Art. 15 1. Chiunque contraffa' o altera il timbro indelebile o il sigillo ovvero detiene o usa tale timbro o sigillo contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 2. Il macellatore ed il produttore che abbiano commesso uno dei fatti di cui al presente articolo, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, possono essere privati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente del diritto di utilizzazione del timbro indelebile e di applicazione del sigillo per un periodo da uno a sei mesi.