154. Entebbe, 9 febbraio 1990 Accordo per un programma di cooperazione sanitaria tra il Governo della Repubblica di Uganda e il Governo della Repubblica d'Italia (CUAMM) (Entrata in vigore: 9 febbraio 1990) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO PER UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SANITARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UGANDA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA Il presente Accordo viene stipulato oggi, 9 febbraio 1990, tra il Governo della Repubblica di Uganda, rappresentato dal suo Ministero della Sanita' - casella postale 8 Entebbe, Uganda (qui di seguito chiamato il "Governo"); E Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dall'Organizzazione non governativa "Collegio Internazionale per la Cooperazione Sanitaria nei Paesi in via di sviluppo", via S. Francesco 126 - 35121 Padova, Italia (qui di seguito chiamato "CUAMM": Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari). PREMESSO CHE, ai sensi dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato il 22 febbraio 1984, il Governo Italiano ha convenuto di prestare assistenza al Governo dell'Uganda per migliorare le condizioni di vita del suo popolo; E PREMESSO CHE, ai sensi delle disposizioni del summenzionato Accordo, l'O.N.G. "CUAMM" sta gia' lavorando su programmi di cooperazione sanitaria in Uganda e segnatamente nella Regione del Nilo Occidentale, Raramoja e Distretto di Apac; E PREMESSO CHE il Governo della Repubblica dell'Uganda, apprezzando i buoni servizi resi dai volontari del CUAMM, desidera prorogare per i prossimi quattro anni la cooperazione con il Governo della Repubblica Italiana avvalendosi della medesima organizzazione; E PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana, perseguendo l'obiettivo di migliorare l'assistenza sanitaria prestata al popolo dell'Uganda, desidera continuare la sua cooperazione con il Governo della Repubblica dell'Uganda attraverso l'O.N.G. CUAMM; CON IL PRESENTE ACCORDO si dispone quanto segue: ARTICOLO 1 CAMPO D'AZIONE I programmi sanitari ai sensi del presente Accordo sono intesi a migliorare in maniera significativa le condizioni di vita della popolazione nella Regione del Nilo Occidentale, nella Contea di Bokora e nel distretto di Apac. ARTICOLO 2 OBIETTIVI GENERALI Gli obiettivi generali dei programmi saranno: 2.1 Ristrutturare e potenziare i servizi sanitari entro le aree prescritte. 2.2 Applicare i principi e la prassi dell'Assistenza Sanitaria Primaria. 2.3 Migliorare gli standard sanitari, dando la precedenza ai gruppi ad alto rischio. 2.4 Sviluppare le capacita' della societa' locale di valutare e di gestire i problemi sanitari. ARTICOLO 3 OBIETTIVI SPECIFICI In aggiunta agli obiettivi generali di cui all'Articolo 2, saranno previsti obiettivi specifici: 3.1. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SANITARIA DELLA REGIONE DEL NILO OCCIDENTALE 3.1.1. Completare la ristrutturazione dell'Ospedale Governativo di Arua; potenziarne gradualmente i servizi al livello specialistico richiesto per fungere anche da Ospedale di riferimento e di formazione professionale per la Regione del Nilo Occidentale. 3.1.2. Sostenere lo sviluppo dell'Assistenza Sanitaria Primaria nel Distretto di Arua. 3.1.3. Sostenere l'Ospedale di Angai e le sue attivita' a vasto raggio. 3.1.4. Fornire un sistema di gestione, controllo e valutazione del Programma. 3.1.5. Sostenere l'Ospedale di Maracha e le sue attivita' a vasto raggio. 3.1.6. Realizzare un Programma di controllo della TBC e dell'AIDS, nonche' un sistema di informazione sanitaria nei Distretti di Arua e di Nebbi. 3.2 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SANITARIA NELLA CONTEA DI BOKORA 3.2.1. Sostenere l'Ospedale di Matany e le sue attivita' a vasto raggio. 3.2.2. Promuovere attivita' di Assistenza Sanitaria Primaria nella contea di Bokora/ Sud Karamoja. 3.2.3. Realizzare Programmi di Controllo della TBC e dell'AIDS, nonche' un sistema di informazione sanitaria nella contea di Bokora. 3.2.4. Sostenere le attivita' dell'Ufficio del DMO di Moroto. 3.3 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SANITARIA DEL DISTRETTO DI APAC/ OSPEDALE DI ABER 3.3.1 Sostenere l'Ospedale di Aber e le sue attivita' a vasto raggio. 3.3.2. Promuovere le attivita' di Assistenza Sanitaria Primaria nel Distretto di Apac. 3.3.3. Realizzare Programmi di controllo della TBC e dell'AIDS, nonche' un sistema di informazione sanitaria nel Distretto di Apac. ARTICOLO 4 IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO Gli impegni presi dal Governo Italiano attraverso il CUAMM per la realizzazione dei presenti programmi includeranno la fornitura e il finanziamento delle seguenti voci: 4.1 PERSONALE TECNICO ITALIANO 4.1.1. Programma di Cooperazione Sanitaria nella Regione del Nilo Occidentale: 2 consulenti con lo status di specialisti, 3 dottori, 7 ufficiali medici, 3 tecnici poilvalenti, un'infermiera, una segretaria per il Programma; uno dei dottori italiani fungera' da Direttore del Programma. 4.1.2. Programma di Cooperazione Sanitaria della Contea di Bokora: 1 dottore, 3 ufficiali medici, 1 dottore come controparte del DMO di Moroto. 4.1.3. Programma di Cooperazione Sanitaria nel Distretto di Apac/Ospedale di Aber: 1 dottore, 3 ufficiali medici 4.1.4. Coordinamento a Kampala: 1 dottore in qualita' di Coordinatore medico di tutti i Programmi del CUAMM, 2 coordinatori logistici, 1 segretaria amministrativa. 4.1.5. Personale medico e tecnico italiano avente esperienza verra' inviato per periodi limitati, in conformita' alle esigenze locali e alle opportunita' nell'ambito dei tre programmi. 4.2 TRASPORTO 4.2.1. Programma di cooperazione sanitaria nella regione del Nilo occidentale: 9 veicoli a 4 ruote, 1 autocarro per collettame, 14 motociclette pesanti (cilindrata 125), 26 motocicli leggeri, 450 biciclette, 1 camion da 7/9 tonnellate. 4.2.2. Programma di cooperazione sanitaria nella Contea di Bokora: 3 veicoli a 4 ruote, 1 autocarro per collettame, 3 motociclette pesanti (cilindrata 125), 60 biciclette. 4.2.3. Fornitura di un numero adeguato di parti di ricambio. 4.2.4. Centro di Coordinamento di Kampala: 5 veicoli a 4 ruote, 2 motocicli leggeri. 4.3 Attrezzature ospedaliere Le attrezzature ospedaliere che saranno necessarie per la ristrutturazione e un'agevole gestione delle Unita' Sanitarie incluse nei tre programmi. 4.4 Farmaci essenziali I farmaci essenziali, inclusi i vaccini anti-tubercolosi, per le Unita' Sanitarie dei programmi, intesi come misura di emergenza per superare le difficolta' nella fornitura farmaceutica. 4.6 Edilizia 4.6.1. Programma di Cooperazione sanitaria nella regione del Nilo occidentale: a) finanziamento (fino al 50%) dei costi preventivati per 24 abitazioni nuove destinate al personale, 4 Unita' Sanitarie, e ristrutturazione di Unita' Sanitarie gia' esistenti in localita' reciprocamente concordate nel Distretto di Arua; b) completamento della ristrutturazione nell'edificio esistente dell'Ospedale di Arua; c) finanziamento degli ampliamenti dell'Ospedale Governativo di Arua al fine di portarlo agli standard di Ospedale di riferimento e di formazione professionale mediante: - ampliamento della sala operatoria chirurgica - costruzione di un reparto di isolamento peolattico - costruzione di 8 nuove abitazioni per i dottori - costruzione di 12 nuovi appartamenti dotati di una sola camera da letto per il personale paramedico e infermieristico - ristrutturazione del sistema idraulico e fognario dell'ospedale - ampliamento dell'attuale reparto amministrativo - costruzione di un nuovo ostello per 8 studenti interni d) contributo alla costruzione di una nuova abitazione per il personale nell'Ospedale di Angai, la costruzione di un nuovo edificio per servizi (radiografie, laboratorio, sala operatoria, reparto amministrativo) nell'Ospedale di Maracha, ristrutturazione delle tre Unita' Sanitarie esistenti nel Distretto di Nebbi. 4.6.2 Programma di cooperazione sanitaria nella contea di Bokora: Contributo alla costruzione di un nuovo reparto di isolamento, di 3 nuove abitazioni per il personale nell'Ospedale di Matany e di 4 Dispensari statali nella Contea di Bokora. 4.6.3. Programma di cooperazione sanitaria nel distretto di Apac/ Ospedale di Aber: Contributo alla costruzione di 3 nuovi posti di Pronto Soccorso nel distretto di Apac, ristrutturazione delle abitazioni per il personale nell'ospedale di Aber e di 4 Unita' Sanitarie esistenti (2 governative e 2 missionarie) nel distretto di Apac. 4.6.4. Fornitura di uffici per il coordinamento a Kampala. 4.7 BORSE DI STUDIO Verranno accordate borse di studio al personale medico, paramedico e tecnico ugandese impegnato nell'ambito dei tre programmi, in conformita' alle esigenze e alle disponibilita' locali, e di concerto con il Ministero della Sanita' della Repubblica di Uganda. 4.8 FONDO DI CONTINGENZA Sara' previsto un fondo di contingenza per far fronte ad ogni necessita' imprevista. 4.9 SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE DEL PERSONALE Sostegno finanziario annuale alle cooperative del personale nell'Ospedale Regionale di Arua e nel Distretto. ARTICOLO 5 IMPEGNI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UGANDA 5.1 Il Governo dell'Uganda dara' appoggio ai tre programmi, assicurando piena collaborazione alla squadra italiana. 5.2 Il Governo provvedera' a: a) scavare 3 pozzi nell'Ospedale Governativo di Arua, nella Scuola di Formazione infermieristica ad essa collegata e negli alloggi del personale ospedaliero; b) fornire tutta l'assistenza e i permessi necessari, inclusa l'importazione esente tasse dei macchinari e dei materiali necessari, esenzione da tutti gli oneri fiscali e la possibilita' di effettuare pagamenti in valuta estera per l'esecuzione dei lavori di costruzione nell'Ospedale governativo di Arua; c) contribuire a coprire (fino al 50%) i costi preventivati per le opere di costruzione e di restauro di cui all'articolo 4.5.1. a) mediante la fornitura di manodopera, combustibile per i mezzi di trasporto e materiali disponibili in loco; d) far fronte alle spese correnti per i veicoli usati per la realizzazione del programma nell'Ospedale e nel distretto di Arua, ad eccezione di quelli assegnati alle istituzioni diocesiane e al personale italiano; e) facilitare l'assegnazione di personale sanitario qualificato ugandese agli Ospedali di Angal, Maracha, Aber e Matany; f) sostituire gradualmente, a tempo debito e previo accordo reciproco delle due Parti, il personale italiano con personale qualificativo ugandese; g) fornire al personale italiano impegnato nei tre programmi i documenti necessari, come richiesto dai regolamenti ugandesi; h) fornire alloggi adeguati e arredati al personale italiano dislocato ad Arua; i) fornire due consulenti medici e provvedere alla formazione professionale degi interni ugandesi presso l'Ospedale Regionale di Arua. ARTICOLO 6 IMPEGNI La squadra italiana si impegnere' a: a) svolgere il proprio lavoro, in conformita' ai regolamenti del Ministero della Sanita' dell'Uganda; b) astenersi da qualsiasi altra attivita' retribuita per la durata del suo incarico; c) ottemperare appieno alle Leggi, Regolamenti e Norme Doganali dell'Uganda, e rispettare il principio di non intelligenza negli affari interni dell'Uganda; d) assolvere al proprio compito con un alto livello di specializzazione. ARTICOLO 7 PRIVILEGI E IMMUNITA' Le disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e l'Uganda sulla cooperazione tecnica del 22 febbraio 1984 (Articoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) si applicheranno in toto al personale italiano e alle famiglie, nonche' alle attrezzature e alle forniture utilizzate nel programma. 7.2 Il governo dell'Uganda si assumera' la responsabilita' civile in relazione agli atti medici compiuti dal personale italiano nel corso delle sue attivita' professionali relative al programma, fatte salve gravi negligenze e/o omissioni che portino a reclami relativi a perdite e/o a danni subiti da terzi. 7.3 Il Governo dell'Uganda fornira' i permessi necessari per unita' fisse di contatti radio, richieste in tutti i progetti, incluso il Centro di Coordinamento CUAMM di Kampala. ARTICOLO 8 VALUTAZIONE ANNUALE Una valutazione ufficiale congiunta dei progressi del programma e delle condizioni di lavoro generali verra' fatta su base annuale dai rappresentanti del Governo dell'Uganda e dell'Italia, con la partecipazione dell'O.N.G. incaricata dell'esecuzione (CUAMM). ARTICOLO 9 DURATA 9.1 Il presente Accordo avra' una durata di quattro anni, e sara' prorogabile e rinnovabile previo consenso reciproco dei due Governi. 9.2 Potra' essere modificato in ogni momento previo consenso reciproco delle due Parti. ARTICOLO 10 APPROVAZIONE Il presente Accorgo entrera' in vigore al momento della firma delle Parti. Fatto in duplice copia ad Entebbe, entrambi i testi (recanti la data, il mese e l'anno) recanti ugualmente fede. Per e a nome del Governo Italiano Per e a nome del Governo della Repubblica della Uganda