153. Roma, 28 luglio 1989 Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Guinea Bissau, con Annesso (1) (Entrata in vigore: 28 luglio 1989) (1) Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA- BISSAU. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea Bissau, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle intese del Processo Verbale firmato a Parigi il 27 ottobre 1987 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito della Guinea Bissau, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne: a) il consolidamento dei debiti, in quota capitale, della Guinea Bissau in scadenza dal 1 luglio 1987 fino al 31 dicembre 1988 e non pagati, relativi alle forniture di beni e di servizi, nonche' alle operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su di un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 31 dicembre 1986 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano per il tramite della "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione" qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A); b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 30 giugno 1987 (Annesso B). Gli importi dei debiti in questione saranno indicati negli Annessi al presente Accordo da stabilirsi dopo la verifica dei rispettivi importi da effettuarsi dalle Parti firmatarie del presente Accordo al piu' presto possibile. ARTICOLO II 1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo a) saranno trasferiti dalla Banca Nazionale della Guinea Bissau agente per conto del Governo della Repubblica della Guinea-Bissau (qui di seguito denominata "Banca") alla "SACE" in 20 rate semestrali uguali e con- secutive la prima delle quali sara' pagata il 30 settembre 1988 e l'ultima il 31 marzo 2008. 2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo b), saranno trasferiti dalla "Banca" alla "SACE" in 20 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sara' pagata il 30 giugno 1997 e l'ultima il 31 dicembre 2006. ARTICOLO III Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato ai sensi del presente Accordo, il Governo della Guinea Bissau si impegna a rimborsare ed a trasferire, per il tramite della Banca, agli aventi diritto in Italia gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza originaria fino al saldo totale degli stessi, in base alle disposizioni previste al precedente Articolo II, al tasso d'interesse dell'8,25% annuo e del 3,60% annuo per quanto concerne rispettivamente i debiti in dollari USA ed in Franchi Svizzeri. Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni come segue: - per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafo 1), in rate semestrali (31 marzo-30 Settembre) la prima delle quali a scadere il 31 marzo 1990; - per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafo 2) in rate semestrali (30 giugno -31 dicembre) la prima delle quali a scadere il 30 giugno 1990). ARTICOLO IV Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi legali previsti dal diritto comune, ne' gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I ed indicati sulle liste allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni, in particolare delle clausole che concernono le disposizioni di pagamento e le date delle scadenze. Ogni modifica dei contratti o convenzioni intervenuta dopo il 30 dicembre 1986 avente come effetto di incrementare gli impegni della Guinea-Bissau nei confronti dell'Italia sara' considerata come un nuovo impegno non coperto dal presente Accordo. ARTICOLO V Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della sua firma. In fede i sottoscritti rappresentanti debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, in due esemplari, in lingua francese il 28 luglio 1989 PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU