152. Roma, 27 luglio 1989 Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ugandese, con Annessi (1) (Entrata in vigore: 27 luglio 1989) (1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base dell'Agreed Minute firmato a Parigi il 19 giugno 1987 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue: ARTICOLI I Il presente Accordo concerne la ristrutturazione: a) dei debiti per capitale e interessi dovuti dall'Uganda alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata "SACE"), nel periodo tra il primo luglio 1987 e il 30 giugno 1988 e non ancora regolati, relativi agli Accordi di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda, conclusi il 16 novembre 1982 e il 22 febbraio 1984 in conformita' agli Agreed Minutes del Club di Parigi del 18 novembre 1981 e del primo dicembre 1982 (Allegato 1); b) dei debiti di cui al precedente paragrafo a), arretrati al 30 giugno 1987 e non ancora regolati (Allegato 2); c) dei debiti commerciali per capitale e interessi contrattuali dovuti dall'Uganda all'Italia, arretrati al 30 giugno 1987 e non ancora regolati, relativi a contratti per la fornitura di beni e servizi e all'esecuzione di lavori conclusi anteriormente al primo luglio 1981 - con una scadenza originaria di oltre un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano ai sensi della legislazione italiana (Allegato 3); d) degli interessi di mora maturati al 30 giugno 1987 sugli impegni di cui ai precedenti paragrafi b) e c), calcolati al tasso d'interesse di cui al seguente Articolo III, paragrafo 2) (Allegato 4). Gli Allegati summenzionati, che sono parte del presente Accordo, potranno essere soggetti a revisione previo consenso reciproco delle due Parti. ARTICOLO II a) Gli impegni per capitale e interesse di cui all'Articolo I, a) saranno trasferiti - nelle divise stabilite nei contratti - dalla Banca di Uganda, (qui di seguito chiamata "Banca"), agente per conto del Governo della Repubblica dell'Uganda, alla "SACE" in 18 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 30 giugno 1994 e l'ultima il 31 dicembre 2002. b) Gli impegni per capitale, interesse e interesse di mora di cui all'Articolo I, b), c) e d) verranno trasferiti - nelle divise stabilite nei contratti - dalla "Banca" alla "SACE" in 18 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadra' il 30 giugno 1993 e l'ultima il 31 dicembre 2001. ARTICOLO III 1) La "Banca" s'impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" gli interessi sui pagamenti dilazionati che verranno calcolati su ogni impegno considerato dal presente Accordo non regolato alla scadenza originaria. 2) Detti interessi matureranno durante il periodo tra la scadenza originaria - per gli impegni di cui al precedente articolo 1 a), b) e c) e tra il primo luglio 1987 - per gli impegni di cui al precedente Articolo 1 d) - e il regolamento completo dell'impegno - e saranno calcolati al tasso annuale del 7,70% e del 12,75% per gli impegni pagabili respettivamente in dollari USA e in Lire italiane. 3) Detti interessi saranno trasferiti - nelle divise stabilite nei contratti - semestralmente, a partire dal 31 dicembre 1989. Resta inteso che gli interessi dovuti fino al 30 giugno 1987 saranno ristrutturati secondo le disposizioni di cui al precedente Articolo II, b). ARTICOLO IV Il presente Accordo non pregiudica ne' i vincoli giuridici stabiliti ai sensi del diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni alle quali si riferiscono gli impegni dell'Uganda all'Articolo I del presente Accordo. Conseguentemente, nessuna disposizione del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti e/o delle Convenzioni finanziarie, in particolare quelle concernenti le condizioni di pagamento e le dati di scadenza. Tutte le modifiche apportate ai contratti posteriormente al 30 giugno 1981, e aventi l'effetto di aumentare gli impegni dell'Uganda verso l'Italia, saranno considerate nuovi impegni non coperti dal presente Accordo. ARTICOLO V Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. Fatto a Roma il 27 luglio 1989 in due copie in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA