Art. 2. 1. Per ottenere il riconoscimento di assimilato al "produttore" le associazioni di cantine cooperative devono presentare apposita domanda in carta bollata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VI - Via XX Settembre - 00187 Roma. 2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, deve contenere i seguenti elementi: la ragione sociale e la relativa sede; la partita I.V.A. 3. La domanda di cui sopra deve essere corredata dai seguenti documenti: copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale; certificato della cancelleria del tribunale; elenco delle cantine cooperative aderenti all'associazione; ubicazione e capacita' ricettiva dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito.