (1) (Entrata in vigore: 2 ottobre 1990) (1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 26 gennaio 1989 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne la ristrutturazione: a) dei debiti per capitale e interesse dovuti dall'Uganda alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata "SACE"), nel periodo tra il 1 gennaio 1989 e il 30 giugno 1990 e non ancora regolati, relativi agli Accordi di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo delle Repubblica dell'Uganda, conclusi il 16 novembre 1982, il 22 febbraio 1984 e il 27 luglio 1989 in conformita' ai Processi Verbali del Club di Parigi del 18 novembre 1981, del 1 dicembre 1982 e del 19 giugno 1987 (Allegato 1); b) dei debiti di cui al precedente paragrafo a), arretrati al 31 dicembre 1988 e non ancora regolati (Allegato 2). Gli Allegati summenzionati, che sono parte del presente Accordo, potranno essere soggetti a revisione previo consenso reciproco delle due Parti. ARTICOLO II a) I debiti di cui all'Articolo I, a) saranno trasferiti - nelle divise stabilite nei contratti - dalla Banca di Uganda, (qui di seguito chiamata "Banca"), agente per conto del Governo della Repubblica dell'Uganda, alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 31 marzo 1998 e l'ultima il 30 settembre 2003. b) I debiti di cui al precedente Articolo I, b), verranno trasferiti - nelle divise stabilite nei contratti - dalla "Banca" alla "SACE" in 12 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 31 marzo 1997 e l'ultima il 30 settembre 2002. ARTICOLO III 1) La "Banca" s'impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" gli interessi sui pagamenti dilazionati che verranno calcolati su ogni debito considerato dal presente Accordo non regolato alla scadenza originaria. 2) Detti interessi matureranno durante il periodo tra la scadenza originaria e il saldo completo del debito e saranno calcolati al tasso annuale del 5,80% per i debiti pagabili in dollari USA e al tasso annuale dell'8,50% per i debiti pagabili in Lire italiane. 3) Detti interessi saranno trasferiti - nelle divise stabilite nei contratti - semestralmente, a partire dal 31 marzo 1991. ARTICLO IV Fatte salve le sue disposizioni, il presente Accordo non tocca ne' i vincoli giuridici stabiliti ai sensi del diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni alle quali si riferiscono i debiti dell'Uganda indicati all'Articolo I del presente Accordo. Conseguentemente, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere utilizzata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti, in particolare quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza. ARTICOLO V Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Roma il 2 ottobre 1990 in due copie in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA