Art. 2.
  1.  Per ottenere il riconoscimento di assimilato al "produttore" le
associazioni  di  cantine  cooperative  devono  presentare   apposita
domanda  in  carta  bollata  al  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste - Direzione generale  della  tutela  economica  dei  prodotti
agricoli - Divisione VI - Via XX Settembre - 00187 Roma.
  2.    La    domanda,   sottoscritta   dal   legale   rappresentante
dell'associazione, deve contenere i seguenti elementi:
   la ragione sociale e la relativa sede;
   la partita I.V.A.
  3.  La  domanda  di  cui  sopra  deve essere corredata dai seguenti
documenti:
   copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
   certificato della cancelleria del tribunale;
   elenco delle cantine cooperative aderenti all'associazione;
   ubicazione  e  capacita'  ricettiva  dei  magazzini  in  cui viene
depositato il prodotto conferito.