Art. 15 
 
  1. Chiunque contraffa' o altera il timbro indelebile o  il  sigillo
ovvero detiene o usa tale timbro o sigillo contraffatti  o  alterati,
e' punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da  lire
due milioni a lire venti milioni. 
  2. Il macellatore ed il produttore che  abbiano  commesso  uno  dei
fatti   di    cui    al    presente    articolo,    indipendentemente
dall'applicazione delle sanzioni penali, possono essere privati,  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, rispettivamente del diritto  di  utilizzazione  del
timbro indelebile e di applicazione del sigillo per un periodo da uno
a sei mesi.