(all. 4 - art. 1)
                                152.
                        Roma, 27 luglio 1989
Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica
  italiana e il Governo della Repubblica Ugandese, con Annessi (1)
                 (Entrata in vigore: 27 luglio 1989)
(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
          ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
              E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA
Il  Governo  della Repubblica  Italiana e il Governo della Repubblica
dell'Uganda, nello spirito di amicizia e  di  cooperazione  economica
esistente  tra  i due Paesi e sulla base dell'Agreed Minute firmato a
Parigi il 19 giugno 1987 dai Paesi  partecipanti  alla  riunione  del
Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:
                             ARTICOLI I
Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:
a)  dei  debiti  per  capitale  e  interessi  dovuti dall'Uganda alla
Sezione Speciale per  l'Assicurazione  del  Credito  all'Esportazione
(qui  di  seguito  chiamata  "SACE"), nel periodo tra il primo luglio
1987 e il 30 giugno 1988 e non ancora regolati, relativi agli Accordi
di Consolidamento tra il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il
Governo  della Repubblica dell'Uganda, conclusi il 16 novembre 1982 e
il 22 febbraio 1984 in conformita' agli Agreed Minutes  del  Club  di
Parigi del 18 novembre 1981 e del primo dicembre 1982 (Allegato 1);
b)  dei  debiti  di  cui  al precedente paragrafo a), arretrati al 30
giugno 1987 e non ancora regolati (Allegato 2);
c) dei debiti  commerciali  per  capitale  e  interessi  contrattuali
dovuti  dall'Uganda  all'Italia,  arretrati  al  30 giugno 1987 e non
ancora regolati, relativi a contratti per  la  fornitura  di  beni  e
servizi  e  all'esecuzione  di lavori conclusi anteriormente al primo
luglio 1981 - con una scadenza originaria di oltre un anno -  coperti
dalla  garanzia  assicurativa  dello  Stato  Italiano  ai sensi della
legislazione italiana (Allegato 3);
d) degli interessi di mora maturati al 30 giugno 1987  sugli  impegni
di cui ai precedenti paragrafi b) e c),
calcolati  al  tasso  d'interesse  di  cui  al seguente Articolo III,
paragrafo 2) (Allegato 4).
Gli Allegati summenzionati, che  sono  parte  del  presente  Accordo,
potranno  essere soggetti a revisione previo consenso reciproco delle
due Parti.
                             ARTICOLO II
a) Gli impegni per capitale e interesse di  cui  all'Articolo  I,  a)
saranno  trasferiti  -  nelle  divise stabilite nei contratti - dalla
Banca di Uganda, (qui di seguito chiamata "Banca"), agente per  conto
del  Governo  della  Repubblica  dell'Uganda,  alla "SACE" in 18 rate
semestrali uguali e successive, la prima delle quali  scadra'  il  30
giugno 1994 e l'ultima il 31 dicembre 2002.
b)  Gli  impegni  per  capitale, interesse e interesse di mora di cui
all'Articolo I, b), c) e d) verranno trasferiti - nelle divise
stabilite nei contratti -  dalla  "Banca"  alla  "SACE"  in  18  rate
semestrali  uguali  e  successive, la prima delle quali scadra' il 30
giugno 1993 e l'ultima il 31 dicembre 2001.
                            ARTICOLO III
1)  La  "Banca"  s'impegna  a  pagare  e a trasferire alla "SACE" gli
interessi sui pagamenti dilazionati che verranno  calcolati  su  ogni
impegno  considerato  dal presente Accordo non regolato alla scadenza
originaria.
2) Detti interessi matureranno durante il  periodo  tra  la  scadenza
originaria - per gli impegni di cui al precedente articolo 1 a), b) e
c)  e tra il primo luglio 1987 - per gli impegni di cui al precedente
Articolo 1 d) - e il regolamento completo dell'impegno  -  e  saranno
calcolati  al  tasso  annuale  del 7,70% e del 12,75% per gli impegni
pagabili respettivamente in dollari USA e in Lire italiane.
3) Detti interessi saranno trasferiti - nelle  divise  stabilite  nei
contratti - semestralmente, a partire dal 31 dicembre 1989.
Resta  inteso che gli interessi dovuti fino al 30 giugno 1987 saranno
ristrutturati secondo le disposizioni di cui al  precedente  Articolo
II, b).
                             ARTICOLO IV
Il  presente Accordo non pregiudica ne' i vincoli giuridici stabiliti
ai sensi del diritto comune, ne' gli impegni  contrattuali  stipulati
dalle  Parti  per le operazioni alle quali si riferiscono gli impegni
dell'Uganda all'Articolo I del presente Accordo.
Conseguentemente, nessuna disposizione del  presente  Accordo  potra'
essere   invocata   per  giustificare  qualsiasi  modifica  di  detti
contratti e/o delle Convenzioni finanziarie,  in  particolare  quelle
concernenti le condizioni di pagamento e le dati di scadenza.
Tutte le modifiche apportate ai contratti posteriormente al 30 giugno
1981,  e  aventi l'effetto di aumentare gli impegni dell'Uganda verso
l'Italia, saranno considerate nuovi impegni non coperti dal  presente
Accordo.
                             ARTICOLO V
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.
Fatto  a  Roma  il  27  luglio  1989  in due copie in lingua inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
                                                 PER IL GOVERNO DELLA
                                               REPUBBLICA DELL'UGANDA