(all. 30 - art. 1)
                                178.
                       Roma, 30 novembre 1990
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
  Repubblica Federativa Ceca e Slovacca in materia di Cooperazione
                      Scientifica e Tecnologica
                (Entrata in vigore: 30 novembre 1990)
                             Accordo tra
                Il Governo della Repubblica Italiana
                                 ed
       Il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca
                            in materia di
               Cooperazione Scientifica e Tecnologica
                Il Governo della Repubblica Italiana
                                 ed
       Il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca,
-   allo   scopo  di  incoraggiare  l'espansione  della  cooperazione
scientifica e tecnologica attraverso l'instaurazione di una fruttuosa
cooperazione a scopi pacifici e nel loro reciproco interesse;
- prendendo atto che l'espansione della  cooperazione  scientifica  e
tecnologica  e'  auspicabile,  e  che essa deve essere opportunamente
sostenuta da istituzioni sia pubbliche che private;
- nella consapevolezza che i progetti regionali di cooperazione -  in
primo  luogo l'Iniziativa Pentagonale tra la Repubblica d'Austria, la
Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, la Repubblica  d'Ungheria,  la
Repubblica   Italiana   e  la  Repubblica  Socialista  Federativa  di
Iugoslavia - rappresentano uno strumento di integrazione di crescente
utilita';
                   hanno concordato quanto segue:
                             Articolo 1
Sulla  base  dell'uguaglianza  e  del  reciproco  vantaggio   ed   in
conformita'  con  le  leggi ed i regolamenti in vigore nei due Paesi,
entrambi  i  Governi  svilupperanno   delle   attivita'   comuni   di
cooperazione nel campo scientifico e tencologico.
                             Articolo 2
In  due  Governi hanno concordato di dare priorita' in particolare ai
seguenti settori, senza escludere la  possibilita'  di  estendere  in
futuro le attivita' di cooperazione ad altri campi:
1. Energie rinnovabili, risparmio energetico, energie convenzionali e
sicurezza nucleare.
2.  Protezione  ambientale (suolo, aria, acqua, foreste, gestione dei
rifiuti,  osservazione  della  terra   e   prevenzione   dei   rischi
tecnologici).
3. Agricoltura e industria alimentare.
4. Sanita', nutrizione e medicina preventiva.
5. Farmacologia e industria farmaceutica.
6. Scienza, ricerca e tecnologia dello spazio.
7. Trasporti.
8. Scienze della terra (sismologia, ricerca geotermica).
9.   Tecnologie   meccaniche,   tecnologie   chimiche,   processi  di
produzione, automazione e robotica.
10. Nuovi materiali.
11. Biotecnologie e tecnologie a bassa produzione di rifiuti.
12. Informatica e tecnologie della comunicazione.
13. Elettrotecnica ed elettronica.
14. Fisica, chimica e biologia.
15. Riconversione dell'industria militare.
L'attuazione  della  cooperazione  sara'  l'oggetto  di consultazioni
reciproche tra gli esperti secondo le procedure previste all'Articolo
5, allo scopo di individuare progetti di ricerca e sviluppo in  campi
scientifici  e  tecnologici,  cosi'  come  programmi  suscettibili di
essere  intrapresi  con  profitto  sulla  base   di   una   reciproca
cooperazione.
                             Articolo 3
Tenendo  conto degli interessi di entrambi i Governi, la cooperazione
scientifica e tecnologica puo' essere realizzata attraverso:
A. Sviluppo comune di ricerche e di attivita' sperimentali;  utilizzo
comune  di attrezzature e di strumenti tecnici e scientifici; scambio
d'informazioni sulle attivita' relative alla ricerca e sviluppo.
B. Visite e  scambi  reciproci  bilaterali  di  studenti,  esperti  e
scienziati,  personale tecnico o di altri esperti in materie generali
o specifiche.
C. Concessione  di  borse  di  studio  per  universita'  ed  istituti
scientifici  e  formazione  di  esperti in imprese industriali, anche
sulla base di accordi precedenti.
D. Organizzazione di simposi, conferenze e seminari.
E. Altri tipi di attivita' comuni che possano costituire l'oggetto di
accordi specifici.
                             Articolo 4
Allo scopo di  applicare  le  disposizioni  previste  dai  precedenti
Articoli,  i  due  Governi  si  impegnano a sostenere e facilitare la
realizzazione di  programmi  e  progetti  di  cooperazione  tra  enti
statali,  universita',  istituti  di ricerca ed imprese di entrambi i
Paesi, cosi' come la cooperazione  con  terzi  o  con  organizzazioni
internazionali.
L'Italia  favorira' l'inclusione di progetti da parte di universita',
istituzioni ed imprese ceche e slovacche in iniziative tecnologiche e
scientifiche sviluppate nell'ambito  delle  Comunita'  Europee  e  di
altre organizzazioni scientifiche europee.
L'Italia    incoraggera'     anche    l'utilizzo    dei    meccanismi
dell'Iniziativa Eureka, in modo da fornire alle imprese ed  istituiti
cechi e slovacchi interessati l'occasione di cooperare con imprese ed
istituti italiani, cosi' come con le Comunita' Europee.
Le attivita' di cooperazione scientifica e tecnologica gia' in vigore
al momento in cui e' firmato il presente accordo si intendono incluse
in esso.
                             Articolo 5
L'attuazione  delle disposizioni di cui all'Articolo 3, cosi' come la
risoluzione delle questioni risultanti dall'applicazione del presente
Accordo, saranno affidate ad una  Commissione  Mista,  i  cui  membri
saranno   designati  da  ognuno  dei  due  Governi,  con  i  seguenti
obiettivi:
A. Promuovere ed incoraggiare gli scambi di opinioni ed  informazioni
nel  campo  della  scienza  e  tecnologia allo scopo di promuovere un
adeguato sviluppo sociale ed economico.
B. Esaminare e  discutere  le  attivita'  di  cooperazione  collegate
all'attuazione del presente Accordo.
C.  Informare  i  due Governi sull'attuazione del presente Accordo ed
individuare e proporre le attivita' di cooperazione previste in esso.
D. Concordare un protocollo di  intesa  con  il  quale  verranno  tra
l'altro definiti:
1) Il numero annuale di mensilita'/persona messe a disposizione dalle
Parti per lo scambio di ricercatori ed esperti;
2) Le agevolazioni di cui ciascun esperto potra' usufruire;
3) Le procedure relative alla fruizione dei soggiorni di ricerca.
La Commissione Mista si incontrera' alternativamente nella Repubblica
Italiana  e  nella  Repubblica  Federativa  Ceca  e Slovacca sotto la
presidenza della Parte ospitante alle date fissate di comune  accordo
ed almeno una volta l'anno.
Esperti   delle  organizzazioni  economiche  e  rappresentanti  delle
imprese, istituzioni, istituti di ricerca e  universita'  interessati
potranno  essere  invitati  a partecipare ai lavori della Commissione
Mista.
La  composizione  e  il  funzionamento  della   Commissione   saranno
stabiliti attraverso i canali diplomatici.
                             Articolo 6
La  cooperazione scientifica e tecnologica, sulla base degli Articoli
2 e 3,  sara'  anche  attuata  mediante  accordi  specifici  tra  gli
istituti e le organizzazioni interessate (nel seguito chiamate Parti)
dei  due Paesi. Tali accordi stabiliranno in particolare il contenuto
e le forme di collaborazione concreta, la sua durata, le sue esigenze
finanziarie, la partecipazione  di  ogni  Parte  ai  risultati  della
collaborazione   e   le   responsabilita'   relative  alle  attivita'
realizzate direttamente dalle Parti.
I due Governi non  avranno  responsabilita'  per  gli  impegni  presi
direttamente  dalle  Parti  nell'ambito  del  presente Accordo. I due
Governi   incoraggeranno   relazioni   dirette   tra   istituti    ed
organizzazioni dei due Paesi per mezzo della Commissione Mista di cui
all'Articolo 5.
                             Articolo 7
Le  informazioni  tecnologiche  e scientifiche non soggette al regime
della  proprieta'  intellettuale  e   derivanti   da   attivita'   di
cooperazione  compiute  nel  contesto  del  presente  Accordo possono
essere messe a disposizione del pubblico da ciascuno dei due  Governi
conformemente  alla  pratica generalmente accettata ed alla procedura
seguita abitualmente dalle istituzioni partecipanti.
Entrambi i Governi prenderanno in dovuta considerazione la protezione
e la distribuzione dei diritti sulla proprieta' intellettuale o altri
diritti  privati  che  possono  sorgere  da attivita' di cooperazione
realizzate nel quadro del presente Accordo.
Qualora   necessario,   entrambi   i   Governi    si    consulteranno
reciprocamente  e faciliteranno, se necessario, accordi specifici tra
le Parti  interessate  allo  scopo  di  proteggere  i  diritti  sulla
proprieta' intellettuale.
                             Articolo 8
L'attuazione  del  presente  Accordo  sara'  soggetta  ai  pertinenti
stanziamenti di bilancio ed alle leggi e  regolamenti  in  vigore  in
ciascun Paese.
Potra'  altresi' essere prevista la possibilita' di ricorrere a mezzi
finanziari multilaterali, internazionali o regionali.
                             Articolo 9
E'  inteso  che  il  presente  Accordo  sostituisce  l'"Accordo sulla
Cooperazione Scientifica e Tecnica tra la Repubblica  Italiana  e  la
Repubblica  Socialista di Cecoslovacchia" firmato a Praga il 27 marzo
1965.
Altri accordi bilaterali di cooperazione esistenti al  momento  della
firma  del  presente Accordo od altri accordi firmati in seguito, non
saranno influenzati dal presente Accordo.
I due Governi non assumono reciproca responsabilita'  per  danni  che
possono   derivare  dalla  cooperazione  realizzata  sulla  base  del
presente Accordo.
Nessuna norma del presente Accordo puo' pregiudicare altri accordi di
cooperazione in vigore tra i due Governi all'atto della sua  firma  o
gli accordi conclusi successivamente.
Similmente, nessuna disposizione del presente Accordo sara' contraria
agli impegni presi dai due Governi a seguito degli accordi bilaterali
o multilaterali in vigore.
                             Articolo 10
Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore  alla  data della firma e
durera' tre anni. Successivamente rimarra' in  vigore  per  ulteriori
periodi di tre anni a meno che uno dei due Governi renda nota, con un
preavviso   di  sei  mesi,  tramite  comunicazione  scritta,  la  sua
intenzione di denunciare il presente Accordo. I programmi e  progetti
in  corso  alla  data della denuncia rimarranno  in vigore e verranno
regolati dalle appropriate disposizioni  del  presente  Accordo  fino
alla loro conclusione.
Fatto  a  Roma  il  30  Novembre  1990,  in  due esemplari originali,
entrambi  in  lingua  italiana  e  ceca,  ambedue  i  testi   facenti
ugualmente fede.
 
Per il Governo                                         Per il Governo
della Repubblica Italiana                 della Repubblica Federativa
(Firma illeggibile)                                   Ceca e Slovacca
                                                  (Firma illeggibile)