Art. 4.
  1. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 11
miliardi  per  l'anno  1989,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno  finanziario  medesimo
all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 dicembre 1989
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari
                                  esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI