Art. 14 
 
  1. Chiunque contraffa' o altera il contrassegno oppure lo detiene o
lo usa contraffatto o alterato, e' punito con la  reclusione  da  tre
mesi a due anni e  con  la  multa  da  lire  cinque  milioni  a  lire
cinquanta milioni. 
  2. Il produttore che commette uno dei fatti previsti dal  comma  1,
indipendentemente  dall'applicazione  della  sanzione  penale,   puo'
essere  privato,  con  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, del diritto alla  marchiatura,  per  un
periodo da sei mesi a un anno, dei prosciutti che, in  quel  periodo,
completano il periodo minimo di stagionatura.