(all. 5 - art. 1)
                                153.
                        Roma, 28 luglio 1989
Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica
italiana  e il Governo della Repubblica di Guinea Bissau, con Annesso
(1)
                 (Entrata in vigore: 28 luglio 1989)
(1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA- BISSAU.
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
di  Guinea  Bissau,  nello  spirito  di  amicizia  e  di cooperazione
economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione  delle  intese
del  Processo Verbale firmato a Parigi il 27 ottobre 1987 tra i Paesi
partecipanti al "Club  di  Parigi"  relative  al  consolidamento  del
debito della Guinea Bissau, hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO I
Il presente Accordo concerne:
a)  il  consolidamento  dei  debiti,  in quota capitale, della Guinea
Bissau in scadenza dal 1 luglio 1987 fino al 31 dicembre 1988  e  non
pagati,  relativi  alle  forniture di beni e di servizi, nonche' alle
operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su di
un periodo superiore  ad  1  anno,  che  sono  stati  oggetto  di  un
contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al
31  dicembre  1986  e  che  beneficiano  di  una garanzia dello Stato
Italiano per il tramite della "Sezione Speciale  per  l'Assicurazione
del  Credito  all'Esportazione"  qui  di  seguito  denominata  "SACE"
(Annesso A);
b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a)  di
questo  Articolo,  per  capitale ed interessi contrattuali, scaduti e
non pagati al 30 giugno 1987 (Annesso B).
Gli importi dei debiti in questione saranno indicati negli Annessi al
presente Accordo  da  stabilirsi  dopo  la  verifica  dei  rispettivi
importi da effettuarsi dalle Parti firmatarie del presente Accordo al
piu' presto possibile.
                             ARTICOLO II
1)  I  debiti  di  cui al precedente Articolo I, paragrafo a) saranno
trasferiti dalla Banca Nazionale della Guinea Bissau agente per conto
del Governo della Repubblica  della  Guinea-Bissau  (qui  di  seguito
denominata  "Banca")  alla "SACE" in 20 rate semestrali uguali e con-
secutive la prima delle quali sara' pagata il  30  settembre  1988  e
l'ultima il 31 marzo 2008.
2)  I  debiti  di cui al precedente Articolo I, paragrafo b), saranno
trasferiti dalla "Banca" alla "SACE" in 20 rate semestrali  uguali  e
consecutive  la  prima  delle  quali sara' pagata il 30 giugno 1997 e
l'ultima il 31 dicembre 2006.
                            ARTICOLO III
Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato
ai sensi del presente Accordo, il  Governo  della  Guinea  Bissau  si
impegna  a  rimborsare  ed  a trasferire, per il tramite della Banca,
agli aventi diritto in Italia gli interessi  relativi  ai  debiti  in
questione  calcolati  a  decorrere  dalla data di scadenza originaria
fino al saldo totale degli stessi, in base alle disposizioni previste
al  precedente  Articolo  II, al tasso d'interesse dell'8,25% annuo e
del 3,60% annuo per  quanto  concerne  rispettivamente  i  debiti  in
dollari USA ed in Franchi Svizzeri.
Gli  interessi  saranno  pagati  nelle valute indicate nei rispettivi
contratti o convenzioni come segue:
- per i debiti di cui al precedente Articolo  II,  paragrafo  1),  in
rate  semestrali  (31  marzo-30  Settembre)  la  prima  delle quali a
scadere il 31 marzo 1990;
- per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafo 2) in rate
semestrali (30 giugno -31 dicembre) la prima delle quali a scadere il
30 giugno 1990).
                             ARTICOLO IV
Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi  legali
previsti dal diritto comune, ne' gli impegni sottoscritti dalle parti
per  le  operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I
ed indicati sulle  liste  allegate.  Di  conseguenza,  nessuna  delle
disposizioni   del   presente  Accordo  potra'  essere  invocata  per
giustificare qualsiasi modifica delle clausole di detti  contratti  o
convenzioni,   in   particolare  delle  clausole  che  concernono  le
disposizioni di pagamento e le date delle scadenze.
Ogni modifica dei contratti o  convenzioni  intervenuta  dopo  il  30
dicembre  1986  avente come effetto di incrementare gli impegni della
Guinea-Bissau nei confronti dell'Italia  sara'  considerata  come  un
nuovo impegno non coperto dal presente Accordo.
                             ARTICOLO V
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma.
In  fede  i  sottoscritti  rappresentanti debitamente abilitati hanno
firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma,
in due esemplari, in lingua francese
il 28 luglio 1989
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
                                      PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
                                                     DI GUINEA BISSAU