Art. 4. 1. Il riconoscimento di cui ai precedenti articoli 1 e 2 puo' essere revocato nel caso di violazione di norme comunitarie o nazionali o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravita' e rilevanza non consentono, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la continuazione dell'attivita' oggetto del riconoscimento stesso. 2. Il riconoscimento puo' essere, anche, temporaneamente sospeso per il tempo necessario a sanare o comunque a regolarizzare situazioni illegittime o irregolari nel rispetto dei termini e delle prescrizioni fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.