177. Roma, 16 ottobre 1990 Scambio di lettere Italia/FAO per la definizione di edifici della sede centrale, con Allegato (1) (Entrata in vigore: 16 ottobre 1990) (1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE Le Directeur General Roma 16 ottobre 1990 Eccellenza, ho l'onore di riferirmi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo italiano e di questa Oranizzazione riguardanti l'estensione dei limiti territoriali della Sede centrale dell'Organizzazione a seguito della sua occupazione, per fini istituzionali, di terreni ed edifici non coperti dall'attuale definizione della Sede centrale. E' implicito nell'Accordo di sede, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, che locali adeguati saranno forniti per far fronte alle necessita' della nuova Sede centrale della FAO sulla base dello sviluppo dell'Organizzazione. Per tale ragione, l'articolo I, sezione 1 (f) (ii), mentre da un lato descrive in dettaglio nell'allegato A dell'Accordo, i terreni e gli edifici inclusi nella definizione della "Sede centrale", dall'altro prevede specificatamente la conclusione di accordi supplementari al fine di aggiungere altri terreni o edifici in tale definizione. Sulla base di dette disposizioni, il Governo italiano ha, nell'arco degli anni, generosamente messo a disposizione dell'Organizzazione ulteriori uffici nel complesso di Via delle Terme di Caracalla. Tuttavia, tali uffici si sono dimostrati insufficienti rendendo necessario per l'Organizzazione prendere in locazione da privati ulteriori immobili al fine di poter provvedere un'adeguata sistemazione per il suo personale della Sede centrale. Sua Eccellenza Gian Luigi Valenza Ambasciatore d'Italia presso la FAO Roma In considerazione di detti sviluppi, il Governo italiano, con legge n. 506 del 3 novembre 1988, ha generosamente accettato di ulteriori uffici nel complesso di Via delle Terme di Caracalla. La ristrutturazione del complesso di Via delle Terme di Caracalla aiutera' a risolvere, per il futuro, il problema dell'adeguatezza degli uffici. Tuttavia, nel frattempo, l'Organizzazione si trova nella necessita' di dover ancora prendere in locazione ulteriori immobili da privati onde risolvere le sue temporanee necessita' di spazio nella sede centrale e potrebbe trovarsi in una situazione analoga anche nel futuro. Nel prendere atto di tale situazione, il Governo italiano ha generosamente accordato all'Organizzazione durante gli ultimi diciassette anni un contributo speciale destinato a coprire in parte le spese sostenute dall'Organizzazione nel prendere in locazione immobili aggiuntivi per la Sede centrale. Tuttavia, abbiamo creduto di comprendere che, affinche' detti contributi speciali possano continuare, su base temporanea, si rende necessario potersi avvalere di una appropriata disposizione legale per il pagamento di tali contributi. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, ho l'onore di proporre che i terreni e gli edifici che potranno di volta in volta essere presi in locazione dall'Organizzazione e descritti in liste preparate d'intesa con il Governo italiano, siano considerati parte integrante dell'Allegato A dell'Accordo di sede e siano quindi inclusi nella definizione della Sede centrale ai sensi dell'Articolo I, sezione 1 (f) dell'Accordo di sede. E' inteso che il Governo fara' fronte agli interi costi di locazione relativi a detti complessi della Sede centrale e che il pagamento di tali canoni sara' considerato quale pieno adempimento degli obblighi derivanti al Governo in base all'Articolo II, sezioni 3 e 4 dell'Accordo di sede. Se questa proposta e' accettabile, propongo inoltre che la presente lettera e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana, e le liste concordate, anch'esse in ambedue le lingue, costituiscano un accordo supplementare secondo quanto disposto dall'articolo I, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede, facendo il testo inglese e quello italiano ugualmente fede. Voglia credere, Eccellenza, ai sensi della mia piu' alta considerazione. Edouard Saouma (Firma illeggibile) (STEMMA) Roma, 16 ottobre 1990 Signor Direttore Generale, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 16 ottobre 1990 del seguente tenore: "Eccellenza, ho l'onore di riferirimi ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del Governo italiano e di questa Organizzazione riguardanti l'estensione dei limiti territoriali della Sede centrale dell'Organizzazione a seguito della sua occupazione, per fini istituzionali, di terreni ed edifici non coperti dall'attuale definizione della Sede centrale. E' implicito nell'Accordo di sede, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, che locali adeguati saranno forniti per far fronte alle necessita' della nuova Sede centrale della FAO sulla base dello sviluppo dell'Organizzazione. Per tale ragione, l'articolo I, sezione 1 (f) (ii), mentre da un lato descrive in dettaglio nell'allegato A dell'Accordo, i terreni e gli edifici inclusi nella definizione della "Sede centrale", dall'altro prevede specificatamente la conclusione di accordi supplementari al fine di aggiungere altri terreni o edifici in tale definizione. Sulla base di dette disposizioni, il Governo italiano ha, nell'arco degli anni, generosamente messo a disposizione dell'Organizzazione ulteriori uffici nel complesso di Via delle Terme di Caracalla. Tuttavia, tali uffici si sono dimostrati insufficienti rendendo necessario per l'Organizzazione prendere in locazione da privati ulteriori immobili al fine di poter provvedere un'adeguata sistemazione per il suo personale della Sede centrale. In considerazione di detti sviluppi, il Governo italiano, con legge N. 506 del 3 novembre 1988, ha generosamente accettato di intraprendere e finanziare un progetto per la costruzione di ulteriori uffici nel complesso di Via delle Terme di Caracalla. La ristrutturazione del complesso di Via delle Terme di Caracalla aiutera' a risolvere, per il futuro, il problema dell'adeguatezza S.E. Edouard Saouma Direttore Generale della FAO Roma degli uffici. Tuttavia, nel frattempo, l'Organizzazione si trova nella necessita' di dover ancora prendere in locazione ulteriori immobili da privati onde risolvere le sue temporanee necessita' di spazio nela sede centrale e potrebbe trovarsi in una situazione analoga anche nel futuro. Nel prendere atto di tale situazione, il Governo italiano ha generosamente accordato all'Organizzazione durante gli ultimi diciassette anni un contributo speciale destinato a coprire in parte le spese sostenute dall'Organizzazione nel prendere in locazione immobili aggiuntivi per la Sede centrale. Tuttavia, abbiamo creduto di comprendere che, affinche' detti contributi speciali possano continuare, su base temporanea, si rende necessario potersi avvalere di una appropriata disposizione legale per il pagamento di tali contributi. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, ho l'onore di proporre che i terreni e gli edifici che potranno di volta in volta essere presi in locazione dall'Organizzazione e descritti in liste preparate d'intesa con il Governo italiano, siano considerati parte integrante dell'Allegato A dell'Accordo di sede e siano quindi inclusi nella definizione della Sede centrale ai sensi dell'articolo I, sezione 1 (f) dell'Accordo di sede. E' inteso che il Governo fara' fronte agli interi costi di locazione relativi a detti complessi della Sede centrale e che il pagamento di tali canoni sara' considerato quale pieno adempimento degli obblighi derivanti al Governo in base all'articolo II, sezioni 3 e 4 dell'Accordo di sede. Se questa proposta e' accettabile, propongo inoltre che la presente lettera e la Sua risposta affermativa, redatte in lingua inglese ed italiana, e le liste concordate, anch'esse in ambedue le lingue, costituiscano un accordo supplementare secondo quanto disposto dall'articolo I, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede, facendo il testo inglese e quello italiano ugualmente fede". A tale riguardo, ho l'onore di informarLa che la proposta che precede e' accettabile per il Governo italiano il quale concorda pertanto che la Sua lettera e la presente lettera entrambe in italiano e in inglese, e le liste concordate, anch'esse in ambedue le lingue, costituiscano un accordo supplementare, secondo quanto previsto dall'articolo I, sezione 1 (f) (ii) dell'Accordo di sede, facendo il testo italiano ed inglese ugualmente fede. Voglia credere, Signor Direttore Generale, ai sensi della mia piu' alta considerazione. (Gian Luigi Valenza) (Firma illeggibile)