(all. 6 - art. 1)
                                154.
                      Entebbe, 9 febbraio 1990
  Accordo per un programma di cooperazione sanitaria tra il Governo
  della Repubblica di Uganda e il Governo della Repubblica d'Italia
            (CUAMM) (Entrata in vigore: 9 febbraio 1990)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO  PER  UN  PROGRAMMA  DI COOPERAZIONE SANITARIA TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI UGANDA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il presente Accordo viene stipulato oggi, 9  febbraio  1990,  tra  il
Governo  della  Repubblica di Uganda, rappresentato dal suo Ministero
della Sanita' - casella postale 8 Entebbe,  Uganda  (qui  di  seguito
chiamato il "Governo");
                                  E
Il     Governo     della     Repubblica    Italiana,    rappresentato
dall'Organizzazione non governativa "Collegio Internazionale  per  la
Cooperazione  Sanitaria  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo",  via  S.
Francesco 126  -  35121  Padova,  Italia  (qui  di  seguito  chiamato
"CUAMM": Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari).
PREMESSO  CHE,  ai sensi dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato
il 22 febbraio 1984, il Governo Italiano  ha  convenuto  di  prestare
assistenza  al  Governo  dell'Uganda  per migliorare le condizioni di
vita del suo popolo;
                                  E
PREMESSO CHE, ai sensi delle disposizioni del summenzionato  Accordo,
l'O.N.G.  "CUAMM"  sta  gia'  lavorando  su programmi di cooperazione
sanitaria in Uganda e segnatamente nella Regione del Nilo
Occidentale, Raramoja e Distretto di Apac;
                                  E
PREMESSO CHE il Governo della Repubblica dell'Uganda,  apprezzando  i
buoni  servizi resi dai volontari del CUAMM, desidera prorogare per i
prossimi quattro anni la cooperazione con il Governo della Repubblica
Italiana avvalendosi della medesima organizzazione;
                                  E
PREMESSO  CHE  il  Governo  della  Repubblica  Italiana,  perseguendo
l'obiettivo  di  migliorare l'assistenza sanitaria prestata al popolo
dell'Uganda, desidera continuare la sua cooperazione con  il  Governo
della Repubblica dell'Uganda attraverso l'O.N.G. CUAMM;
CON IL PRESENTE ACCORDO si dispone quanto segue:
                             ARTICOLO 1
                           CAMPO D'AZIONE
I  programmi  sanitari  ai  sensi  del presente Accordo sono intesi a
migliorare in maniera  significativa  le  condizioni  di  vita  della
popolazione  nella  Regione  del  Nilo  Occidentale,  nella Contea di
Bokora e nel distretto di Apac.
                             ARTICOLO 2
                         OBIETTIVI GENERALI
Gli obiettivi generali dei programmi saranno:
2.1 Ristrutturare e potenziare  i  servizi  sanitari  entro  le  aree
prescritte.
2.2  Applicare  i  principi  e  la  prassi  dell'Assistenza Sanitaria
Primaria.
2.3  Migliorare  gli standard sanitari, dando la precedenza ai gruppi
ad alto rischio.
2.4 Sviluppare le capacita' della societa' locale di  valutare  e  di
gestire i problemi sanitari.
                             ARTICOLO 3
                         OBIETTIVI SPECIFICI
In  aggiunta  agli  obiettivi generali di cui all'Articolo 2, saranno
previsti obiettivi specifici:
3.1. PROGRAMMA DI  COOPERAZIONE  SANITARIA  DELLA  REGIONE  DEL  NILO
OCCIDENTALE
3.1.1.  Completare  la  ristrutturazione dell'Ospedale Governativo di
Arua; potenziarne gradualmente i  servizi  al  livello  specialistico
richiesto   per  fungere  anche  da  Ospedale  di  riferimento  e  di
formazione professionale per la Regione del Nilo Occidentale.
3.1.2. Sostenere lo sviluppo dell'Assistenza Sanitaria  Primaria  nel
Distretto di Arua.
3.1.3.  Sostenere  l'Ospedale  di  Angai  e  le sue attivita' a vasto
raggio.
3.1.4. Fornire un sistema di gestione, controllo  e  valutazione  del
Programma.
3.1.5.  Sostenere  l'Ospedale  di  Maracha e le sue attivita' a vasto
raggio.
3.1.6. Realizzare un Programma di controllo della  TBC  e  dell'AIDS,
nonche'  un sistema di informazione sanitaria nei Distretti di Arua e
di Nebbi.
3.2 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE SANITARIA NELLA CONTEA DI BOKORA
3.2.1. Sostenere l'Ospedale di Matany e  le  sue  attivita'  a  vasto
raggio.
3.2.2.  Promuovere  attivita'  di Assistenza Sanitaria Primaria nella
contea di Bokora/ Sud Karamoja.
3.2.3. Realizzare Programmi  di  Controllo  della  TBC  e  dell'AIDS,
nonche' un sistema di informazione sanitaria nella contea di Bokora.
3.2.4. Sostenere le attivita' dell'Ufficio del DMO di Moroto.
3.3  PROGRAMMA  DI  COOPERAZIONE  SANITARIA  DEL  DISTRETTO  DI APAC/
OSPEDALE DI ABER
3.3.1 Sostenere l'Ospedale di Aber e le sue attivita' a vasto raggio.
3.3.2. Promuovere le attivita' di Assistenza Sanitaria  Primaria  nel
Distretto di Apac.
3.3.3.  Realizzare  Programmi  di  controllo  della  TBC e dell'AIDS,
nonche' un sistema di informazione sanitaria nel Distretto di Apac.
                             ARTICOLO 4
                    IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO
Gli impegni presi dal Governo Italiano attraverso  il  CUAMM  per  la
realizzazione  dei  presenti programmi includeranno la fornitura e il
finanziamento delle seguenti voci:
4.1 PERSONALE TECNICO ITALIANO
4.1.1. Programma di Cooperazione Sanitaria  nella  Regione  del  Nilo
Occidentale:
2  consulenti  con  lo  status di specialisti, 3 dottori, 7 ufficiali
medici, 3 tecnici poilvalenti, un'infermiera, una segretaria  per  il
Programma;  uno  dei  dottori  italiani  fungera'  da  Direttore  del
Programma.
4.1.2. Programma di Cooperazione Sanitaria della Contea di Bokora:
1  dottore, 3 ufficiali medici, 1 dottore come controparte del DMO di
Moroto.
4.1.3.  Programma  di  Cooperazione  Sanitaria   nel   Distretto   di
Apac/Ospedale di Aber:
1 dottore, 3 ufficiali medici
4.1.4. Coordinamento a Kampala:
1 dottore in qualita' di Coordinatore medico di tutti i Programmi del
CUAMM, 2 coordinatori logistici, 1 segretaria amministrativa.
4.1.5.  Personale  medico e tecnico italiano avente esperienza verra'
inviato per periodi limitati, in conformita' alle esigenze  locali  e
alle opportunita' nell'ambito dei tre programmi.
4.2 TRASPORTO
4.2.1.  Programma  di  cooperazione  sanitaria nella regione del Nilo
occidentale:
9 veicoli a 4 ruote, 1  autocarro  per  collettame,  14  motociclette
pesanti  (cilindrata  125),  26  motocicli leggeri, 450 biciclette, 1
camion da 7/9 tonnellate.
4.2.2. Programma di cooperazione sanitaria nella Contea di Bokora:
3 veicoli a 4 ruote,  1  autocarro  per  collettame,  3  motociclette
pesanti (cilindrata 125), 60 biciclette.
4.2.3. Fornitura di un numero adeguato di parti di ricambio.
4.2.4. Centro di Coordinamento di Kampala:
5 veicoli a 4 ruote, 2 motocicli leggeri.
4.3 Attrezzature ospedaliere
Le   attrezzature   ospedaliere   che   saranno   necessarie  per  la
ristrutturazione e un'agevole gestione delle Unita' Sanitarie incluse
nei tre programmi.
4.4 Farmaci essenziali
I farmaci essenziali, inclusi  i  vaccini  anti-tubercolosi,  per  le
Unita'  Sanitarie  dei programmi, intesi come misura di emergenza per
superare le difficolta' nella fornitura farmaceutica.
4.6 Edilizia
4.6.1. Programma di Cooperazione sanitaria  nella  regione  del  Nilo
occidentale:
a)  finanziamento  (fino  al  50%)  dei  costi  preventivati  per  24
abitazioni nuove  destinate  al  personale,  4  Unita'  Sanitarie,  e
ristrutturazione  di  Unita'  Sanitarie  gia'  esistenti in localita'
reciprocamente concordate nel Distretto di Arua;
b)  completamento  della  ristrutturazione  nell'edificio   esistente
dell'Ospedale di Arua;
c)  finanziamento degli ampliamenti dell'Ospedale Governativo di Arua
al fine di portarlo agli standard di Ospedale  di  riferimento  e  di
formazione professionale mediante:
- ampliamento della sala operatoria chirurgica
- costruzione di un reparto di isolamento peolattico
- costruzione di 8 nuove abitazioni per i dottori
-  costruzione  di 12 nuovi appartamenti dotati di una sola camera da
letto per il personale paramedico e infermieristico
- ristrutturazione del sistema idraulico e fognario dell'ospedale
- ampliamento dell'attuale reparto amministrativo
- costruzione di un nuovo ostello per 8 studenti interni
d) contributo  alla  costruzione  di  una  nuova  abitazione  per  il
personale nell'Ospedale di Angai, la costruzione di un nuovo edificio
per  servizi  (radiografie,  laboratorio,  sala  operatoria,  reparto
amministrativo) nell'Ospedale di Maracha, ristrutturazione delle  tre
Unita' Sanitarie esistenti nel Distretto di Nebbi.
4.6.2 Programma di cooperazione sanitaria nella contea di Bokora:
Contributo  alla  costruzione di un nuovo reparto di isolamento, di 3
nuove abitazioni per il personale nell'Ospedale  di  Matany  e  di  4
Dispensari statali nella Contea di Bokora.
4.6.3.  Programma  di  cooperazione  sanitaria nel distretto di Apac/
Ospedale di Aber:
Contributo alla costruzione di 3 nuovi posti di Pronto  Soccorso  nel
distretto di Apac, ristrutturazione delle abitazioni per il personale
nell'ospedale   di   Aber  e  di  4  Unita'  Sanitarie  esistenti  (2
governative e 2 missionarie) nel distretto di Apac.
4.6.4. Fornitura di uffici per il coordinamento a Kampala.
4.7 BORSE DI STUDIO
Verranno accordate borse di studio al personale medico, paramedico  e
tecnico   ugandese   impegnato  nell'ambito  dei  tre  programmi,  in
conformita' alle esigenze e alle disponibilita' locali, e di concerto
con il Ministero della Sanita' della Repubblica di Uganda.
4.8 FONDO DI CONTINGENZA
Sara' previsto un  fondo  di  contingenza  per  far  fronte  ad  ogni
necessita' imprevista.
4.9 SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE DEL PERSONALE
Sostegno   finanziario   annuale   alle   cooperative  del  personale
nell'Ospedale Regionale di Arua e nel Distretto.
                             ARTICOLO 5
           IMPEGNI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UGANDA
5.1  Il  Governo  dell'Uganda  dara'  appoggio  ai   tre   programmi,
assicurando piena collaborazione alla squadra italiana.
5.2 Il Governo provvedera' a:
a) scavare 3 pozzi nell'Ospedale Governativo di Arua, nella Scuola di
Formazione  infermieristica  ad  essa  collegata  e negli alloggi del
personale ospedaliero;
b)  fornire  tutta  l'assistenza  e  i  permessi  necessari,  inclusa
l'importazione esente tasse dei macchinari e dei materiali necessari,
esenzione  da tutti gli oneri fiscali e la possibilita' di effettuare
pagamenti in valuta estera per l'esecuzione dei lavori di costruzione
nell'Ospedale governativo di Arua;
c)  contribuire  a  coprire (fino al 50%) i costi preventivati per le
opere di costruzione e di restauro  di  cui  all'articolo  4.5.1.  a)
mediante  la  fornitura  di  manodopera,  combustibile per i mezzi di
trasporto e materiali disponibili in loco;
d) far fronte  alle  spese  correnti  per  i  veicoli  usati  per  la
realizzazione del programma nell'Ospedale e nel distretto di Arua, ad
eccezione  di  quelli  assegnati  alle  istituzioni  diocesiane  e al
personale italiano;
e)  facilitare  l'assegnazione  di  personale  sanitario  qualificato
ugandese agli Ospedali di Angal, Maracha, Aber e Matany;
f) sostituire gradualmente, a tempo debito e previo accordo reciproco
delle  due  Parti,  il personale italiano con personale qualificativo
ugandese;
g) fornire al  personale  italiano  impegnato  nei  tre  programmi  i
documenti necessari, come richiesto dai regolamenti ugandesi;
h)   fornire  alloggi  adeguati  e  arredati  al  personale  italiano
dislocato ad Arua;
i)  fornire  due  consulenti  medici  e  provvedere  alla  formazione
professionale degi interni ugandesi presso  l'Ospedale  Regionale  di
Arua.
                             ARTICOLO 6
                               IMPEGNI
La squadra italiana si impegnere' a:
a)  svolgere  il  proprio  lavoro,  in conformita' ai regolamenti del
Ministero della Sanita' dell'Uganda;
b) astenersi da qualsiasi altra attivita' retribuita  per  la  durata
del suo incarico;
c)  ottemperare  appieno  alle  Leggi,  Regolamenti  e Norme Doganali
dell'Uganda, e rispettare il  principio  di  non  intelligenza  negli
affari interni dell'Uganda;
d)   assolvere   al   proprio   compito   con   un  alto  livello  di
specializzazione.
                             ARTICOLO 7
                        PRIVILEGI E IMMUNITA'
Le  disposizioni  dell'Accordo  tra   l'Italia   e   l'Uganda   sulla
cooperazione  tecnica  del  22 febbraio 1984 (Articoli VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV) si applicheranno in toto  al personale
italiano e alle famiglie, nonche' alle attrezzature e alle  forniture
utilizzate nel programma.
7.2  Il governo dell'Uganda si assumera' la responsabilita' civile in
relazione agli atti medici compiuti dal personale italiano nel  corso
delle  sue attivita' professionali relative al programma, fatte salve
gravi negligenze e/o omissioni  che  portino  a  reclami  relativi  a
perdite e/o a danni subiti da terzi.
7.3  Il  Governo dell'Uganda fornira' i permessi necessari per unita'
fisse di contatti radio, richieste in tutti i  progetti,  incluso  il
Centro di Coordinamento CUAMM di Kampala.
                             ARTICOLO 8
                         VALUTAZIONE ANNUALE
Una  valutazione  ufficiale  congiunta  dei progressi del programma e
delle condizioni di lavoro generali verra' fatta su base annuale  dai
rappresentanti   del   Governo  dell'Uganda  e  dell'Italia,  con  la
partecipazione dell'O.N.G. incaricata dell'esecuzione (CUAMM).
                             ARTICOLO 9
                               DURATA
9.1 Il presente Accordo avra' una durata di  quattro  anni,  e  sara'
prorogabile e rinnovabile previo consenso reciproco dei due Governi.
9.2   Potra'  essere  modificato  in  ogni  momento  previo  consenso
reciproco delle due Parti.
                             ARTICOLO 10
                            APPROVAZIONE
Il presente Accorgo entrera' in vigore al momento della  firma  delle
Parti.
Fatto in duplice copia ad Entebbe, entrambi i testi (recanti la data,
il mese e l'anno) recanti ugualmente fede.
Per e a nome del Governo
Italiano
                                             Per e a nome del Governo
                                              della Repubblica della
                                                      Uganda