178. Roma, 30 novembre 1990 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca in materia di Cooperazione Scientifica e Tecnologica (Entrata in vigore: 30 novembre 1990) Accordo tra Il Governo della Repubblica Italiana ed Il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca in materia di Cooperazione Scientifica e Tecnologica Il Governo della Repubblica Italiana ed Il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, - allo scopo di incoraggiare l'espansione della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso l'instaurazione di una fruttuosa cooperazione a scopi pacifici e nel loro reciproco interesse; - prendendo atto che l'espansione della cooperazione scientifica e tecnologica e' auspicabile, e che essa deve essere opportunamente sostenuta da istituzioni sia pubbliche che private; - nella consapevolezza che i progetti regionali di cooperazione - in primo luogo l'Iniziativa Pentagonale tra la Repubblica d'Austria, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia - rappresentano uno strumento di integrazione di crescente utilita'; hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Sulla base dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio ed in conformita' con le leggi ed i regolamenti in vigore nei due Paesi, entrambi i Governi svilupperanno delle attivita' comuni di cooperazione nel campo scientifico e tencologico. Articolo 2 In due Governi hanno concordato di dare priorita' in particolare ai seguenti settori, senza escludere la possibilita' di estendere in futuro le attivita' di cooperazione ad altri campi: 1. Energie rinnovabili, risparmio energetico, energie convenzionali e sicurezza nucleare. 2. Protezione ambientale (suolo, aria, acqua, foreste, gestione dei rifiuti, osservazione della terra e prevenzione dei rischi tecnologici). 3. Agricoltura e industria alimentare. 4. Sanita', nutrizione e medicina preventiva. 5. Farmacologia e industria farmaceutica. 6. Scienza, ricerca e tecnologia dello spazio. 7. Trasporti. 8. Scienze della terra (sismologia, ricerca geotermica). 9. Tecnologie meccaniche, tecnologie chimiche, processi di produzione, automazione e robotica. 10. Nuovi materiali. 11. Biotecnologie e tecnologie a bassa produzione di rifiuti. 12. Informatica e tecnologie della comunicazione. 13. Elettrotecnica ed elettronica. 14. Fisica, chimica e biologia. 15. Riconversione dell'industria militare. L'attuazione della cooperazione sara' l'oggetto di consultazioni reciproche tra gli esperti secondo le procedure previste all'Articolo 5, allo scopo di individuare progetti di ricerca e sviluppo in campi scientifici e tecnologici, cosi' come programmi suscettibili di essere intrapresi con profitto sulla base di una reciproca cooperazione. Articolo 3 Tenendo conto degli interessi di entrambi i Governi, la cooperazione scientifica e tecnologica puo' essere realizzata attraverso: A. Sviluppo comune di ricerche e di attivita' sperimentali; utilizzo comune di attrezzature e di strumenti tecnici e scientifici; scambio d'informazioni sulle attivita' relative alla ricerca e sviluppo. B. Visite e scambi reciproci bilaterali di studenti, esperti e scienziati, personale tecnico o di altri esperti in materie generali o specifiche. C. Concessione di borse di studio per universita' ed istituti scientifici e formazione di esperti in imprese industriali, anche sulla base di accordi precedenti. D. Organizzazione di simposi, conferenze e seminari. E. Altri tipi di attivita' comuni che possano costituire l'oggetto di accordi specifici. Articolo 4 Allo scopo di applicare le disposizioni previste dai precedenti Articoli, i due Governi si impegnano a sostenere e facilitare la realizzazione di programmi e progetti di cooperazione tra enti statali, universita', istituti di ricerca ed imprese di entrambi i Paesi, cosi' come la cooperazione con terzi o con organizzazioni internazionali. L'Italia favorira' l'inclusione di progetti da parte di universita', istituzioni ed imprese ceche e slovacche in iniziative tecnologiche e scientifiche sviluppate nell'ambito delle Comunita' Europee e di altre organizzazioni scientifiche europee. L'Italia incoraggera' anche l'utilizzo dei meccanismi dell'Iniziativa Eureka, in modo da fornire alle imprese ed istituiti cechi e slovacchi interessati l'occasione di cooperare con imprese ed istituti italiani, cosi' come con le Comunita' Europee. Le attivita' di cooperazione scientifica e tecnologica gia' in vigore al momento in cui e' firmato il presente accordo si intendono incluse in esso. Articolo 5 L'attuazione delle disposizioni di cui all'Articolo 3, cosi' come la risoluzione delle questioni risultanti dall'applicazione del presente Accordo, saranno affidate ad una Commissione Mista, i cui membri saranno designati da ognuno dei due Governi, con i seguenti obiettivi: A. Promuovere ed incoraggiare gli scambi di opinioni ed informazioni nel campo della scienza e tecnologia allo scopo di promuovere un adeguato sviluppo sociale ed economico. B. Esaminare e discutere le attivita' di cooperazione collegate all'attuazione del presente Accordo. C. Informare i due Governi sull'attuazione del presente Accordo ed individuare e proporre le attivita' di cooperazione previste in esso. D. Concordare un protocollo di intesa con il quale verranno tra l'altro definiti: 1) Il numero annuale di mensilita'/persona messe a disposizione dalle Parti per lo scambio di ricercatori ed esperti; 2) Le agevolazioni di cui ciascun esperto potra' usufruire; 3) Le procedure relative alla fruizione dei soggiorni di ricerca. La Commissione Mista si incontrera' alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Federativa Ceca e Slovacca sotto la presidenza della Parte ospitante alle date fissate di comune accordo ed almeno una volta l'anno. Esperti delle organizzazioni economiche e rappresentanti delle imprese, istituzioni, istituti di ricerca e universita' interessati potranno essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione Mista. La composizione e il funzionamento della Commissione saranno stabiliti attraverso i canali diplomatici. Articolo 6 La cooperazione scientifica e tecnologica, sulla base degli Articoli 2 e 3, sara' anche attuata mediante accordi specifici tra gli istituti e le organizzazioni interessate (nel seguito chiamate Parti) dei due Paesi. Tali accordi stabiliranno in particolare il contenuto e le forme di collaborazione concreta, la sua durata, le sue esigenze finanziarie, la partecipazione di ogni Parte ai risultati della collaborazione e le responsabilita' relative alle attivita' realizzate direttamente dalle Parti. I due Governi non avranno responsabilita' per gli impegni presi direttamente dalle Parti nell'ambito del presente Accordo. I due Governi incoraggeranno relazioni dirette tra istituti ed organizzazioni dei due Paesi per mezzo della Commissione Mista di cui all'Articolo 5. Articolo 7 Le informazioni tecnologiche e scientifiche non soggette al regime della proprieta' intellettuale e derivanti da attivita' di cooperazione compiute nel contesto del presente Accordo possono essere messe a disposizione del pubblico da ciascuno dei due Governi conformemente alla pratica generalmente accettata ed alla procedura seguita abitualmente dalle istituzioni partecipanti. Entrambi i Governi prenderanno in dovuta considerazione la protezione e la distribuzione dei diritti sulla proprieta' intellettuale o altri diritti privati che possono sorgere da attivita' di cooperazione realizzate nel quadro del presente Accordo. Qualora necessario, entrambi i Governi si consulteranno reciprocamente e faciliteranno, se necessario, accordi specifici tra le Parti interessate allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale. Articolo 8 L'attuazione del presente Accordo sara' soggetta ai pertinenti stanziamenti di bilancio ed alle leggi e regolamenti in vigore in ciascun Paese. Potra' altresi' essere prevista la possibilita' di ricorrere a mezzi finanziari multilaterali, internazionali o regionali. Articolo 9 E' inteso che il presente Accordo sostituisce l'"Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Cecoslovacchia" firmato a Praga il 27 marzo 1965. Altri accordi bilaterali di cooperazione esistenti al momento della firma del presente Accordo od altri accordi firmati in seguito, non saranno influenzati dal presente Accordo. I due Governi non assumono reciproca responsabilita' per danni che possono derivare dalla cooperazione realizzata sulla base del presente Accordo. Nessuna norma del presente Accordo puo' pregiudicare altri accordi di cooperazione in vigore tra i due Governi all'atto della sua firma o gli accordi conclusi successivamente. Similmente, nessuna disposizione del presente Accordo sara' contraria agli impegni presi dai due Governi a seguito degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore. Articolo 10 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma e durera' tre anni. Successivamente rimarra' in vigore per ulteriori periodi di tre anni a meno che uno dei due Governi renda nota, con un preavviso di sei mesi, tramite comunicazione scritta, la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. I programmi e progetti in corso alla data della denuncia rimarranno in vigore e verranno regolati dalle appropriate disposizioni del presente Accordo fino alla loro conclusione. Fatto a Roma il 30 Novembre 1990, in due esemplari originali, entrambi in lingua italiana e ceca, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica Federativa (Firma illeggibile) Ceca e Slovacca (Firma illeggibile)