Art. 12. 
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, d'intesa con i Ministri  dell'agricoltura  e  delle
foreste e della sanita', sono  definite  le  norme  per  l'esecuzione
della presente legge, concernenti in particolare: 
    a)  le  modalita'  dei   controlli   degli   allevamenti,   della
macellazione e della produzione del prosciutto di San Daniele; 
    b) le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione
necessaria a dimostrare il  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla
presente legge per il prosciutto di San Daniele; 
    c) le modalita' per l'applicazione  del  timbro  indelebile,  del
sigillo o timbro a fuoco e  del  contrassegno  atti  a  garantire  il
rispetto delle norme contenute nella presente legge; 
    d) le modalita' per  l'ottenimento,  da  parte  di  un  consorzio
volontario,  dell'incarico  di  cui  all'articolo  10  ed  i   poteri
riconosciuti ai funzionari di tale consorzio; 
    e) le regole di etichettatura e di presentazione  del  prosciutto
di San Daniele; 
    f) la definizione di produttore del prosciutto di San Daniele, ai
fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2; 
    g) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione  della
produzione tutelata, di cui all'articolo 11, comma 1; 
    h) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f) e per le  relative  modalita'  di
controllo, rilevamento e certificazione. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato  entro  quattro
mesi dalla pubblicazione della presente legge.