Art. 10. 
  1.  La  vigilanza  ed  i   controlli   per   l'applicazione   delle
disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto  con  il
Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  ed  il  Ministro  della
sanita'. 
  2. I Ministri suddetti si avvalgono, per lo svolgimento dei compiti
di cui al comma 1, dell'attivita' di un organismo  abilitato.  Questo
puo' essere un consorzio volontario di produttori che: 
    a)  sia   retto   da   uno   statuto   approvato   dal   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  dal   Ministro
dell'agricoltura e  delle  foreste  e  dal  Ministro  della  sanita',
d'intesa tra loro; 
    b) comprenda tra i propri soci non meno  del  50  per  cento  dei
produttori in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione
tutelata dell'ultimo triennio; 
    c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per  i
mezzi  finanziari  di  cui  dispone,  un   efficace   ed   imparziale
svolgimento delle attivita' istituzionali. 
  3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma  2  e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  che  la  esercita  d'intesa  con  i   Ministeri
dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'.