Art. 4.
  1.  Il  riconoscimento  di  cui  ai  precedenti articoli 1 e 2 puo'
essere revocato  nel  caso  di  violazione  di  norme  comunitarie  o
nazionali  o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravita'
e rilevanza non consentono, a giudizio del Ministero dell'agricoltura
e   delle   foreste,  la  continuazione  dell'attivita'  oggetto  del
riconoscimento stesso.
  2.  Il  riconoscimento  puo' essere, anche, temporaneamente sospeso
per  il  tempo  necessario  a  sanare  o  comunque  a   regolarizzare
situazioni  illegittime o irregolari nel rispetto dei termini e delle
prescrizioni fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle  foreste.