Art. 2.
  La  gestione  delle idrovore e delle motopompe di cui al precedente
articolo  viene  affidata  al  Ministero  dell'interno  -   Direzione
generale  della  protezione  civile  e dei servizi antincendi, con il
quale verranno definite, tramite apposita convenzione,  le  modalita'
per  il  loro  impiego,  nonche'  la  scelta  delle  localita' per il
deposito e la custodia.