Art. 2.
  1.   Il   contributo   di   cui   all'articolo   1  e'  finalizzato
all'adempimento delle obbligazioni residue ed in essere dell'IBI  che
non  abbiano  potuto  trovare soddisfacimento sulle disponibilita' di
bilancio dell'Istituto o sulle somme provenienti da altre fonti.
  2.   A   tal  fine  sono  prese  in  considerazione  unicamente  le
obbligazioni contratte  dall'IBI  in  data  anteriore  alla  data  di
entrata  in  vigore della presente legge e comunque entro e non oltre
il 31 dicembre 1988.
  3.  Il  contributo e' destinato a permettere il soddisfacimento, in
via prioritaria, dei crediti vantati dal personale dipendente,  anche
se   gia'  cessato  dal  servizio,  a  titolo  di  remunerazioni  non
corrisposte, di indennita' di licenziamento e di altri contributi  ed
indennita' spettanti.
  4. Il contributo di cui all'articolo 1 e' erogato in piu' soluzioni
dopo  verifica  dell'effettiva  destinazione  delle  somme  via   via
corrisposte  al  soddisfacimento delle obbligazioni nei confronti del
personale dipendente e degli altri  creditori  secondo  le  priorita'
indicate al comma 3 del presente articolo.
  5.  La  verifica  di  cui  al  comma 4 e' compiuta dalle competenti
autorita' italiane che a tal fine  tengono  periodiche  consultazioni
con i rappresentanti dell'IBI.