Art. 14 1. Chiunque contraffa' o altera il contrassegno oppure lo detiene o lo usa contraffatto o alterato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. 2. Il produttore che commette uno dei fatti previsti dal comma 1, indipendentemente dall'applicazione della sanzione penale, puo' essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura, per un periodo da sei mesi a un anno, dei prosciutti che, in quel periodo, completano il periodo minimo di stagionatura.