(all. 29 - art. 1)
                                177.
                        Roma, 16 ottobre 1990
          Scambio di lettere Italia/FAO per la definizione
          di edifici della sede centrale, con Allegato (1)
                (Entrata in vigore: 16 ottobre 1990)
(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.
 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE
Le Directeur General
                                                 Roma 16 ottobre 1990
Eccellenza,
ho  l'onore  di riferirmi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti
del  Governo  italiano  e   di   questa   Oranizzazione   riguardanti
l'estensione    dei   limiti   territoriali   della   Sede   centrale
dell'Organizzazione  a  seguito  della  sua  occupazione,  per   fini
istituzionali,   di  terreni  ed  edifici  non  coperti  dall'attuale
definizione della Sede centrale.
E' implicito nell'Accordo di sede, firmato a Washington il 31 ottobre
1950, che  locali  adeguati  saranno  forniti  per  far  fronte  alle
necessita'  della  nuova  Sede  centrale  della  FAO sulla base dello
sviluppo dell'Organizzazione. Per tale ragione, l'articolo I, sezione
1 (f) (ii), mentre da un lato descrive in dettaglio  nell'allegato  A
dell'Accordo, i terreni e gli edifici inclusi nella definizione della
"Sede  centrale",  dall'altro prevede specificatamente la conclusione
di accordi supplementari  al  fine  di  aggiungere  altri  terreni  o
edifici  in  tale  definizione.  Sulla base di dette disposizioni, il
Governo italiano ha, nell'arco  degli  anni,  generosamente  messo  a
disposizione  dell'Organizzazione  ulteriori  uffici nel complesso di
Via delle Terme di Caracalla.
Tuttavia, tali  uffici  si  sono  dimostrati  insufficienti  rendendo
necessario  per  l'Organizzazione  prendere  in  locazione da privati
ulteriori  immobili  al  fine   di   poter   provvedere   un'adeguata
sistemazione per il suo personale della Sede centrale.
Sua Eccellenza
Gian Luigi Valenza
Ambasciatore d'Italia
presso la FAO
Roma
In  considerazione  di detti sviluppi, il Governo italiano, con legge
n. 506 del 3 novembre 1988, ha generosamente accettato  di  ulteriori
uffici   nel   complesso   di   Via  delle  Terme  di  Caracalla.  La
ristrutturazione del  complesso  di  Via  delle  Terme  di  Caracalla
aiutera'  a  risolvere,  per  il futuro, il problema dell'adeguatezza
degli uffici. Tuttavia,  nel  frattempo,  l'Organizzazione  si  trova
nella  necessita'  di  dover  ancora  prendere in locazione ulteriori
immobili da privati onde risolvere le sue  temporanee  necessita'  di
spazio  nella  sede  centrale  e  potrebbe trovarsi in una situazione
analoga anche nel futuro.
Nel  prendere  atto  di  tale  situazione,  il  Governo  italiano  ha
generosamente   accordato   all'Organizzazione   durante  gli  ultimi
diciassette anni un contributo speciale destinato a coprire in  parte
le  spese  sostenute  dall'Organizzazione  nel  prendere in locazione
immobili aggiuntivi per la Sede centrale. Tuttavia,  abbiamo  creduto
di  comprendere  che,  affinche'  detti  contributi  speciali possano
continuare,  su base temporanea, si rende necessario potersi avvalere
di una appropriata disposizione  legale  per  il  pagamento  di  tali
contributi.
Alla  luce  delle considerazioni sopraesposte, ho l'onore di proporre
che i terreni e gli edifici che potranno di  volta  in  volta  essere
presi in locazione dall'Organizzazione e descritti in liste preparate
d'intesa  con il Governo italiano, siano considerati parte integrante
dell'Allegato A dell'Accordo di sede e  siano  quindi  inclusi  nella
definizione  della  Sede centrale ai sensi dell'Articolo I, sezione 1
(f) dell'Accordo di sede. E' inteso che il Governo fara' fronte  agli
interi  costi  di  locazione  relativi  a  detti complessi della Sede
centrale e che il pagamento di tali canoni  sara'  considerato  quale
pieno  adempimento  degli  obblighi  derivanti  al  Governo  in  base
all'Articolo II, sezioni 3 e 4 dell'Accordo di sede.
Se questa proposta e' accettabile, propongo inoltre che  la  presente
lettera  e  la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed
italiana, e le liste concordate,  anch'esse  in  ambedue  le  lingue,
costituiscano   un  accordo  supplementare  secondo  quanto  disposto
dall'articolo I, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede, facendo  il
testo inglese e quello italiano ugualmente fede.
Voglia   credere,   Eccellenza,   ai   sensi   della  mia  piu'  alta
considerazione.
                                                       Edouard Saouma
                                                  (Firma illeggibile)
                          (STEMMA)
                                                Roma, 16 ottobre 1990
Signor Direttore Generale,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 16  ottobre
1990 del seguente tenore:
"Eccellenza,
ho  l'onore di riferirimi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti
del  Governo  italiano  e  di   questa   Organizzazione   riguardanti
l'estensione    dei   limiti   territoriali   della   Sede   centrale
dell'Organizzazione  a  seguito  della  sua  occupazione,  per   fini
istituzionali,   di  terreni  ed  edifici  non  coperti  dall'attuale
definizione della Sede centrale.
E' implicito nell'Accordo di sede, firmato a Washington il 31 ottobre
1950, che  locali  adeguati  saranno  forniti  per  far  fronte  alle
necessita'  della  nuova  Sede  centrale  della  FAO sulla base dello
sviluppo dell'Organizzazione. Per tale ragione, l'articolo I, sezione
1 (f) (ii), mentre da un lato descrive in dettaglio  nell'allegato  A
dell'Accordo, i terreni e gli edifici inclusi nella definizione della
"Sede  centrale",  dall'altro prevede specificatamente la conclusione
di accordi supplementari  al  fine  di  aggiungere  altri  terreni  o
edifici  in  tale  definizione.  Sulla base di dette disposizioni, il
Governo italiano ha, nell'arco  degli  anni,  generosamente  messo  a
disposizione  dell'Organizzazione  ulteriori  uffici nel complesso di
Via delle Terme di Caracalla.
Tuttavia, tali  uffici  si  sono  dimostrati  insufficienti  rendendo
necessario  per  l'Organizzazione  prendere  in  locazione da privati
ulteriori  immobili  al  fine   di   poter   provvedere   un'adeguata
sistemazione per il suo personale della Sede centrale.
In  considerazione  di detti sviluppi, il Governo italiano, con legge
N.  506  del  3  novembre  1988,  ha   generosamente   accettato   di
intraprendere   e  finanziare  un  progetto  per  la  costruzione  di
ulteriori uffici nel complesso di Via delle Terme  di  Caracalla.  La
ristrutturazione  del  complesso  di  Via  delle  Terme  di Caracalla
aiutera' a risolvere, per il futuro, il problema dell'adeguatezza
S.E.
Edouard Saouma
Direttore Generale della FAO
Roma
degli uffici. Tuttavia,  nel  frattempo,  l'Organizzazione  si  trova
nella  necessita'  di  dover  ancora  prendere in locazione ulteriori
immobili da privati onde risolvere le sue temporanee necessita' di
spazio nela sede centrale  e  potrebbe  trovarsi  in  una  situazione
analoga anche nel futuro.
Nel  prendere  atto  di  tale  situazione,  il  Governo  italiano  ha
generosamente  accordato  all'Organizzazione   durante   gli   ultimi
diciassette  anni un contributo speciale destinato a coprire in parte
le spese sostenute  dall'Organizzazione  nel  prendere  in  locazione
immobili  aggiuntivi  per la Sede centrale. Tuttavia, abbiamo creduto
di comprendere  che,  affinche'  detti  contributi  speciali  possano
continuare,  su base temporanea, si rende necessario potersi avvalere
di una appropriata disposizione  legale  per  il  pagamento  di  tali
contributi.
Alla  luce  delle considerazioni sopraesposte, ho l'onore di proporre
che i terreni e gli edifici che potranno di  volta  in  volta  essere
presi in locazione dall'Organizzazione e descritti in liste preparate
d'intesa  con il Governo italiano, siano considerati parte integrante
dell'Allegato A dell'Accordo di sede e  siano  quindi  inclusi  nella
definizione  della  Sede centrale ai sensi dell'articolo I, sezione 1
(f) dell'Accordo di sede. E' inteso che il Governo fara' fronte  agli
interi  costi  di  locazione  relativi  a  detti complessi della Sede
centrale e che il pagamento di tali canoni  sara'  considerato  quale
pieno  adempimento  degli  obblighi  derivanti  al  Governo  in  base
all'articolo II, sezioni 3 e 4 dell'Accordo di sede.
Se questa proposta e' accettabile, propongo inoltre che  la  presente
lettera  e  la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed
italiana, e le liste concordate,  anch'esse  in  ambedue  le  lingue,
costituiscano   un  accordo  supplementare  secondo  quanto  disposto
dall'articolo I, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede, facendo  il
testo inglese e quello italiano ugualmente fede".
A tale riguardo, ho l'onore di informarLa che la proposta che precede
e' accettabile per il Governo italiano il quale concorda pertanto che
la  Sua  lettera  e  la  presente  lettera  entrambe in italiano e in
inglese, e le liste  concordate,  anch'esse  in  ambedue  le  lingue,
costituiscano  un  accordo  supplementare,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo I, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede, facendo  il
testo italiano ed inglese ugualmente fede.
Voglia  credere,  Signor  Direttore Generale, ai sensi della mia piu'
alta considerazione.
                                                 (Gian Luigi Valenza)
                                                  (Firma illeggibile)