Art. 20 
 
  1. Chiunque viola le disposizioni concernenti il confezionamento  e
l'etichettatura del prosciutto di San Daniele, qualora il  fatto  non
costituisca reato, e' punito con la sanzione pecuniaria  da  lire  un
milione a lire dieci milioni. 
  2.  Nei  casi  in  cui  sia   possibile   eliminare   gli   effetti
dell'illecito  amministrativo,  potra'  essere  disposta   anche   la
confisca dei materiali utilizzati  per  il  compimento  dei  suddetti
illeciti.