Art. 18 
 
  1. Qualora impediscano o non consentano i controlli e le  ispezioni
di cui all'articolo 9, sono puniti: 
a) l'allevatore, con la privazione del potere di  certificazione  per
un periodo da uno a tre mesi; 
b) il macellatore, con il ritiro del timbro indelebile per un periodo
da uno a tre mesi; 
c) il produttore, con la sospensione della sigillatura per un periodo
da uno a tre mesi; 
d) il commerciante, con la sanzione pecuniaria da  lire  centomila  a
lire un milione. 
  2. Il produttore soggiace alla stessa sanzione di cui alla  lettera
c) del comma 1 qualora non provveda alla regolare tenuta dei registri
forniti dall'organismo abilitato e alla conservazione  dei  documenti
necessari a dimostrare il rispetto delle disposizioni della  presente
legge.